Art. 2.
  Contro   il   presente  provvedimento  e'  ammissibile  il  ricorso
giurisdizionale  al t.a.r., entro il termine di sessanta giorni dalla
notifica,  ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il
termine di centoventi giorni dalla notifica.
  Al  nuovo  liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal
decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
    Verona, 21 settembre 2004
                                      Il direttore provinciale: Festa