Art. 2.
  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle  modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del
22 luglio 2004, entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2004.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 luglio 2004.
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.