Art. 2.
  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,   e'   autorizzata,  per  il  periodo  dal  1° gennaio  2004  al
31 dicembre  2004,  la  concessione  della proroga del trattamento di
mobilita'   e   di  disoccupazione  speciale,  definita  nell'accordo
intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in  data  22 gennaio  2004,  in  favore di un numero massimo di 79 ex
dipendenti  delle  imprese  appaltatrici  o  subappaltatrici  per  la
costruzione  delle  centrali  elettriche del Sulcis, i cui nominativi
sono  indicati  nell'elenco  allegato  al  sopraccitato accordo, gia'
fruitori  del  trattamento  in  questione  ai  sensi  del decreto del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e delle finanze n. 32220 del 10 aprile 2003,
registrato  alla  Corte  dei  conti  il 7 maggio 2003, registro n. 2,
foglio  n.  331,  e  del  decreto direttoriale n. 32386 del 23 maggio
2003.
  Gli    interventi    sono    disposti   nel   limite   massimo   di
Euro 1.127.172,00.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.