Art. 3.
                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Sono  valide  le  dichiarazioni pervenute ai comuni ai sensi del
decreto ministeriale 16 ottobre 2001 entro i cinque giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale.
  2. I  comuni,  entro  venti  giorni dalla data di pubblicazione del
presente  decreto  ministeriale,  trasmettono agli organismi pagatori
competenti,  secondo  le  modalita'  definite  ai  sensi  del comma 1
dell'art. 2, le dichiarazioni pervenute entro la data di cui al comma
1 del presente articolo.
  3. Sono abrogati i decreti ministeriali 1° agosto 1995, 28 novembre
1995, 6 agosto 1997 e 16 ottobre 2001.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
    Roma, 8 ottobre 2004
                                                Il Ministro: Alemanno