Art. 12.
  La   concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale,  disposta  con  gli  articoli  dal  n.  1  al  n.  10,  e'
autorizzata  nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie previste
dall'art.  3,  comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il
conseguente  onere  complessivo,  pari a Euro 2.464.277,00 e' posto a
carico  del  Fondo  per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.