IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto regolamento
(CEE)  n.  2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunita'
di promuovere prodotti di qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare
l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
  Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace  dai  consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza
specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
  Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare  il  comma  15  che individua le funzioni per l'esercizio
delle  quali  i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle
S.T.G.  possono  ricevere,  mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico  corrispondente  dal  Ministero delle politiche agricole e
forestali;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12 aprile  2000,  pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000,
emanati  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  in
attuazione  dell'art.  14,  comma 17, della citata legge n. 526/1999,
relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei
consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e  delle I.G.P. ed ai criteri di
rappresentanza   negli   organi   sociali   dei   medesimi  consorzi,
determinati   in   ragione   della   funzione   di  rappresentare  la
collettivita'  dei  produttori  interessati  all'utilizzazione  delle
denominazioni  protette e alla conservazione e alla difesa della loro
reputazione,   costituenti  anche  lo  scopo  sociale  del  consorzio
istante;
  Visto   il   decreto  10 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto  il  decreto  12 settembre  2000,  n.  410,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con
il  quale,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma  16, della legge n.
526/1999,   e'   stato   adottato   il   regolamento  concernente  la
ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle  attivita' dei consorzi di
tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
  Visto   il  decreto  12 ottobre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il
quale,  conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera
d),  sono  state  impartite  le  direttive  per la collaborazione dei
consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e delle I.G.P. con l'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  nell'attivita'  di  vigilanza, tutela e
salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio
1996,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L 163  del  2 luglio  1996,  con  il  quale  e'  stata  registrata la
denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese»;
  Vista  l'istanza  presentata  dal Consorzio per la tutela dell'olio
extravergine   d'oliva  D.O.P.  «Aprutino  Pescarese»,  con  sede  in
Pescara, via del Circuito n. 71, intesa ad ottenere il riconoscimento
dello  stesso  ad  esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma
15, della citata legge n. 526/1999;
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio predetto alle
prescrizioni  indicate  all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000,
relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei consorzi di tutela
delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.  e  a  quelle  riportate  nel decreto
12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela;
  Considerato  che  la  condizione  richiesta dall'art. 5 del decreto
12 aprile    2000,   sopra   citato,   relativo   ai   requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il
Ministero  ha  verificato la partecipazione, nella compagine sociale,
dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera
grassi  (oli),  individuata  all'art.  4,  lettera  d),  del medesimo
decreto,  che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata
dal  predetto  organismo  di  controllo, nel periodo significativo di
riferimento.  La  verifica  di cui sopra e' stata eseguita sulla base
delle  dichiarazioni  presentate  dal  Consorzio  richiedente e dalle
attestazioni  rilasciate dall'organismo pubblico Camera di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  di  Pescara,  autorizzato  a
svolgere  le  attivita'  di  controllo sulla denominazione di origine
protetta  «Aprutino  Pescarese»  con  decreto  ministeriale 29 luglio
1999,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 187 dell'11 agosto 1999 e successivamente prorogato;
  Considerate  le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di
una  D.O.P.  o  di  una  I.G.P.,  al  quale  l'art.  14  della  legge
21 dicembre  1999,  n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve
le   attivita'   di  controllo  svolte  ai  sensi  dell'art.  10  del
regolamento  (CEE)  n.  2081/92  di  spettanza dell'organismo privato
autorizzato  sopra  indicato, le attivita' concernenti le proposte di
disciplina  di  produzione, quelle di miglioramento qualitativo della
stessa,   anche  in  termini  di  sicurezza  alimentare,  nonche'  in
collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali,
le  attivita'  di  salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi,
atti  di  concorrenza  sleale,  contraffazioni,  uso  improprio delle
denominazioni  protette  nel  territorio di produzione e in quello di
commercializzazione,  anche  mediante  la stipulazione di convenzioni
con  i  soggetti  interessati  al confezionamento e all'immissione al
consumo  del  prodotto  tutelato, non incidenti sulle caratteristiche
chimico-fisiche  e  organolettiche, sulla identificazione certa dello
stesso  e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito
europeo;
  Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del
Consorzio  volontario  per  la  tutela dell'olio extravergine d'oliva
D.O.P. «Aprutino Pescarese» al fine di consentirgli l'esercizio delle
attivita'  sopra  richiamate  e  specificamente indicate all'art. 14,
comma 15, della citata legge n. 526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto  del  Consorzio  volontario  per  la  tutela  dell'olio
extravergine d'oliva D.O.P. «Aprutino Pescarese» con sede in Pescara,
via del Circuito n. 71, e' conforme alle prescrizioni di cui all'art.
3  del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative
ai  requisiti  di  rappresentativita'  dei  consorzi  di tutela delle
denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.)  e  delle  indicazioni
geografiche protette (I.G.P.).