Art. 2. Revisione delle modalita' di trasmissione 1. In funzione degli esiti della sperimentazione di cui al decreto attuativo del comma 6 dell'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' della predisposizione dei prontuari nazionali, ovvero su proposta delle amministrazioni interessate, si procedera', ove necessario, con successivi decreti, alla revisione di quanto stabilito all'art. 1. Roma, 28 giugno 2004 p. Il Ministero dell'economia e delle finanze Il Ragioniere generale dello Stato Grilli p. Il Ministero della salute Il capo del Dipartimento della qualità Dari