Art. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita' e di disoccupazione speciale, definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 gennaio 2004, in favore di un numero massimo di 79 ex dipendenti delle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003, registro n. 2, foglio n. 331, e del decreto direttoriale n. 32386 del 23 maggio 2003. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 1.127.172,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.