Art. 6. a) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 31 maggio 2004, in favore di un numero massimo di 29 ex dipendenti dalla societa' Ideal Standard di Salerno, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo, gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 32535 del 24 giugno 2003, registrato alla Corte dei conti in data 30 luglio 2003, registro n. 4, foglio n. 255. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 413.772,00. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 20%. b) Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 31 maggio 2004, in favore di un numero massimo di 22 ex dipendenti dalla societa' Ideal Standard di Salerno, ai quali il trattamento di mobilita' ordinaria e' scaduto il 31 dicembre 2003, i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato al sopraccitato accordo. Gli interventi sono previsti nel limite massimo di Euro 349.536,00.