Art. 13.
  Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie,
individuati  dall'art.  12,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale   e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa  afferenti
all'avvenuta   erogazione   delle  prestazioni  di  cui  al  presente
provvedimento  e  a  darne  riscontro  al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto e la registrazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 agosto 2004
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                             Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 266