(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

    a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
    b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale
civile   o   diritto  processuale  penale  o  diritto  amministrativo
processuale  a  scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o
diritto  penale  o  diritto  amministrativo  sostanziale a scelta del
candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.
    c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.