Art. 6.
  a) Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003,
n.  350,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2004 al
31 dicembre  2004,  la  concessione  della proroga del trattamento di
mobilita',  definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in data 31 maggio 2004, in favore di
un  numero  massimo di 29 ex dipendenti dalla societa' Ideal Standard
di  Salerno,  i  cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al
sopraccitato  accordo,  gia' fruitori del trattamento in questione ai
sensi  dell'art.  4  del  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 32535 del 24 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti
in data 30 luglio 2003, registro n. 4, foglio n. 255.
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 413.772,00.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%.
  b)  Ai  sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003,
n.  350,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2004 al
31 dicembre  2004,  la  concessione  del  trattamento  di  mobilita',
definito  nell'accordo  intervenuto  presso il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  in  data  31 maggio  2004, in favore di un
numero  massimo  di 22 ex dipendenti dalla societa' Ideal Standard di
Salerno, ai quali il trattamento di mobilita' ordinaria e' scaduto il
31 dicembre 2003, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato
al sopraccitato accordo.
  Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 349.536,00.