Art. 10. La concessione e le proroghe del trattamento di mobilita', disposta con i precedenti articoli, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad Euro 12.889.386,00, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.