Articolo 4.
  La  protezione  transitoria  di  cui  all'articolo  1  cessera'  di
esistere  a  decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione
sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 19 ottobre 2004
                                         Il direttore generale: Abate