IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19  dicembre  2003, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla
situazione   socio-economico-ambientale   determinatasi   nel  bacino
idrografico  del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al
31 dicembre 2004;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3270  del  12 marzo  2003,  n.  3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del
2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004 e 3364 del 13 luglio 2004;
  Ravvisata   la  necessita'  di  apportare  ulteriori  modifiche  ed
integrazioni    alle    citate   ordinanze   di   protezione   civile
precedentemente  emanate,  al  fine  di un definitivo superamento del
contesto  critico  in  rassegna,  con  particolare  riferimento  alla
situazione  in  atto  nel  sistema  depurativo  del comprensorio Alto
Sarno;
  Vista   la   nota   del   Commissario   delegato   per  l'emergenza
socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno del
30 agosto 2004;
  Vista  la  nota  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio del 6 settembre 2004;
  Acquisita  l'intesa  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio;
  Acquisita l'intesa della regione Campania;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Tenuto conto della unicita' del complesso depurativo costituito
dagli  impianti  di  Solofra  e  Mercato  San Severino, ed al fine di
assicurare   la   concreta   attuazione  della  previsione  contenuta
nell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3270/2003 citata in premessa,
i  comuni  di Solofra e Mercato San Severino provvedono, entro trenta
giorni  dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza, ed anche in
deroga  alle  norme  del  titolo  V del decreto legislativo 18 agosto
2000,  n.  267, alla costituzione di un'apposita societa' di capitali
per la gestione unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto
Sarno e della rete dei collettori comprensoriali.
  2.  Le  attivita'  della  societa'  di cui al comma 1, ivi comprese
quelle  relative  al controllo della quantita' e della qualita' degli
scarichi  industriali,  cessano  a  far  data dal trasferimento delle
predette  attivita' al competente ATO, ai sensi della legge 5 gennaio
1994, n. 36.
  3.   Alle  nomine  dell'amministratore  delegato  e  del  direttore
generale della societa' di gestione da costituirsi ai sensi del comma
1,   si   provvede  tenendo  conto  delle  professionalita'  e  delle
indicazioni  fornite  dal  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio.
  4.  I  comuni  di  Solofra  e  Mercato  San  Severino assicurano la
possibilita'  di un'adeguata partecipazione, nella societa' di cui al
comma 1, anche delle altre amministrazioni comunali il cui territorio
e'   servito   dal  sistema  depurativo  dell'Alto  Sarno,  in  quota
proporzionale   rispetto   alla   consistenza   delle  utenze,  anche
industriali, nei rispettivi comuni.
  5.  La  regione Campania, titolare del potere di accertamento, puo'
affidare,  anche in deroga all'art. 15 della legge 5 gennaio 1994, n.
36,  la riscossione della tariffa per il servizio di depurazione alla
societa'  di gestione di cui al comma 1, eventualmente delegando alla
medesima anche l'espletamento della relativa attivita' istruttoria.
  6.  La  convenzione  stipulata  dai comuni di Solofra e Mercato San
Severino  in data 2 luglio 2003 per la gestione unitaria e coordinata
dell'impianto  di  depurazione  di  Solofra - Mercato San Severino e'
risolta,  e  cessa  di avere efficacia a decorrere dalla costituzione
della societa' di cui al comma 1.
  7.  A decorrere dalla data di costituzione della societa' di cui al
comma  1, le attivita' di gestione attualmente in capo alla GE.SE.MA.
S.p.a.  ed  alla  CO.DI.SO. S.p.a. saranno contestualmente trasferite
alla  societa'  di  cui  al  comma  1,  unitamente  agli  impianti di
depurazione,  previa definizione dei rispettivi stati di consistenza,
con  il  trasferimento,  altresi', ove ne ricorrano le condizioni, di
tutto  il personale della GESEMA S.p.a. e della CODISO S.p.a. addetto
alla  depurazione. Conseguentemente, le due societa' non svolgeranno,
a  partire  dalla stessa data, alcuna attivita' di depurazione per il
comprensorio Alto Sarno.
  8.  Con  successivo  provvedimento  del capo del Dipartimento della
protezione   civile,   sulla  base  delle  indicazioni  del  Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  verra' nominato un
commissario  straordinario  per  il compimento, entro sessanta giorni
dalla  nomina, di tutte le iniziative di carattere solutorio rispetto
alle posizioni debitorie maturate dalla convenzione di cui al comma 6
alla  data  dell'entrata  in  vigore  del presente provvedimento, con
facolta'  di  concludere accordi transattivi. Il Commissario delegato
provvede,  su  richiesta  del  commissario  straordinario  di  cui al
presente  comma  e  nel  limite  delle  risorse  destinate allo scopo
dall'art. 4, comma 1, al pagamento delle relative spettanze.