Art. 3. Disposizioni transitorie e finali 1. Sono valide le dichiarazioni pervenute ai comuni ai sensi del decreto ministeriale 16 ottobre 2001 entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale. 2. I comuni, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale, trasmettono agli organismi pagatori competenti, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 1 dell'art. 2, le dichiarazioni pervenute entro la data di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Sono abrogati i decreti ministeriali 1° agosto 1995, 28 novembre 1995, 6 agosto 1997 e 16 ottobre 2001. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 8 ottobre 2004 Il Ministro: Alemanno