Art. 2.
              Revisione delle modalita' di trasmissione

    1.  In  funzione  degli  esiti  della  sperimentazione  di cui al
decreto  attuativo  del  comma  6  dell'art.  50,  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, nonche' della predisposizione dei prontuari
nazionali,  ovvero  su proposta delle amministrazioni interessate, si
procedera', ove necessario, con successivi decreti, alla revisione di
quanto stabilito all'art. 1.
      Roma, 28 giugno 2004

                      p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
                           Il Ragioniere generale dello Stato
                                           Grilli

   p. Il Ministero della salute
Il capo del Dipartimento della qualità
              Dari