(all. 1 - art. 1)
                                                      Allegato sub-b)

     STATUTO DELLA SOCIETA' INCORPORANTE ALL'ESITO DELLA FUSIONE

                              Titolo I
             DENOMINAZIONE - SEDE DURATA DELLA SOCIETA'

    Art. 1 - Denominazione.
    1.1. - La societa' denominata «RAI-Radiotelevisione italiana Spa»
(in breve Rai S.p.A.), in precedenza denominata «RAI Holding Societa'
per Azioni», e' regolata dalle norme del presente Statuto.

    Art. 2 - Sede.
    2.1  -  La  Societa'  ha  sede in Roma, ove e' anche posta la sua
direzione generale.
    2.2  -  Potranno  essere istituite e soppresse nei modi di legge,
con deliberazione del consiglio di amministrazione, sia in Italia sia
all'estero, sedi secondarie, filiali e succursali.

    Art. 3 - Durata.
    3.1  -  La durata della Societa' e' stabilita sino al 31 dicembre
2050  e  potra' essere prorogata, una o piu' volte, con deliberazione
dell'assemblea dei soci.
    3.2   -  La  proroga  della  societa'  dovra'  essere  deliberata
dall'assemblea straordinaria dei soci con le maggioranze di legge.
                              Titolo II
                       OGGETTO DELLA SOCIETA'

    Art. 4 - Oggetto.
    4.1. - La Societa' ha per oggetto:
      a) il servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi degli
articoli  2,  comma 1, lettera h), 17 e 20 della legge 3 maggio 2004,
n. 112, e successive modificazioni;
      b) l'espletamento delle attivita' di operatore e/o fornitore di
rete,  operatore  e/o fornitore di servizi e/o fornitore di contenuti
ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1, lettere c), d) ed e), della legge
3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni;
      c) l'attivita'  di  diffusione,  trasmissione,  distribuzione e
trasferimento  -  anche  da  punto  a  punto - di programmi e segnali
sonori  e  televisivi  propri  o  di terzi, via etere, sia in tecnica
analogica  sia  in  tecnica digitale ed anche per mezzo di satelliti,
via  cavo,  via  filo,  in chiaro e/o criptati, e con qualsiasi altro
mezzo;
      d) l'installazione,  l'esercizio, la gestione, lo sviluppo e il
potenziamento  degli  impianti  e  dei  mezzi, anche di collegamento,
relativi alle predette attivita';
      e) la  produzione,  l'acquisizione,  la  commercializzazione ed
ogni  altra  forma e modo di sfruttamento di opere, di programmi e di
servizi di qualsivoglia genere e natura e qualunque ne sia la tecnica
di  realizzazione  e  il  tipo di supporto materiale, suscettibili di
costituire oggetto delle predette attivita';
      f) l'assunzione,  la detenzione, la valorizzazione, la gestione
e  la  dismissione di partecipazioni e di interessenze in societa' ed
altri  enti,  sia italiani che stranieri, funzionali al conseguimento
dell'oggetto sociale;
      g) lo  svolgimento,  nei  confronti delle societa' e degli enti
nei  quali  partecipa,  di  funzioni  di  indirizzo  strategico  e di
coordinamento  finanziario  e  tecnico-amministrativo,  ivi  compresa
l'ottimizzazione  e  la razionalizzazione delle risorse umane e delle
strutture organizzative presenti nelle societa' ed enti partecipanti;
      h) il  compimento o la promozione, anche in forma associativa o
di  collaborazione con terzi, di tutte le operazioni che risulteranno
necessarie  o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, quali,
a   titolo   esemplificativo:   operazioni   immobiliari,  mobiliari,
commerciali, societarie, industriali e finanziarie.
    4.2 - La Societa' potra' in particolare:
      a) assumere dallo stato, ai sensi della legge 3 maggio 2004, n.
112,    la   concessione   in   esclusiva   del   servizio   pubblico
radiotelevisivo   come  definito  dalla  legge  e  dagli  atti  delle
competenti  autorita'; svolgere ogni ulteriore relativa attivita' che
la pubblica amministrazione avesse ad affidarle;
      b) effettuare, direttamente o attraverso societa' controllate o
collegate, le attivita' commerciali, editoriali, con esclusione della
stampa  di  quotidiani,  audiovisive  e radiofoniche, criptate e non,
discografiche  e  simili  e,  comunque,  connesse all'oggetto sociale
della Societa';
      c) costituire  societa'  ed  enti,  sia italiani sia stranieri,
operanti  nei  settori  radiotelevisivo,  della comunicazione e della
multimedialita'   ed,   in  generale,  nel  sistema  integrato  delle
comunicazioni  di  cui  all'art.  2,  lettera g) della legge 3 maggio
2004, n. 112 ovvero assumere partecipazioni;
      d) concedere   garanzie   mobiliari  ed  immobiliari,  reali  o
personali,  comprese fideiussioni, pegni ed ipoteche per obbligazioni
proprie e di terzi.
                             Titolo III
                  CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

    Art. 5 - Capitale.
    5.1   -   Il   capitale   sociale   e'   di  euro  242.518.100,00
(duecentoquarantaduemilionicinquecentodiciottomilacento/00) suddiviso
in  numero  242.518.100 di azioni del valore nominale di euro 1 (uno)
cadauna.
    Art. 6 - Azioni.
    6.1  -  La  Societa' potra' emettere speciali categorie di azioni
con particolari diritti patrimoniali o di voto.
    6.2  - Le azioni sono individuabili ed ogni azione attribuisce il
diritto  di  voto, eccezion fatta per le speciali categorie di azioni
senza diritto di voto qualora emesse ai sensi del presente statuto.
    6.3  -  La qualita' di socio costituisce, di per se sola adesione
al presente statuto.
    Art. 7 - Circolazione delle azioni.
    7.1 - Le azioni sono nominative.
    7.2  -  Alla  data  dell'avvio  dell'offerta  pubblica di vendita
disposta dall'art. 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le
azioni  saranno  dematerializzate con applicazione di quanto previsto
dall'art. 2354, comma 7, del codice civile.
    Art. 8 - Azioni in comproprieta'.
    8.1  - Nel caso che, per qualsiasi causa, una azione appartenga a
piu'  persone,  i diritti dei comproprietari devono essere esercitati
da  un  rappresentante  comune  nominato  ai sensi dell'art. 2347 del
codice civile.
    Art. 9 - Aumenti di capitale.
    9.1  -  Gli  aumenti di capitale potranno essere effettuati anche
mediante conferimento di beni in natura e di crediti.
    9.2  -  In  sede  di  aumento  di capitale potranno essere emesse
azioni appartenenti a categorie diverse.
    Art. 10 - Versamenti e mora del socio.
    10.1  - I versamenti sulle azioni, assolti gli obblighi di legge,
sono richiesti dal consiglio di amministrazione in una o piu' volte.
    10.2  -  A  carico  dei  soci  in  ritardo  nei pagamenti decorre
l'interesse nella misura legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del
codice civile.
    Art. 11 - Obbligazioni e altri strumenti finanziari.
    11.1  - La Societa' puo' emettere obbligazioni convertibili e non
convertibili o con warrants, a norma e con le modalita' di legge.
    11.2  - La Societa' puo' emettere strumenti finanziari forniti di
diritti  patrimoniali  o anche di diritti amministrativi, esccluso il
diritto di voto nell'assemblea generale dei soci.
    Art. 12 - Limitazione del possesso azionario.
    12.1 - Ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge 3 maggio 2004,
n.  112,  per  tutti  i soggetti indicati dal comma 1 dell'art. 3 del
decreto-legge  31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30 luglio 1994, n. 474, e' stabilito nell'uno per cento
il limite massimo di possesso delle azioni aventi diritto di voto.
    Art. 13 - Patti di sindacato.
    13.1 - Ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge 3 maggio 2004,
n.  112,  sono  vietati  i  patti di sindacato di voto o di blocco, o
comunque gli accordi relativi alla modalita' di esercizio dei diritti
inerenti  alle  azioni  della  Societa' che intercorrano tra soggetti
titolari,   anche   mediante  soggetti  controllati,  controllanti  o
collegati,  di  una partecipazione complessiva superiore al limite di
possesso  azionario  del  due  per cento, riferito alle azioni aventi
diritto  di  voto,  o la presentazione congiunta di liste da parte di
soggetti in tale posizione.
                              Titolo IV
                         DIRITTO DI RECESSO

    Art. 14 - Recesso.
    14.1  -  E'  escluso il diritto di recesso in caso di proroga del
limite di durata della Societa' o in caso di introduzione o rimozione
di vincoli alla circolazione delle azioni.
                              Titolo V
                         PATRIMONI DESTINATI

    Art. 15 - Patrimoni destinati.
    15.1  -  La  Societa'  puo' costituire patrimoni destinati ad uno
specifico  affare  ai  sensi  degli  articoli 2447-bis e seguenti del
codice  civile.  Non  possono,  comunque, essere costituiti patrimoni
destinati per l'esercizio di affari attinenti ad attivita' riservarte
in base alle leggi speciali.
                              Titolo VI
                              ASSEMBLEA

    Art. 16 - Convocazione.
    16.1  -  L'assemblea  dei  soci  e'  convocata in via ordinaria e
straordinaria,  dal consiglio di amministrazione presso la sede della
Societa' oppure in altro luogo, purche' in Italia.
    16.2  -  La convocazione deve avvenire mediante avviso contenente
l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza, nonche'
l'elenco delle materie da trattare.
    16.3  -  L'avviso  di  convocazione  deve essere pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  nel  rispetto  dei termini di
legge.  In esso puo' stabilirsi anche la data di seconda convocazione
per  l'assemlea  ordinaria  e  di  seconda  e  terza convocazione per
l'assemblea straordinaria, in giorni successivi a quello della prima.
    16.4  -  L'assemblea  ordinaria  deve essere convocata almeno una
volta  l'anno  per  l'approvazione  del  bilancio,  entro centottanta
giorni  dalla  chiusura  dell'esercizio  sociale, atteso l'obbligo di
redazione del bilancio consolidato.
    16.5  -  L'assemblea viene convocata in seduta straordinaria ogni
qualvolta occorra.
    Art. 17 - Diritto di intervento.
    17.1 - Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta
il diritto di voto.
    17.2 - Coloro che intendono intervenire all'assemblea sono tenuti
a  depositare,  almeno  2  (due)  giorni prima della data fissata per
l'adunanza,  le  azioni,  presso la sede sociale o le banche indicate
nell'avviso  di convocazione. Una volta dematerializzate le azioni ai
sensi  dell'art.  7.2  del  presente  Statuto,  coloro  che intendono
intervenire  all'assemblea  sono  tenuti a depositare, almeno 2 (due)
giorni  prima  della  data  fissata per l'adunanza, la certificazione
prevista  ai  sensi  di  legge  presso  la  sede  sociale o le banche
indicate nell'avviso di convocazione.
    Art. 18 - Rappresentanza.
    18.1  -  I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi
di legge.
    18.2  -  Spetta  al  presidente  dell'assemblea  di constatare la
regolarita'   delle  singole  deleghe  e  in  genere  il  diritto  di
intervento all'assemblea.
    Art. 19 - Svolgimento.
    19.1  - L'assemblea e' presieduta dal Presidente del consiglio di
amministrazione  e,  in  caso di assenza o impedimento di questi o di
vacanza  della carica, da colui che lo sostituisce ai sensi dell'art.
22.3   del  presente  Statuto;  in  mancanza  anche  di  quest'ultimo
l'assemblea  e'  presieduta  dalla  persona  eletta a maggioranza dei
presenti.
    19.2   -   Il   presidente  dell'assemblea  e'  assistito  da  un
segretario,  anche  non  socio, nominato dall'assemblea a maggioranza
dei  presenti.  Nei  casi stabiliti dalla legge, o nel caso in cui il
presidente lo ritenga opportuno, il verbale dell'adunanza assembleare
e' redatto da un notaio scelto dal presidente medesimo.
    19.3   -   Spetta  al  presidente  dell'assemblea  verificare  la
regolarita'   della   costituzione,   accertare   l'identita'   e  la
legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'adunanza ed
accertare   i   risultati   delle  votazioni.  Degli  esiti  di  tali
accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
    19.4   -   I  verbali  delle  deliberazioni  assembleari  vengono
trascritti  in  apposito  libro  e  sottoscritti dal presidente della
seduta e dal segretario ovvero dal notaio.
    Art. 20 - Costituzione e deliberazioni.
    20.1  -  L'assemblea  delibera  su  tutti  gli oggetti di propria
competenza per legge.
    20.2  -  Per  la  regolare  costituzione  e  la  validita'  delle
deliberazioni  dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, cosi'
in  prima  come in seconda e successive convocazioni, si applicano le
disposizioni di legge. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese per
alzata  di  mano,  salvo  diversa  modalita'  di votazione decisa dal
presidente; e' escluso il voto segreto.
    20.3  --  Le  deliberazioni  dell'assemblea, prese in conformita'
della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorche'
non intervenuti o dissidenti.
                             Titolo VII
                    CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

    Art. 21 - Composizione e nomina.
    21.1  -  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  composto da nove
membri, nominati dall'assemblea secondo quanto previsto al successivo
comma 2 del presente articolo.
    21.2   -   Possono   essere  nominati  membri  del  consiglio  di
amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice
costituzionale   ai   sensi   dell'art.  135,  secondo  comma,  della
Costituzione   o,  comunque,  persone  di  riconosciuto  prestigio  e
competenza  professionale  e di notoria indipendenza di comportamenti
che   si   siano  distinte  in  attivita'  economiche,  scientifiche,
giuridiche,  della  cultura umanistica o della comunicazione sociale,
maturandovi significative esperienze manageriali.
    21.3  - I  componenti del consiglio di amministrazione restano in
carica  per  la durata di tre anni e scadono alla data dell'assemblea
convocata  per  l'approvazione  del  bilancio  dell'esercizio sociale
relativo  all'ultimo  anno  di  carica. I componenti del consiglio di
amministrazione sono rieleggibili una sola volta.
    21.4  - L'elezione  degli amministratori avviene mediante voto di
lista.  A  tale  fine  l'assemblea  e'  convocata  con  preavviso, da
pubblicare  ai  sensi  dell'art.  2366  del codice civile non meno di
trenta  giorni  prima  di  quello  fissato  per l'adunanza; a pena di
nullita'  delle  deliberazioni  ai  sensi  dell'art.  2379 del codice
civile,  l'ordine  del  giorno  pubblicato  deve  contenere  tutte le
materie  da trattare che non possono essere modificate o integrate in
sede  assembleare;  le  liste  possono  essere presentate da soci che
rappresentino  almeno  lo 0,5 (zero/cinquanta) per cento delle azioni
aventi   diritto   di  voto  nell'assemblea  ordinaria  e  sono  rese
pubbliche, mediante deposito presso la sede sociale e annuncio su tre
quotidiani   a   diffusione   nazionale,   di   cui   due  economici,
rispettivamente,  almento  venti  giorni  prima  e dieci giorni prima
dell'adunanza.   Salvo  quanto  previsto  dal  presente  articolo  in
relazione  al  numero massimo di candidati della lista presentata dal
Ministero  dell'economia e delle finanze, ciascuna lista comprende un
numero  di  candidati  pari  al numero di componenti del consiglio da
eleggere.  Ciascun  socio avente diritto di voto puo' votare una sola
lista.  Nel  caso  in  cui  siano state presentate piu' liste, i voti
ottenuti  da ciascuna lista sono divisi per numeri interi progressivi
da  uno  al  numero  dei  candidati  da  eleggere,  i quozienti cosi'
ottenuti  sono  assegnati  progressivamente  ai candidati di ciascuna
lista   nell'ordine   dalla  stessa  previsto  e  si  forma  un'unica
graduatoria  nella  quale  i  candidati  sono ordinati sulla base del
quoziente ottenuto. Risultano eletti coloro che ottengono i quozienti
piu'  elevati.  In  caso  di  parita' di quoziente, risulta eletto il
candidato  della lista i cui presentatori detengano la partecipazione
azionaria minore.
    21.5  -  Il  rappresentante  del  Ministero dell'economia e delle
finanze nell'assemblea, in sede di nomina dei membri del consiglio di
amministrazione e fino alla completa alienazione della partecipazione
dello  Stato,  presenta una autonoma lista di candidati, indicando un
numero  massimo di candidati proporzionale al numero di azioni di cui
e'  titolare  lo  Stato.  Tale  lista  e'  formulata sulla base delle
delibere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza   dei  servizi  radiotelevisivi  e  delle  indicazioni  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'immediata presentazione
secondo  le  modalita'  e  i  criteri  proporzionali  di cui al comma
successivo.
    Il  rappresentante  del  Ministero dell'economia e delle finanze,
sulla   base   delle  delibere  della  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo  generale  e  la  vigilanza  dei servizi radiotelevisivi,
presentera' inoltre una lista di candidati proporzionale al numero di
azioni  di  cui  sono titolari soci diversi rispetto allo Stato. Tale
lista sara' sottoposta all'assemblea degli azionisti solo qualora nei
termini  di  cui  all'art.  21.4  non siano state presentate liste da
parte dei soci diversi rispetto allo Stato.
    21.6  -  Fino  a  che  il  numero  delle azioni alienato ai sensi
dell'art.  21  della  legge 3 maggio 2004, n. 112 non superi la quota
del dieci per cento del capitale sociale della RAI - Radiotelevisione
italiana  S.p.a.  in  considerazione dei rilevanti ed imprescindibili
motivi  di  interesse generale connessi allo svolgimento del servizio
pubblico  generale  radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai
fini della formulazione dell'unica lista, la Commissione parlamentare
per  l'indirizzo  generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
indica  sette  membri  eleggendoli  con  il  voto  limitato  a uno; i
restanti  due membri, tra cui il Presidente, sono invece indicati dal
socio  di maggioranza. La nomina del Presidente diviene efficace dopo
l'acquisizione  del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due
terzi   dei  suoi  componenti,  della  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
    21.7  -  Fino  a  che  il  numero  delle azioni alienato ai sensi
dell'art.  21  della  legge 3 maggio 2004, n. 112 non superi la quota
del dieci per cento del capitale sociale della RAI - Radiotelevisione
italiana  S.p.a.,  se vengono a mancare, per dimissioni o impedimento
permanente,  il  Presidente  o  uno  o  piu'  membri del consiglio di
amministrazione,  i  nuovi  componenti  sono nominati con le medesime
procedure  di  cui al comma 9 dell'art. 20 della legge 3 maggio 2004,
n.  112  entro  i trenta giorni successivi alla comunicazione formale
delle  dimissioni  presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Se viene meno la
maggioranza  degli  amministratori  nominati  dall'assemblea,  quelli
rimasti  in carica devono convocare l'assemblea perche' provveda alla
sostituzione  dei  mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del
presente  comma  scadono  insieme con quelli in carica all'atto della
loro nomina.
    21.8  -  Le  norme  contenute  nei  precedenti commi del presente
articolo   saranno  applicabili  a  partire  dal  novantesimo  giorno
successivo  alla  data  di  chiusura  della prima offerta pubblica di
vendita,  effettuata  ai  sensi  dell'art.  21, comma 3 della legge 3
maggio 2004, n. 112. Fino a tale data il consiglio di amministrazione
della  Societa'  e'  costituito, ai sensi dell'art. 21, comma 2 della
legge  3  maggio 2004, n. 112, dal consiglio di amministrazione della
societa'  incorporata  ai  sensi  della  medesima  legge, previsto in
cinque  membri,  in persona dei consiglieri in carica. Il mandato del
consiglio   di   amministrazione   cosi'  composto  scade  alla  data
dell'assemblea  convocata  per  l'approvazione  del bilancio relativo
all'esercizio  2004. Tale consiglio ha i compiti di cui al successivo
art.  25.3.  Ove  anteriormente al novantesimo giorno successivo alla
data  di  chiusura  della  prima  offerta  pubblica  di vendta di cui
all'art. 21, comma 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112 sia necessario
procedere  alla  nomina del consiglio di amministrazione per scadenza
naturale  del  mandato o per altra causa, a cio' si provvede ai sensi
dell'art. 20, commi 7 e 9 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
    Art. 22 - Presidente e Vice presidente.
    22.1  -  L'elezione del Presidente e' effettuata dal consiglio di
amministrazione nell'ambito dei propri membri e diviene efficace dopo
l'acquisizione  del  parere  favorevole  espresso  dalla  commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Fino
a  che  il  numero  delle azioni alienato ai sensi dell'art. 21 della
legge  3  maggio 2004, n. 112 non superi la quota del dieci per cento
del capitale sociale della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., il
Presidente  e'  nominato dal consiglio di amministrazione nell'ambito
dei  consiglieri  designati  dal  socio di maggioranza, la cui nomina
diviene  efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso
a  maggioranza  dei  due terzi dei suoi componenti, della Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi.
    22.2  - Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne
fissa l'ordine del giorno tenendo conto delle materie segnalate dagli
organi  delegati e delle proposte del direttore generale, ne presiede
le  adunanze,  ne  coordina  i  lavori  e provvede affinche' adeguate
informazioni  sulle  materie  iscritte  all'ordine del giorno vengano
fornite  a  tutti  i  consiglieri.  Inoltre  il  Presidente  cura  la
convocazione  dell'assemblea,  in  esecuzione della deliberazione del
consiglio di amministrazione.
    22.3  -  Il consiglio di amministrazione puo' nominare tra i suoi
membri  uno o due vice presidenti. Al vice presidente sono attribuiti
i  poteri  di  sostituzione  del  presidente  in caso di sua assenza,
impedimento  o  vacanza  di  carica.  In  caso  di nomina di due vice
presidenti  la funzione vicaria, ivi compresa la rappresentanza della
societa',  spetta  ad  uno  soltanto di essi secondo quanto stabilito
all'atto del conferimento della carica. La nomina alla carica di vice
presidente diviene efficace dopo che sia divenuta efficace quella del
presidente  ai sensi del precedente art. 22.1. In mancanza di un vice
presidente, le funzioni e i poteri del presidente sono esercitati dal
consigliere piu' anziano d'eta'.
    22.4 - Il consiglio, su proposta del presidente, puo' nominare un
segretario,  anche estraneo alla societa'. Ove prescritto dalla legge
e  ogni  qualvolta  l'organo  amministrativo  lo ritenga opportuno, i
verbali del consiglio di amministrazione sono redatti da un notaio.
    22.5  -  Il  consiglio  di amministrazione per i propri lavori si
dota  di  un  apposito regolamento, nel quale sono stabilite anche le
modalita'  e i termini attraverso i quali ciascun amministratore puo'
chiedere  informazioni  relative  alla gestione della societa', fermo
restando  quanto  previsto  dall'art.  2381,  commi 5  e 6 del codice
civile per il caso in cui siamo stati nominati organi delegati.
    Art. 23 - Convocazione e svolgimento delle adunanze.
    23.1  -  Il  presidente  convoca  il consiglio di amministrazione
tutte  le  volte  che  lo  giudichi  necessario o quando ne sia fatta
richiesta  scritta  da  almeno quattro noni dei suoi componenti o dal
collegio  sindacale.  Il consiglio di amministrazione si riunisce nel
luogo  indicato nell'avviso di convocazione, anche diverso dalla sede
sociale.
    23.2  -  Le  adunanze  del  consiglio  di amministrazione possono
svolgersi  anche  con  gli  intervenuti  dislocati  in  piu'  luoghi,
contigui  o  distanti,  audio/video  o  anche  solo audiocollegati, a
condizione  che  siano rispettati il metodo collegiale e il principio
di parita' di trattamento dei consiglieri. In tal caso, e' necessario
che:
      a) sia consentito al presidente di accettare inequivocabilmente
l'identita'   e  la  leggittimazione  degli  interventi  regolare  lo
svolgimento  della  seduta  constatare e proclamare i risultati della
votazione;
      b) sia  consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di
percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
      c) sia  consentito  agli  intervenuti di scambiarsi e visionare
documentazione   e  comunque  di  partecipare  in  tempo  reale  alla
discussione  ed  alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
del giorno.
    La  riunione  si ritiene svolta nel luogo ove siano presentati il
presidente e il soggetto verbalizzante.
    23.3 - Di regola la convocazione e' fatta almeno tre giorni prima
di  quello  fissato  per la riunione nei casi di urgenza, il predetto
termine puo' essere ridotto a ventiquattro ore.
    23.4 - L'avviso di convocazione puo' essere inviato con qualsiasi
sistema  di comunicazione scritta (compresi il telegramma, il telefax
e la posta elettronica).
    23.5  -  Il  consiglio di amministrazione e' comunque validamente
costituito  e  atto  a  deliberare  qualora,  anche  in assenza delle
suddette   formalita',  siano  presenti  tutti  i  consiglieri  ed  i
componenti  del  collegio  sindacale,  fermo  restando  il diritto di
ciascuno   degli   intervenuti  di  opporsi  alla  trattazione  degli
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
    Art. 24 - Riunioni e validita' delle delibere.
    24.1   -  Per  la  validita'  delle  riunioni  del  consiglio  di
amministrazione  e'  necessaria  la  presenza della maggioranza degli
amministratori in carica.
    24.2   -   Le  deliberazioni  del  consiglio  di  amministrazione
risultano  da  verbali  che,  redatti  e trascritti su apposito libro
tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente dell'adunanza
e dal segretario.
    24.3 - Il verbale della riunione deve indicare:
      a) la data e il luogo della riunione;
      b) l'identita' dei partecipanti;
      c) su   richiesta   dei   consiglieri,  le  loro  dichiarazioni
pertinenti all'ordine del giorno;
      d) le modalita' e il risultato delle votazioni,
e  deve consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o
dei dissenzienti.
    24.4  -  Le  deliberazioni  sono prese a maggioranza dei voti dei
presenti;  in  caso di parita' prevale il voto del presidente o colui
che lo sostituisce ai sensi del precedente art. 22.3.
    Art. 25 - Compiti.
    25.1  -  L'organo  amministrativo  ha  la  gestione  dell'impresa
sociale   ed   opera   con   la   diligenza  richiesta  dalla  natura
dell'incarico  e  sulla  base delle specifiche competenze dei singoli
suoi  componenti.  Fatta  salva  ogni diversa disposizione di legge e
fermo  restando  quanto previsto dal successivo art. 29, il consiglio
di  amministrazione  compie tutte le operazioni per il raggiungimento
dell'oggetto    sociale   essendo   dotato   di   ogni   potere   per
l'amministrazione  della  societa' e della facolta' di compiere tutti
gli  atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli
scopi sociali. Il consiglio, oltre a essere organo di amministrazione
della  societa',  svolge  anche  funzioni  di controllo e di garanzia
circa  il  corretto  adempimento delle finalita' e degli obblighi del
servizio pubblico generale radiotelevisivo.
    25.2   -   Sono  attribuite  alla  competenza  del  consiglio  di
amministrazione le deliberazioni concernenti:
      a) la  fusione e la scissione di societa' partecipate almeno al
90%,  nel  rispetto di quanto previsto dagli articoli 2505 e 2505-bis
del codice civile.
      b) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
      c) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
      d) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.
    25.3  - Nella composizione e per il tempo stabiliti al precedente
art.  21.8  in  attuazione dell'art. 21, comma 2 della legge 3 maggio
2004,  n.  112, il consiglio di amministrazione della societa', ferma
restando  le  attribuzioni  di  cui all'art. 25.2, nell'esercizio dei
compiti di cui all'art. 25.1:
      a)  avvalendosi  di proposte del direttore generale, approva la
proposta  di  bilancio  della  societa', il piano di investimenti, il
piano   finanziario,   le  politiche  del  personale  e  i  piani  di
ristrutturazione;
      b)  sulla  base  di  specifici  piani,  assegna  annualmente le
risorse economiche alle diverse aree di attivita' aziendale;
      c)  su proposta del direttore generale, approva i piani annuali
di  trasmissione  e di produzione dell'azienda e le variazioni che si
rendono necessarie; nomina i vice direttori generali e i dirigenti di
primo  e  di secondo livello e ne delibera la collocazione aziendale;
approva  gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico
nonche'  quelli  che,  anche  per  effetto di una durata pluriennale,
siano di importo superiore a euro 2.582.284,50;
      d)  riceve  periodicamente dal direttore generale una relazione
sull'andamento  dei  costi  e  dei  ricavi  di gestione, nonche' dati
informativi  sui  costi  diretti  e di contabilita' industriale e dei
programmi  televisivi  e  radiofonici,  sugli  atti  e  sui contratti
aziendali  con  valore superiore alle entita' delle procure conferite
ai  dirigenti di primo livello, sulle assunzioni, sui trasferimenti e
sulle promozioni del personale.
    Art. 26 - Deleghe.
    26.1   -   Il   consiglio  di  amministrazione,  fatte  salve  le
attribuzioni spettanti per legge al direttore generale, puo' delegare
proprie  attribuzioni ad uno o piu' dei suoi componenti nonche' ad un
comitato esecutivo fissandone le relative attribuzioni e il compenso.
Non  sono  delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4 del
codice civile.
    26.2  -  Gli  organi delegati curano che l'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni
dell'impresa e sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione
e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento
della  gestione,  sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni
di  maggior  livello,  per la dimensione o caratteristiche effettuate
dalla societa' e dalle sue controllate.
    Art. 27 - Rappresentanza.
    27.1 - La rappresentanza della societa' di fronte ai terzi, anche
in  giudizio,  con  facolta'  di  agire  in qualsiasi sede e grado di
giurisdizione,  anche  sovranazionale  o  internazionale  nonche' per
giudizi  di  revocazione  e  di  cassazione  e  di  nominare all'uopo
avvocati e procuratori speciali, spetta disgiuntamente:
      a) al Presidente del consiglio di amministrazione;
      b)   agli   amministratori   delegati   eventualmente  nominati
nell'ambito dei poteri loro conferiti;
      c)   al   direttore   generale,   nell'ambito   delle   proprie
attribuzioni;
    In caso di assenza o impedimento del Presidente ovvero in vacanza
di  carica,  la  rappresentanza della societa' e' attribuita, secondo
quanto  stabilito  dal precedente art. 22.3, al vice Presidente o, in
mancanza,  al  consigliere che sostituisce il Presidente ai sensi del
medesimo  articolo.  Nei  confronti  dei  terzi la firma di colui che
esercita  la  rappresentanza  in  via  vicaria da fede dell'assenza o
dell'impedimento del soggetto sostituito.
    27.2  -  Il Presidente, al fine di dare esecuzione a delibere del
consiglio di amministrazione, puo' conferire procure a dipendenti o a
terzi  per il compimento di determinati atti o categorie di atti, ivi
comprese la gestione delle liti e la rappresentanza in giudizio; tale
facolta'   spetta,   altresi',  agli  amministratori  delegati  e  al
direttore  generale  nell'ambito dei poteri e delle attribuzioni loro
conferiti.
    Art. 28 - Compensi.
    28.1 - Al Presidente e ai membri del consiglio di amministrazione
spetta  un  compenso che potra' essere determinato dall'assemblea per
ogni singolo esercizio o per piu' esercizi.
    28.2   -  La  remunerazione  degli  amministratori  investiti  di
particolari  cariche  e'  stabilita dal consiglio di amministrazione,
sentito il parere del collegio sindacale.
    Art. 29 - Direttore generale.
    29.1  -  Il  direttore  generale  e'  nominato  dal  consiglio di
amministrazione  d'intesa  con l'assemblea dei soci, in conformita' e
con  le attribuzioni ad esso riconosciute dalla legge. Il mandato del
direttore  generale  ha  la  stessa durata di quello del consiglio di
amministrazione.   Ai   fini   del   raggiungimento  dell'intesa  con
l'assemblea dei soci:
      a)   il   consiglio   di  amministrazione  formula  il  proprio
intendimento  di  nomina,  con  indicazione  singola o plurima, e da'
mandato al Presidente di promuovere l'intesa e di provvedere altresi'
alla convocazione dell'assemblea dei soci in via ordinaria;
      b) il Presidente, delibera l'intesa da parte dell'assemblea dei
soci, convoca il consiglio di amministrazione affinche' provveda alla
nomina del direttore generale in conformita' con l'intesa raggiunta.
    29.2  -  Il  consiglio di amministrazione definisce i compiti del
direttore  generale,  fatte  salve  le disposizioni dell'art. 3 della
legge  25  giugno  1993,  n. 206, cosi' come richiamate dall'art. 28,
lettera e),  della  legge  3  maggio  2004,  n. 112, e dei successivi
articoli 29.3 e 29.4, e ne determina la remunerazione.
    29.3 - Il Direttore generale:
      a)  risponde  al  consiglio  di  amministrazione della gestione
aziendale  per  i  profili  di  propria competenza e sovrintende alla
organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e
delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;
      b)   partecipa,  senza  diritto  di  voto,  alle  riunioni  del
consiglio di amministrazione;
      c)  assicura,  in  collaborazione  con i direttori di rete e di
testata la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee
editoriali e le direttive formulate dal consiglio di amministrazione;
      d)  propone  al  consiglio  di  amministrazione  le  nomine dei
dirigenti di cui all'art. 25.3 lettera c);
      e)  assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione degli
altri  dirigenti, nonche', su proposta dei direttori di testata e nel
rispetto   del   contratto   di  lavoro  giornalistico,  degli  altri
giornalisti    e    ne   informa   puntualmente   il   consiglio   di
amministrazione;
      f) provvede alla gestione del personale dell'azienda;
      g)  propone  all'approvazione  del consiglio di amministrazione
gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico e quelli
che,  anche  per  effetto di una durata pluriennale, siano di importo
superiore a euro 2.582.284,50;
      h)  firma  gli  atti  e  i  contratti  aziendali attinenti alla
gestione  della societa' aventi carattere non strategico e di importo
inferiore ad euro 2.582.284,50;
      i)  provvede  all'attuazione  dei  piani  di  cui all'art. 25.3
lettera  a)  del  presente statuto e dei progetti specifici approvati
dal   consiglio   in   materia  di  linea  editoriale,  investimenti,
organizzazione   aziendale,  politica  finanziaria  e  politiche  del
personale;
      j)  trasmette  al  consiglio di amministrazione le informazioni
utili  per  verificare  il  conseguimento degli obiettivi aziendali e
l'attuazione  degli  indirizzi  definiti  dagli  organi competenti ai
sensi di legge.
    29.4  -  Il  direttore  generale, inoltre, elabora e sottopone al
consiglio  di  amministrazione  i  piani annuali di trasmissione e di
produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie.
    29.5  -  Fino  a  quando  il  consiglio  di amministrazione della
societa',  costituito  ai  sensi  del  precedente  art.  21  e  delle
disposizioni  legislative  in  esso  richiamate, non abbia provveduto
alla nomina del direttore generale ai sensi del precedente art. 29.1,
la  carica  di  direttore  generale  della  societa' e' ricoperta dal
direttore  generale della societa' incorporata ai sensi della legge 3
maggio 2004, n. 112.
                             Titolo VIII
              COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

    Articolo 30 - Collegio sindacale e controllo contabile.
    30.1  -  L'assemblea  nomina il collegio sindacale, costituito da
tre  sindaci  effettivi,  di  cui uno con funzioni di Presidente e ne
determina  il  compenso.  L'Assemblea  nomina  altresi'  due  sindaci
supplenti.  Tutti i sindaci devono essere revisori contabili iscritti
nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.
    30.2  -  I  sindaci  durano in carica tre esercizi e scadono alla
data   dell'assemblea   convocata  per  l'approvazione  del  bilancio
relativo   al   terzo   esercizio   delle   loro  carica,  essi  sono
rieleggibili.
    30.3 - A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
chiusura della prima offerta pubblica di vendita, effettuata ai sensi
dell'art.  21, comma 3 della legge 3 maggio 2004, n. 112, il collegio
sindacale  e'  nominato  mediante  voto  di  lista con le modalita' e
procedure  stabilite  dal  comma  6 dell'art. 20 della legge 3 maggio
2004, n. 112.
    30.4  -  Nel  caso  in cui, fino al novantesimo giorno successivo
alla  data  di  chiusura  della  prima  offerta  pubblica di vendita,
effettuata  ai sensi dell'art. 21, comma 3 della legge 3 maggio 2004,
n.  112,  sia necessario procedere alla nomina del collegio sindacale
per  scadenza  naturale  del  mandato  o  per  altra  causa, il nuovo
collegio  sindacale sara' nominato ai sensi del precedente art. 30.1,
fatte  salve  le  disposizioni di cui all'art. 2401 del codice civile
per il caso di sostituzione dei sindaci.
    30.5 - Fino alla data del 30 settembre 2004 il collegio sindacale
continua  a  svolgere  il  controllo  contabile.  A  decorrere dal 1°
ottobre  2004  il  controllo contabile e' affidato ad una societa' di
revisione  iscritta  nel registro istituito presso il Ministero della
giustizia.
    30.6   -   L'incarico   del   controllo  contabile  e'  conferito
dall'assemblea,  sentito il collegio sindacale, per una durata di tre
esercizi  e  con  scadenza  alla  data  dell'assemblea  convocata per
l'approvazione    del    bilancio   relativo   al   terzo   esercizio
dell'incarico.
    30.7  - L'assemblea determina altresi' il corrispettivo spettante
alla societa' di revisione per l'intera durata dell'incarico.
    30.8 - La societa' di revisione documenta la propria attivita' in
un libro tenuto presso la sede della societa'.
    30.9  -  La  contabilita'  separata tenuta ai sensi dell'art. 18,
comma 1  della  legge 3 maggio 2004, n. 112, e' soggetta al controllo
da  parte  di  una  societa'  di  revisione nominata dall'assemblea e
scelta  dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni tra quante
risultano  iscritte  all'apposito  albo  tenuto presso la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa si sensi dell'art. 161 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
                              Titolo IX
                   ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO

    Articolo 31 - Costituzione.
    31.1  -  Il consiglio di amministrazione costituisce un organismo
monocratico  o  collegiale cui e' affidato il compito di attendere al
controllo   del   funzionamento   e   dell'osservanza   dei   modelli
organizzativi  e di gestione adottati per la prevenzione dei reati di
cui  al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonche' il compito
di  curarne  l'aggiornamento.  Tale  organismo  e' dotato di autonomi
poteri  di  iniziativa  e  di controllo per l'esercizio delle proprie
funzioni.
                              Titolo X
                           BILANCI E UTILI

    Articolo 32 - Esercizio sociale.
    32.1 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
    32.2   -   Alla   fine   di   ogni   esercizio  il  consiglio  di
amministrazione  provvede, in conformita' alle prescrizioni di legge,
alla formazione del bilancio sociale.
    32.3  -  Il consiglio di amministrazione potra', durante il corso
dell'esercizio   distribuire  ai  soci  acconti  sul  dividendo,  nel
rispetto di quanto disposto dall'art. 2433-bis del codice civile.
    32.4.  -  Restano salvi gli ulteriori obblighi di cui all'art. 18
della legge 3 maggio 2004, n. 112.
    Articolo 33 - Utili.
    33.1  -  Con  deliberazione  adottata ai sensi dell'art. 2433 del
codice civile, l'assemblea dispone in ordine alla distribuzione degli
utili  in  favore  dei  soci,  dedotta la quota destinata al fondo di
riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile.
    33.2  -  I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno
in  cui  siano  diventati esigibili saranno prescritti a favore della
societa' con diretta loro appostazione a riserva.
                              Titolo XI
             SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

    Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione della societa'.
    34.1  -  In  caso  di  scioglimento  della  societa', l'assemblea
determinera'  le modalita' e i criteri della liquidazione e nominera'
uno o piu' liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.
                             Titolo XII
                        DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 35 - Domicilio.
    35.1 - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e
della  societa' di revisione e' quello che risulta dai libri sociali,
ovvero quello diverso indicato per iscritto dal soggetto interessato.
Il domicilio e' comprensivo di indirizzo e se esistenti, di numero di
fax e di indirizzi di posta elettronica.
    Articolo 36 - Rinvio.
    36.1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto
valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

                           Alberoni Guidi