IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  l'articolo 9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000,
n.  364,  contenente  la  ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  tra
Comunita'  europea  ed  i  suoi  Stati  membri,  da  una  parte, e la
Confederazione  Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle
persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Claudet  Jessica,  nata  a Ginevra
(Svizzera)  il  29 luglio  1979, cittadina italo-svizzera, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'articolo 12  del  decreto  legislativo  n.
115/1992,   modificato   dal  decreto  legislativo  n.  277/2003,  il
riconoscimento dei titoli professionali di cui e' in possesso ai fini
dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;
  Preso  atto  che  e'  in possesso del titolo accademico «Licence en
Psychologie»  conseguito presso l'Universita' di Ginevra nell'ottobre
2002;
  Considerato  che  ha  conseguito  nel  febbraio  2003  il titolo di
«psicologa   FSP»   rilasciato   dalla   Federazione  Svizzera  delle
psicologhe e degli psicologi;
  Viste  le conformi determinazioni della conferenza di servizi nelle
sedute del 22 gennaio 2004, 27 aprile 2004 e 8 luglio 2004;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  consiglio
nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;
  Ritenuto  comunque,  che  la  richiedente  non abbia una formazione
accademica  e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia
della  professione  di  psicologo  -  sezione A dell'albo, e pertanto
debba  essere  applicata  una  misura compensativa consistente in una
prova attitudinale orale oppure in un tirocinio;
  Visto  l'articolo 6,  comma  1 del decreto legislativo n. 115/1992,
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
                              Decreta:
                             Articolo 1.
  Alla sig.ra Claudet Jessica, nata a Ginevra (Svizzera) il 29 luglio
1979,   cittadina   italo-svizzera,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione
in Italia.