Art. 8. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati dipendenti dalle societa' indicate agli articoli dal n. 1 al n. 7, nonche' all'esonero dal contributo addizionale, di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988, citata in preambolo, in favore delle societa' indicate agli articoli 2, 3, 5 e 6.