Art. 11.
  Le  societa'  di  cui  agli  articoli  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 sono
tenute a versare, per il periodo di utilizzo dei predetti trattamenti
e   comunque   non   oltre  il  31 dicembre  2004,  la  contribuzione
addizionale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.