(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

                     DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
                   DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA
                        «CASEUS ROMAE» D.O.P.
                             Articolo 1.
                     Denominazione e sua tutela
    La  denominazione  di  origine  protetta (D.O.P.) «Caseus Romae»,
accompagnata    da    una    delle    seguenti    dizioni   «Fresco»,
«Semi-stagionato»  e «Stagionato», e' riservata esclusivamente a quel
prodotto  caseario,  rispondente  alle  condizioni  ed  ai  requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                             Articolo 2.
                      Descrizione del prodotto
    All'atto dell'immissione al consumo il «Caseus Romae» presenta le
seguenti caratteristiche:
      forma: cilindrica;
      pezzatura: da 1 a 30 kg, con ideotipo da 1 a 4 kg;
      altezza:
        per pezzature da 1-4 kg: da 8 cm a 12 cm;
        per pezzature sopra i 4 kg fino a 7 kg: da 10 cm a 20 cm;
        per pezzature sopra i 7 kg fino a 15 kg: da 18 cm a 25 cm;
        per pezzature sopra i 15 kg fino a 30 kg: da 23 cm a 30 cm.
      pasta:  semi-dura, di colore paglierino, compatta o leggermente
occhiata;
      sapore: delicato;
      crosta: presente, di color paglierino, non edibile;
      stagionatura:
        per pezzature da 1-4 kg: minimo 1 mese;
        per pezzature sopra i 4 kg fino a 7 kg minimo 2 mesi;
        per pezzature sopra i 7 kg fIno a 15 kg: minimo 3 mesi;
        per pezzature sopra i 15 kg fmo a 30 kg: minimo 6 mesi.
    La dizione «Fresco» e' riservata al formaggio stagionato da 1 a 3
mesi.
    La dizione «Semi-stagionato» e' riservata al formaggio stagionato
oltre i 3 mesi fino ai 6 mesi.
    La  dizione  «Stagionato»  e'  riservata  al formaggio stagionato
oltre 6 mesi.
      acidita': da 5 a 5,9 pH;
      contenuto lipidico: minimo 36% sulla sostanza secca.
                             Articolo 3.
                Delimitazione dell'area di produzione
    La  zona  di  provenienza  del latte di pecora e le operazioni di
lavorazione  -  trasformazione  dello  stesso,  in  formaggio «Caseus
Romae», devono avvenire nel solo territorio della regione Lazio, come
meglio individuato dalla cartografia allegata.
                             Articolo 4.
         Elementi comprovanti che il prodotto e' originario
            della zona geografica di cui all'articolo 3.
    La denominazione Caseus Romae tende ad enfatizzare, con l'uso del
latino,  sia l'antichita' di tale tradizione produttiva, che il ruolo
preponderante   esercitato  dalla  Campagna  romana  nel  consolidare
storicamente una produzione che risulta in ogni caso diffusa in tutto
il territorio regionale fin da epoca remota.
    Gli   elementi   che   comprovano  l'origine  del  prodotto  sono
costituiti da:
      1. Riferimenti storici, che risalgono a tempi antichissimi:
        Teodoro  Pisciano,  grammatico  dei  secoli  IV e V, cita per
primo il termine Caseus Pecorinus.
    I   fregi  della  Tomba  etrusca  «Golini»  presentano,  tra  gli
strumenti  da  cucina,  una  grattugia utilizzata per caci asciutti e
stagionali.
    M.P.  Catone  raccolse  le  norme  che regolano l'usufrutto della
pastorizia  nella  Roma  repubblicana.  Il  latte di pecora aveva tre
destinazioni:   religiosa/sacrificale;   alimentare   come   bevanda;
trasformazione in formaggi di pecora freschi e stagionati.
    Nelle  ricette di Catone, il formaggio di pecora riveste un ruolo
fondamentale; vengono suggerite, anche, le accortezze per evitare che
il formaggio fresco inacidisca.
    Virgilio  ricorda  che  il  cacio  era  presente nel rancio delle
legioni romane: 27 grammi al giorno.
    Columella  nel  «De re rustica», libro settimo, 7.2-8.3, descrive
dettagliatamente la «fabbricazione del cacio».
    Tomarelli,  armo  1926,  nel capitolo «Principali formaggi che si
producono con il latte di pecora» descrive la caciotta romana.
    Tomassetti  nel  suo libro «La campagna romana» del 1910, tomo I,
riporta «Le pecore che occupano le nostre pianure sono circa 500.000,
e  producono,  ...  oltre  i latticini squisiti, tra i quali il cacio
pecorino ...»
    R.  Marracino,  nel  suo  libro «Tecnica lattiero-casearia», anno
1962, descrive, riferendosi al 1950, le tecniche di lavorazione della
caciotta tipo romano.
      2. Riferimenti culturali:
    Festa  della  civilta'  romana in onore della divinita' Pale, che
nel pantheon romano figurava come protettrice di greggi e pastori. Da
questa  dea,  prese  il  nome  il  colle Palatino, dove abitavano, in
origine, i pastori.
    Festa della divinita' minore Rumina, dea dei poppanti, che veniva
venerata  in  un  tempio vicino al ficus rumanilis posto ai piedi del
Palatino.
    Ercole  Metalli,  nel  suo  libro  «Usi  e costumi della campagna
romana»,  anno 1903, mette in evidenza, come durante la pratica della
transumanza    e    monticazione,   il   vergaro,   in   riconoscenza
dell'ospitalita' offerta dal guardiano della tenuta, durante le tappe
di sosta, gli offre caciotte di pecora.
    Nella  mostra  «Migrazione e lavoro» storia visiva della Campagna
romana  del  1900,  a  cura  della Cooperativa Pagliaccetto, troviamo
numerose  fotografie  raffiguranti  pastori,  greggi  e  formaggi  di
pecora, caciotte.
    Nel  trattato di Bartolomeo Scappi del 1570, i menu' per la corte
Pontificia comprendevano «casa, ... caciocavalli, provature ...».
      3. Riferimenti statistici:
    Demarco,  nel  libro,  «Statistica del Regno di Napoli» del 1811,
mette  in  risalto  il  prezzo  piu'  basso e piu' alto in grani, del
prodotto cado romano.
    La  presenza  del prodotto sui mercati dell'intera regione Lazio,
e' avvalorata dai dati rilevati sui mercuriali delle rispettive CCIAA
di  Roma  dal  1922-1949,  di Viterbo dal 1949-1964, di Frosinone dal
1955-1999, di Latina dal 1951-1977.
    Dalla  Borsa  merci  della CCIAA di Roma si nota la variazione di
prezzo che tale prodotto ha subito dal 1979 al 1998.
    Il  prof.  R Marracino nel suo libro «Tecnica lattiero-casearia»,
anno  1962,  riporta  che  nel  1950  erano  prodotte 100.000 q.li di
caciotte.
      4.  Riferimenti  sociali  ed  economici,  quali  la presenza di
produttori che da anni effettuano questo tipo di produzione:
    La tenuta di Castel di Guido; da una comunicazione del direttore,
l'azienda produceva nel 1969 circa 3500 litri di latte di pecora, che
in  parte  veniva  venduto  tal  quale  ed  in  parte trasformato nel
prodotto  caciotta,  come  si  evince  dalla contabilita' di masseria
siglata dal vergaro e dal direttore nel 1958, 1960, 1965 e 1967.
    La  masseria  Gasparri,  dai  cui  libri  contabili  si  mette in
evidenza il prezzo al chilo e i chilogrammi totali prodotti di cascio
nelle  stagioni  agrarie  che vanno dal 1907 (prezzo al chilo di 1.90
lire  per un totale di 3.018,50 Kg) al 1925 (per un totale di 2.751,5
kg)
    5. Numerose sono le feste campestri, sagre, manifestazioni che si
svolgono nei comuni della regione Lazio:
    Dal  1978  si  svolge nel comune di Fiamignano (Rieti) la «Mostra
rassegna ovina con sagra della pecora e dei suoi prodotti».
    Da  circa  il  1970  si  svolge  nel  comune  di Barbarano Romano
(Viterbo) la festa della ricotta e del formaggio di pecora.
    L'origine   e'   comprovata,   inoltre,   dall'iscrizione   degli
allevatori,  dei  produttori  e  confezionatori  in  appositi elenchi
tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.
                             Articolo 5.
                 Metodo di ottenimento del prodotto
    Materia prima.
    La  materia  prima  del  formaggio  a  pasta semicotta e semidura
«Caseus  Romae»  e'  costituita da latte intero di pecora proveniente
dalle   razze:  Sarda  e  suoi  incroci,  Comisana  e  suoi  incroci,
Sopravvissana e suoi incroci, Massese e suoi incroci.
    Il latte viene munto a mano o meccanicamente due volte al giorno:
la  mattina  e  la sera. E' ammesso che il latte munto venga stoccato
per non oltre 4 mungiture.
    Il  latte,  previa  filtrazione  o  depurazione centrifuga, viene
refrigerato  a  circa  40C e lavorato non oltre le 24 ore dall'ultima
mungitura.
    Nel  periodo  estivo,  quando  l'animale  si  trova  nello stadio
fisiologico  di asciutta, e' consentita la tradizionale pratica della
monticazione.
    Le  pecore  da  latte  usufruiscono  di pascoli naturali, prati -
pascolo ed erbai caratteristici dell'area geografica di produzione di
cui  all'art.  3.  E' ammesso il ricorso all'integrazione con foraggi
secchi  e  con  concentrati,  escludendo  l'utilizzo  di  sostanze di
sintesi e di organismi geneticamente modificati.
    Le  pecore  da  latte  non  devono  essere  soggette  a forzature
alimentari,   a   stress   ambientali   e/o  sofisticazioni  ormonali
finalizzate ad incrementare la produzione.
    Metodo di produzione.
    Il   latte  puo'  essere  lavorato  sia  crudo  che  dopo  essere
sottoposto  al  trattamento della pastorizzazione a 63-720C per 15-90
secondi  e  versato  nella  caldaia di lavorazione. A questo punto si
determina  il  grado di acidita' del latte e si provvede all'aggiunta
dei  fermenti  lattici  naturali  quali: streptococchi e lattobacilli
autoctoni.
    Il latte viene riscaldato fino alla temperatura di lavorazione di
35-380C,  mantenendolo  in agitazione per accelerare ed uniformare la
distribuzione  del  calore.  Raggiunta  la  temperatura desiderata si
versa  il caglio liquido naturale ottenuto dall'abomaso di agnelli di
provenienza nell'area di cui all'art. 3, in quantita' variabile da 30
a 50 g per hl di latte.
    Il  caglio  naturale  di  origine  animale  e'  costituito  da un
complesso  di  enzimi,  naturalmente  presenti nell'abomaso, quali la
chimosina,  la  pepsina e la gastrina. Tale prodotto enzimatico viene
estratto  dall'abomaso  di abbacchio sacrificato, privato dei tessuti
grassi  aderenti alle pareti. Gli abomasi «pellette», cosi' ottenuti,
sono  pronti  per  essere destinati all'essiccazione o al processo di
congelamento.
    Per  ottenere  il  caglio liquido, le «pellette», precedentemente
essiccate  a  temperature  di 25-300C o congelate alla temperatura di
250C,  vengono  tagliuzzate e poste a macerare in soluzione d'acqua e
sale  10-20% (NaCl) alla temperatura di 12-150C. In queste condizioni
gli  enzimi  passano  per  diffusione  in salamoia. Il caglio liquido
ottenuto  puo'  essere  sottoposto  alla filtrazione per eliminare le
impurezze presenti in sospensione.
    Dopo  15-20 minuti dall'aggiunta di caglio nel latte, si forma un
coagulo  omogeneo  a  consistenza  uniforme,  ossia  la  cagliata. Si
procede   alla   rottura   della   cagliata  con  attrezzature  quali
rompicagliata  o spini, fino a raggiungere le dimensioni di un chicco
di  riso  o  nocciola, favorendo, cosi', lo spurgo. La cagliata viene
riscaldata fino alla temperatura di 40-480C. Viene estratta dal siero
in  modo  manuale  con  l'uso  di  teli e posta in apposite fascere o
stampi  di plastica aventi dimensioni compatibili con le altezze e le
pezzature definite all'articolo 2, ed in particolare:
      per pezzature da 1-4 kg: da 14 a 20 cm di diametro;
      per  pezzature  sopra  i  4  kg  fino  a 7 kg: da 18 a 22 cm di
diametro;
      per  pezzature  sopra  i  7  kg  fino a 15 kg: da 20 a 30 cm di
diametro; fascere regolabili con laccio;
      per  pezzature  sopra  i  15  kg fino a 30 kg: da 28 a 38 cm di
diametro, fascere regolabili con laccio.
    La  cagliata,  una  volta  posta  nelle fascere, vi rimane per un
periodo  di  circa 24 ore e viene sottoposta a compressione manuale o
meccanica,  in  modo  da  permettere  ulteriormente la fuoriuscita di
siero.  La  formatura  deve  essere  eseguita con 4-5 rivoltamenti in
camera calda, in condizioni di temperatura non inferiori a 200C.
    Entro  le 24 ore il formaggio viene sottoposto alla salatura, che
puo' essere praticata:
      a  secco  (a mano), per aspersione o per soffregamento del sale
sulle  superficie  delle  forme di pezzatura compresa tra 1-30 kg; in
tale  caso  le  forme vengono lasciate a contatto con il sale a secco
per un periodo di circa 3 mesi;
      in  salamoia  per  pezzature  inferiori  ai  15  kg,  in vasche
contenenti una soluzione salma di NaCl minimo del 17%; in tal caso le
forme  vengono  immerse  per  un  periodo  minimo  di 8 ore per kg di
prodotto/forma.
    La  stagionatura  avviene in locali idonei, con umidita' relativa
variabile  dall'80%  al 95% e temperatura fra 12-18°C, per un periodo
variabile tra 1 e oltre 6 mesi, proporzionalmente alla pezzatura.
    La marchiatura viene effettuata sulla crosta, per il Caseus Romae
«Semi-Stagionato»  e  «Stagionato»  e a mezzo di etichetta per quello
«Fresco».
                             Articolo 6.
          Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
    Le  condizioni di allevamento degli ovini e di trasformazione del
formaggio,  devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque,
atte  a  conferire  al latte e al prodotto derivato le sue specifiche
caratteristiche.
    Gli  elementi  che  comprovano  il  legame  con  l'ambiente  sono
rappresentati da:
      6.1. Fattori naturali.
      6.1.1. L'intero territorio della regione Lazio permette, con le
proprie caratteristiche pedo-climatiche, quali:
        rilievi  di varia natura (monti calcarei, vulcanici, colline,
pianure alluvionali);
        temperatura media annuale variabile tra 13-160C;
        precipitazioni  annuali  comprese tra valori minimi di 650 mm
lungo  la  fascia  litoranea, di 1.000-1.500 mm nelle pianure interne
fino  ai  1.800-2.000  mm  in  corrispondenza  del  Terminillo  e dei
Simbruini;
    di  sfruttare  le  condizione  migliori  per  l'allevamento degli
ovini, senza provocare stress all'animale.
    I  fattori  naturali  consentono  di utilizzare i prati naturali,
prati-pascolo  ed  erbai,  fonte alimentare per gli ovini, in modo da
conferire  qualita'  al latte destinato alla trasformazione casearia,
determinando un sinergismo eccezionalmente favorevole soprattutto per
l'omogeneita' dei suoi caratteri.
    6.2. Fattori umani.
    6.2.1.  E'  possibile evidenziare due momenti fondamentali per la
caratterizzazione qualitativa del prodotto: la rottura della cagliata
e  la  sospensione  della  fase  di  riscaldamento  differenziato per
stagione.  Tutto  questo  e'  dettato  dalle  capacita' operative dei
casari,  frutto  dell'abilita' e dell'esperienza tramandata da secoli
nell'intera zona interessata dalla D.O.P.
    A  questa va aggiunta la tradizionale pratica della monticazione,
che  permette  all'animale  di  sfuggire  alla  calura  estiva  e  di
conseguenza  ai  possibili  stress  ambientali  e  nutrizionali,  che
soffiirebbe  in  pianura. Le pecore, risentendo positivamente di tali
fattori,  anche  appena riscendono a valle, producono latte di ottima
qualita',   influenzando   direttamente  la  qualita'  del  formaggio
ottenuto dallo stesso.
                             Articolo 7.
                              Controlli
    Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto,  conformemente  a  quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE
2081/92.
                             Articolo 8.
                  Confezionamento ed etichettatura
    Il confezionamento del prodotto deve avvenire nel solo territorio
di cui all'art. 3. E' consentito la vendita, di formaggio porzionato,
posto  in sacchetti di pellicola termoplastica saldati sotto moto. Il
porzionamento   deve   avvenire  all'interno  della  zona  geografica
delimitata.
    La  confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri
di  stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e
relative  menzioni  (in  conformita',  alle  prescrizioni del reg. CE
1726/98 e successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai
requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:
      la   designazione   «Caseus  Romae»  deve  essere  apposta  con
caratteri  significatamente  maggiori, chiari, indelebili, nettamente
distinti  da  ogni  altra  scritta  ed  essere seguita dalla menzione
Denominazione origine protetta (D.O.P.);
      il   nome,   la   ragione   sociale,  l'indirizzo  dell'azienda
produttrice e confezionatrice;
      il logo del prodotto e' costituito - come da riproduzione sotto
riportata  - da un perimetro quadrato formato da tre linee di colore,
a  partire  dall'esterno,  verde,  bianco  e  rosso,  contenente  uno
spicchio  di  formaggio  stilizzato di colore rosso che fuoriesce dal
perimetro  nella  parte  superiore.  Sullo  spicchio  e' riportata la
scritta a caratteri maiuscoli di colore rosso:
    CASEUS  ROMAE.  Il perimetro e' interrotto in basso dalla scritta
D.O.P.,  a  caratteri  maiuscoli in rosso. Il logo si potra' adattare
proporzionalmente  alle varie declinazioni di utilizzo. I riferimenti
di colore espressi in pantone sono sotto riportati.

                ---->  Vedere logo di pag. 40   <----

    E'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  altra  qualificazione non
prevista  dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: fine,
scelto,  selezionato,  superiore,  genuino  o comunque elogiativi del
prodotto.  E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano
riferimento  a marchi privati, purche' questi non abbiano significato
laudativo   o  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il  consumatore,
dell'indicazione   del  nome  dell'azienda  dai  cui  allevamenti  il
prodotto   deriva,   nonche'   di   altri   riferimenti  veritieri  e
documentabili  che  siano  consentiti  dalla  normativa  comunitaria,
nazionale  o  regionale e non siano in contrasto con le finalita' e i
contenuti del presente disciplinare.
    La designazione «Caseus Romae» e' intraducibile.