Art. 5.
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio  di  tutela dell'olio extravergine d'oliva D.O.P. «Aprutino
Pescarese»  sono  ripartiti  in  conformita' del decreto 12 settembre
2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione
dei  costi  derivanti  delle  attivita'  dei consorzi di tutela delle
denominazioni  di  origine  e  delle indicazioni geografiche protette
incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
  2.  I  soggetti  immessi  nel  sistema  di  controllo  della D.O.P.
«Aprutino Pescarese» appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella
filiera grassi (oli), individuata all'art. 4, lettera d), del decreto
12 aprile  2000,  recante disposizioni generali relative ai requisiti
di  rappresentativita'  dei  consorzi  di tutela delle D.O.P. e delle
I.G.P.,  sono  tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente,
anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.