Art. 2. Revisione delle modalita' di trasmissione 1. In funzione degli esiti della sperimentazione di cui al decreto attuativo del comma 6 dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si procedera', ove necessario, con successivo decreto, alla revisione di quanto stabilito all'art. 1. Roma, 24 giugno 2004 Il Ragioniere generale dello Stato Grilli