Art. 8.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione  salariale  ai  lavoratori  interessati dipendenti dalle
societa' indicate agli articoli dal n. 1 al n. 7, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale,  di  cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge  n.  160/1988,  citata  in  preambolo, in favore delle societa'
indicate agli articoli 2, 3, 5 e 6.