Art. 5.
  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,   e'   autorizzata,  per  il  periodo  dal  1° gennaio  2004  al
31 dicembre  2004,  la  concessione  della  proroga  del  trattamento
straordinario   di   integrazione  salariale,  definito  nell'accordo
intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in  data  13 maggio  2004,  in  favore  di  un  numero massimo di 227
dipendenti  della  societa'  Isotta  Fraschini  S.p.a., unita' in San
Ferdinando   (Reggio  Calabria),  fallita  il  21 luglio  1999,  gia'
fruitori  del  trattamento  in questione fino al 31 dicembre 2003, ai
sensi  del decreto n. 32220 del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2,
foglio  n.  331,  e  del  decreto direttoriale n. 32385 del 23 maggio
2003.
  Gli    interventi    sono    previsti   nel   limite   massimo   di
Euro 3.573.888,00.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.