Art. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; dello stesso e' data comunicazione alla societa' interessata. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'agevolazione nella forma del credito di imposta, completa degli estremi identificativi e del relativo importo, viene trasmessa al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. L'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione nella forma del credito d'imposta, e' subordinata all'acquisizione di aggiornato certificato antimafia. Roma, 27 settembre 2004 Il direttore generale: Criscuoli