Art. 2. La provincia di Potenza provvedera', a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli espropriati dal Concessionario, secondo direttive, per conto ed a favore delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981.