Art. 9.
  La   concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 7, e' autorizzata
nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie previste dall'art. 3,
comma  137,  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente
onere  complessivo,  pari  a Euro 8.244.782,00, e' posto a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236.