IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2004; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004 e 3364 del 13 luglio 2004; Ravvisata la necessita' di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle citate ordinanze di protezione civile precedentemente emanate, al fine di un definitivo superamento del contesto critico in rassegna, con particolare riferimento alla situazione in atto nel sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno; Vista la nota del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno del 30 agosto 2004; Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 6 settembre 2004; Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; Acquisita l'intesa della regione Campania; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; Dispone: Art. 1. 1. Tenuto conto della unicita' del complesso depurativo costituito dagli impianti di Solofra e Mercato San Severino, ed al fine di assicurare la concreta attuazione della previsione contenuta nell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3270/2003 citata in premessa, i comuni di Solofra e Mercato San Severino provvedono, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, ed anche in deroga alle norme del titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla costituzione di un'apposita societa' di capitali per la gestione unitaria del sistema depurativo del comprensorio Alto Sarno e della rete dei collettori comprensoriali. 2. Le attivita' della societa' di cui al comma 1, ivi comprese quelle relative al controllo della quantita' e della qualita' degli scarichi industriali, cessano a far data dal trasferimento delle predette attivita' al competente ATO, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36. 3. Alle nomine dell'amministratore delegato e del direttore generale della societa' di gestione da costituirsi ai sensi del comma 1, si provvede tenendo conto delle professionalita' e delle indicazioni fornite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. I comuni di Solofra e Mercato San Severino assicurano la possibilita' di un'adeguata partecipazione, nella societa' di cui al comma 1, anche delle altre amministrazioni comunali il cui territorio e' servito dal sistema depurativo dell'Alto Sarno, in quota proporzionale rispetto alla consistenza delle utenze, anche industriali, nei rispettivi comuni. 5. La regione Campania, titolare del potere di accertamento, puo' affidare, anche in deroga all'art. 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la riscossione della tariffa per il servizio di depurazione alla societa' di gestione di cui al comma 1, eventualmente delegando alla medesima anche l'espletamento della relativa attivita' istruttoria. 6. La convenzione stipulata dai comuni di Solofra e Mercato San Severino in data 2 luglio 2003 per la gestione unitaria e coordinata dell'impianto di depurazione di Solofra - Mercato San Severino e' risolta, e cessa di avere efficacia a decorrere dalla costituzione della societa' di cui al comma 1. 7. A decorrere dalla data di costituzione della societa' di cui al comma 1, le attivita' di gestione attualmente in capo alla GE.SE.MA. S.p.a. ed alla CO.DI.SO. S.p.a. saranno contestualmente trasferite alla societa' di cui al comma 1, unitamente agli impianti di depurazione, previa definizione dei rispettivi stati di consistenza, con il trasferimento, altresi', ove ne ricorrano le condizioni, di tutto il personale della GESEMA S.p.a. e della CODISO S.p.a. addetto alla depurazione. Conseguentemente, le due societa' non svolgeranno, a partire dalla stessa data, alcuna attivita' di depurazione per il comprensorio Alto Sarno. 8. Con successivo provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base delle indicazioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, verra' nominato un commissario straordinario per il compimento, entro sessanta giorni dalla nomina, di tutte le iniziative di carattere solutorio rispetto alle posizioni debitorie maturate dalla convenzione di cui al comma 6 alla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento, con facolta' di concludere accordi transattivi. Il Commissario delegato provvede, su richiesta del commissario straordinario di cui al presente comma e nel limite delle risorse destinate allo scopo dall'art. 4, comma 1, al pagamento delle relative spettanze.