Art. 2.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana; dello stesso e' data comunicazione alla societa'
interessata.
  Fermo   restando   quanto   disposto   al   successivo   comma   3,
l'agevolazione  nella  forma  del  credito di imposta, completa degli
estremi  identificativi  e  del  relativo importo, viene trasmessa al
sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'autorizzazione  alla  fruizione dell'agevolazione nella forma del
credito  d'imposta,  e'  subordinata  all'acquisizione  di aggiornato
certificato antimafia.
    Roma, 27 settembre 2004
                                     Il direttore generale: Criscuoli