Art. 2. Contro il presente provvedimento e' ammissibile il ricorso giurisdizionale al t.a.r., entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di centoventi giorni dalla notifica. Al nuovo liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Verona, 21 settembre 2004 Il direttore provinciale: Festa