Art. 5.
  a) Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003,
n.  350,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2004 al
31 dicembre  2004,  la  concessione  della proroga del trattamento di
mobilita',  definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in data 15 aprile 2004, in favore di
un  numero massimo di 85 ex dipendenti dalla societa' Nuova Intesa di
Gagliano   Castelferrato  (Enna),  i  cui  nominativi  sono  indicati
nell'elenco  allegato  al  sopraccitato  accordo,  gia'  fruitori del
trattamento  in  questione,  ai  sensi  dell'art.  7  del decreto del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro  dell'economia e delle finanze, n. 32535 del 24 giugno 2003,
registrato  alla  Corte dei conti in data 30 luglio 2003, registro n.
4, foglio n. 255.
  Gli    interventi    sono    disposti   nel   limite   massimo   di
Euro 1.212.780,00.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
  b) Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003,
n.  350,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2004 al
31 dicembre  2004,  la  concessione  del  trattamento  di  mobilita',
definito  nell'accordo  intervenuto  presso il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  in  data  15 aprile  2004, in favore di un
numero  massimo  di  39  ex dipendenti dalla societa' Nuova Intesa di
Gagliano  Castelferrato  (Enna), ai quali il trattamento di mobilita'
ordinaria  e'  scaduto  o  scadra'  nel  corso  dell'anno 2004, i cui
nominativi   sono   indicati  nell'elenco  allegato  al  sopraccitato
accordo.
  Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 619.632,00.