Art. 10.
  La concessione e le proroghe del trattamento di mobilita', disposta
con   i   precedenti   articoli,  e'  autorizzata  nei  limiti  delle
disponibilita'  finanziarie  previste  dall'art.  3, comma 137, della
legge  24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo,
pari   ad  Euro 12.889.386,00,  e'  posto  a  carico  del  Fondo  per
l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1993, n. 236.