Art. 2. Modalita' di presentazione delle dichiarazioni 1. I modelli delle dichiarazioni ed i relativi criteri di compilazione e le modalita' di presentazione saranno definiti dall'organismo di coordinamento AGEA, di concerto con gli organismi pagatori competenti, entro e non oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale e saranno anch'essi oggetto di pubblicazione, ai fini dell'efficacia nei confronti di ogni terzo interessato, secondo le modalita' proprie di ogni organismo pagatore. 2. I dati relativi alle dichiarazioni sono resi disponibili dall'organismo di coordinamento AGEA, per gli adempimenti e controlli di competenza, entro i termini comunitari: all'Ispettorato centrale repressione frodi; agli assessorati regionali dell'agricoltura, competenti per il territorio; al Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. L'AGEA, in qualita' di organismo di coordinamento, in attuazione della normativa comunitaria, assicura l'applicazione armonizzata del presente decreto ministeriale da parte degli organismi pagatori competenti. 4. L'inosservanza di quanto disposto dall'AGEA ai sensi del comma 1 e la presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vinicola agli organismi pagatori competenti oltre il termine del 10 dicembre di ciascun anno, comporta l'applicazione delle sanzioni fissate dagli articoli 12 e 13 del predetto regolamento (CE) n. 1282/2001 e dall'art. 1, comma 9, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni.