Art. 5. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 maggio 2004, in favore di un numero massimo di 227 dipendenti della societa' Isotta Fraschini S.p.a., unita' in San Ferdinando (Reggio Calabria), fallita il 21 luglio 1999, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2003, ai sensi del decreto n. 32220 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, e del decreto direttoriale n. 32385 del 23 maggio 2003. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 3.573.888,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.