Art. 2.
           Modalita' di presentazione delle dichiarazioni

  1. I   modelli   delle  dichiarazioni  ed  i  relativi  criteri  di
compilazione   e  le  modalita'  di  presentazione  saranno  definiti
dall'organismo  di  coordinamento AGEA, di concerto con gli organismi
pagatori  competenti,  entro  e non oltre cinque giorni dalla data di
pubblicazione  del  presente decreto ministeriale e saranno anch'essi
oggetto  di  pubblicazione,  ai  fini dell'efficacia nei confronti di
ogni   terzo  interessato,  secondo  le  modalita'  proprie  di  ogni
organismo pagatore.
  2. I   dati  relativi  alle  dichiarazioni  sono  resi  disponibili
dall'organismo di coordinamento AGEA, per gli adempimenti e controlli
di competenza, entro i termini comunitari:
    all'Ispettorato centrale repressione frodi;
    agli  assessorati  regionali  dell'agricoltura, competenti per il
territorio;
    al Ministero delle politiche agricole e forestali.
  3. L'AGEA, in qualita' di organismo di coordinamento, in attuazione
della  normativa comunitaria, assicura l'applicazione armonizzata del
presente  decreto  ministeriale  da  parte  degli  organismi pagatori
competenti.
  4. L'inosservanza di quanto disposto dall'AGEA ai sensi del comma 1
e  la  presentazione  della  dichiarazione  di  raccolta  delle uve e
produzione  vinicola  agli  organismi  pagatori  competenti  oltre il
termine  del  10 dicembre  di  ciascun  anno, comporta l'applicazione
delle   sanzioni   fissate   dagli  articoli 12  e  13  del  predetto
regolamento  (CE)  n.  1282/2001  e dall'art. 1, comma 9, del decreto
legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni.