Art. 2.
    1.  Gli  interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
    2. Ai sensi del comma 35 dell'articolo 5 del decreto ministeriale
8 agosto  2000,  n.  593,  e' data facolta' al soggetto proponente di
richiedere   una   anticipazione  per  un  importo  massimo  del  30%
dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a
soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
    3.  Nello  svolgimento  delle  attivita'  progettuali  i costi di
ciascun  progetto,  di  cui  al  presente  decreto,  sostenuti  fuori
dall'ob. 1,  non  potranno  superare  il  25%  del  costo  totale del
progetto.
    4.  Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati
e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
    5.  La  durata  dei  finanziamenti e' stabilita in un periodo non
superiore  a  dieci  anni decorrente dalla data del presente decreto,
comprensivo  di  un  periodo  di  preammortamento  e utilizzo fino ad
massimo  di  cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in
rate  semestrali  con  scadenza  primo gennaio e primo luglio di ogni
anno)  non  puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima
scadenza  semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del
progetto di ricerca e/o formazione.
    Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate,
comprensive  di  capitale  ed  interessi con scadenza primo gennaio e
primo luglio  di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda
scadenza  semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del
progetto.
    Ai  fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero
il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
    6.  Il  Ministero,  con  successiva  comunicazione, fornira' alla
banca,  ai  fini  della  stipula  del  contratto di finanziamento, la
ripartizione  per  ciascun  soggetto  proponente  del costo ammesso e
della relativa quota di contributo.
    7. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi
per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle
attivita'  poste  in  essere  dal  contratto,  fermo  restando quanto
stabilito al comma 5.