Articolo 1-bis.
Ulteriori  interventi  a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi
                alluvionali del mese di novembre 1994
((    1.  All'articolo 3-bis,  comma 1, del decreto-legge 19 dicembre
1994,  n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995,  n.  35, e successive modificazioni, concernente la concessione
di  un  contributo in conto capitale a favore dei soggetti dichiarati
danneggiati  per  effetto  delle  eccezionali avversita' atmosferiche
della  prima decade del mese di novembre 1994, le parole: «pari al 30
per  cento»  sono sostituite dalle seguenti: «fino al 75 per cento» e
le  parole: «nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «nel limite massimo complessivo di euro
259.000».
  2.  Ai soggetti danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al
comma  1  che  hanno  beneficiato,  oltre che del contributo in conto
capitale,  anche dei finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2
e  3  del  decreto-legge  19 dicembre  1994,  n. 691, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio  1995,  n. 35, e successive
modificazioni,   ovvero   ai   sensi  dell'articolo  4-quinquies  del
decreto-legge  28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  27 ottobre  1995,  n.  438, e successive modificazioni,
ovvero ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge
13 maggio  1999,  n.  132, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 luglio 1999, n. 226, ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del
decreto-legge  19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  16 luglio  1997,  n.  228,  e successive modificazioni,
ovvero  ai  sensi dell'articolo 52, comma 28, della legge 28 dicembre
2001,  n. 448, la quota residua del contributo spettante ai sensi del
comma 1 e' corrisposta mediante riduzione di pari importo della quota
capitale  del  finanziamento  qualora  lo stesso sia ancora in essere
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del
presente  decreto,  a  condizione  che  nei  loro  confronti  non sia
avvenuto,  per  effetto  della risoluzione dei relativi contratti per
inadempimento  nel  rimborso  delle  rate,  il  recupero  delle somme
insolute  da  parte  delle  banche  o il pagamento, anche parziale, a
carico  dei  fondi  di garanzia. Nel caso in cui la quota residua del
contributo risulti superiore alla quota capitale del finanziamento in
essere  la  differenza e' corrisposta al beneficiario da Mediocredito
centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.
  3. Le somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da Mediocredito
centrale  spa e da Artigiancassa spa, e che verranno disimpegnate per
effetto  dell'attuazione  della  disposizione di cui al comma 2, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  4. Ai soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato soltanto del
contributo  in  conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente
il  finanziamento  ottenuto  ai  sensi delle disposizioni di cui allo
stesso comma, nonche' ai soggetti di cui all'articolo 4-bis, comma 5,
del   decreto-legge   12 ottobre   2000,   n.  279,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11 dicembre  2000, n. 365, che siano in
attivita'  alla  data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, la quota residua e' corrisposta da Mediocredito
centrale spa e da Artigiancassa spa nel periodo di un triennio con le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.
  5.  La durata dei finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del
decreto-legge  19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  16 luglio  1997,  n.  228,  e successive modificazioni,
concessi   a   favore   dei  soggetti  danneggiati  dalle  avversita'
atmosferiche di cui al comma 1, e' fissata in quindici anni, compreso
il periodo di tre anni di preammortamento.
  6.  La  data  di  decorrenza  delle disposizioni di cui al presente
articolo  e'  fissata  al  1° gennaio 2005. Con decreto di natura non
regolamentare   del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' di attuazione delle
disposizioni medesime.
  7.  All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del
presente  articolo  si provvede nell'ambito delle risorse disponibili
di  cui  agli  articoli 2  e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
691,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.
35, e successive modificazioni.
  8.   Mediocredito   centrale   spa  e'  autorizzata  a  versare  ad
Artigiancassa spa, a valere sulle risorse di cui al comma 7, la somma
di  27,1  milioni di euro per l'attuazione degli interventi di cui al
presente articolo )).

          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo   dell'articolo 3-bis,  del
          decreto-legge  19 dicembre  1994,  n.  691, recante «Misure
          urgenti  per  la ricostruzione e la ripresa delle attivita'
          produttive  nelle zone colpite dalle eccezionali avversita'
          atmosferiche  e dagli eventi alluvionali nella prima decade
          del   mese  di novembre  1994»  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla   legge   16 febbraio  1995,  n.  35
          (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1995, n. 40),
          come modificato dalla presente legge:
              «Articolo   3-bis.   -  1.  Alle  imprese  industriali,
          commerciali,  artigianali  e  di  servizi  aventi  sede nei
          territori  di  cui  all'articolo 1,  comma  1, e dichiarate
          danneggiate   per   effetto  delle  eccezionali  avversita'
          atmosferiche  della prima decade del mese di novembre 1994,
          e'  assegnato un contributo fino al 75 per cento del valore
          dei  danni  subiti  da  beni  immobili e mobili, nel limite
          massimo complessivo di euro 259.000 per ciascuna impresa.
              1-bis.  Le  provvidenze  previste dall'articolo 3 e dal
          presente  articolo possono essere accordate dalla Cassa per
          il  credito  alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa,
          anche  in  relazione ai danni subiti da eventuali attivita'
          commerciali  svolte dalle imprese artigiane nel rispetto di
          quanto previsto dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
              2.   Ove   per  il  medesimo  danno  sia  richiesto  il
          finanziamento   ai   sensi   degli   articoli 2   e  3,  il
          finanziamento stesso e' corrispondentemente ridotto.
              3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
          spesa di lire 135 miliardi per l'anno 1995.
              3-bis.  Per le finalita' del presente articolo la Cassa
          per   il   credito   alle   imprese   artigiane   S.p.a.  -
          Artigiancassa  e' autorizzata ad utilizzare anche una quota
          dell'ammontare  massimo  di lire 30 miliardi della somma di
          lire  200  miliardi stanziata dall'articolo 3, comma 1, del
          presente decreto.».
              - Si   riporta  il  testo  degli  articoli 2  e  3  del
          decreto-legge  19 dicembre  1994,  n.  691, recante «Misure
          urgenti  per  la ricostruzione e la ripresa delle attivita'
          produttive  nelle zone colpite dalle eccezionali avversita'
          atmosferiche  e dagli eventi alluvionali nella prima decade
          del  mese  di novembre  1994»,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,   dalla   legge   16 febbraio  1995,  n.  35
          (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1995, n. 40):
              «Articolo  2. - 1. Il Fondo per il concorso statale nel
          pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito
          centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge
          18 novembre  1966,  n.  976, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  23 dicembre  1966,  n. 1142, e' incre-mentato
          della  somma  di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire
          207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a
          decorrere dall'anno 1997.
              2.  Le  disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono
          destinate  alla corresponsione di contributi agli interessi
          sui   finanziamenti  concessi  dalle  banche  alle  imprese
          industriali,  commerciali  e  di  servizi,  comprese quelle
          turistiche  e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui
          all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto
          delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche e degli eventi
          alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
              3.  I  finanziamenti  di  cui  al comma 2 devono essere
          destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
          delle  strutture  aziendali,  purche'  entro  il limite del
          valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
          scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
          esercitata  alla  data  del  4 novembre  1994. La durata di
          detti   finanziamenti   non   puo'   superare  dieci  anni,
          comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
          anni  e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel
          caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso
          non  puo'  superare  i  sei anni, comprensivi di un periodo
          massimo  di  preammortamento  di  un  anno  e di un periodo
          massimo  di  rimborso  di cinque anni. I finanziamenti sono
          concessi  in misura non superiore al 95 per cento del primo
          miliardo  di spesa, in misura non superiore al 75 per cento
          della  spesa  eccedente fino a tre miliardi e in misura non
          superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.
              4.   Il   tasso  d'interesse  a  carico  delle  imprese
          beneficiarie  dei finanziamenti di cui al presente articolo
          e'  pari  al  3  per  cento  nominale  annuo  posticipato a
          decorrere  dall'inizio  del  periodo  di  ammortamento  del
          finanziamento.
              4-bis. (Abrogato).
              5.  Al fine di consentire alle imprese di corrispondere
          il  tasso  di  interesse  agevolato  di  cui al comma 4, il
          Mediocredito  centrale  S.p.a.  corrisponde,  a  valere sul
          Fondo  di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari
          alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato
          dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli
          pubblici  soggetti  ad imposta del mese precedente a quello
          di  stipula del contratto di finanziamento risultante dalla
          rilevazione  della  Banca  d'Italia, maggiorato di un punto
          percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento.
          Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane
          interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
              6.  Il  Fondo  centrale di garanzia istituito presso il
          Mediocredito  centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del
          decreto-legge  18 novembre  1966,  n.  976, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre 1966, n. 1142, e'
          incrementato  della  somma di lire 30 miliardi per ciascuno
          degli  anni  1997  e  1998 e di lire 40 miliardi per l'anno
          1999.
              7.  Le  disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono
          destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata
          restituzione  del  capitale  e dalla mancata corresponsione
          dei  relativi  interessi ed altri accessori, oneri e spese,
          connessi  o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
          articolo.  La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la
          misura  del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
          della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
              8.   A   valere   sulle  somme  predette,  puo'  essere
          corrisposto,  previo  avvio  delle  procedure  di  recupero
          ritenute   utili  d'intesa  con  il  Mediocredito  centrale
          S.p.a.,  un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non
          superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio
          in sede di definitiva determinazione della perdita.
              8-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  7 e 8 del
          presente  articolo  si  applicano  a  tutti i finanziamenti
          anche  gia'  ammessi  agli interventi del Fondo centrale di
          garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori
          garanzie,    se    acquisite,    salvo    quanto   previsto
          dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre
          1994,  n.  691,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          16 febbraio  1995,  n. 35. Qualora i finanziamenti concessi
          ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
          1994,  n.  691,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          16 febbraio  1995,  n.  35,  siano  assistiti  da  garanzie
          rilasciate  dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di
          garanzia  resta  subordinato  all'utilizzo  delle  predette
          garanzie.
              9.   Le   condizioni  e  le  modalita'  dell'intervento
          agevolativo    del    Mediocredito    centrale   S.p.a.   e
          dell'Artigiancassa  sui finanziamenti concessi dalle banche
          ai  sensi  del  presente  articolo  e  dell'articolo 3 sono
          stabilite,  ove  non  gia'  disciplinate,  con  decreto del
          Ministro   del   tesoro,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'interno   e   con   il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato.  Per  la  gestione  delle
          agevolazioni   di   cui  ai  suddetti  articoli si  applica
          l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.».
              «Articolo  3.  -  1.  Il  fondo  per  il  concorso  nel
          pagamento  degli interessi istituito dall'articolo 37 della
          legge  25 luglio  1952,  n.  949,  presso  la  Cassa per il
          credito  alle  imprese  artigiane S.p.a. - Artigiancassa e'
          incrementato  della  somma  di lire 200 miliardi per l'anno
          1995. Tale somma e' soggetta a gestione separata.
              2.  Le  disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate
          alla   corresponsione  di  contributi  agli  interessi  sui
          finanziamenti  concessi dalle banche alle imprese artigiane
          aventi  sede  nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1,
          dichiarate   danneggiate   per  effetto  delle  eccezionali
          avversita'  atmosferiche  e  degli eventi alluvionali della
          prima decade del mese di novembre 1994.
              3.  I  finanziamenti  di  cui  al comma 2 devono essere
          destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
          delle  strutture  aziendali,  purche'  entro  il limite del
          valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
          scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
          esercitata  alla  data  del  4 novembre  1994. La durata di
          detti   finanziamenti   non   puo'   superare  dieci  anni,
          comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
          anni  e  di  un periodo massimo di rimborso di otto anni. I
          finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per
          cento  per  il  primo  miliardo  di  spesa  e in misura non
          superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire
          3 miliardi.
              4.  Il  tasso  di  interesse  a  carico  delle  imprese
          beneficiarie  dei finanziamenti di cui al presente articolo
          e'  pari  al  tre  per  cento  nominale annuo posticipato a
          decorrere  dall'inizio  del  periodo  di  ammortamento  del
          finanziamento.  Nel  periodo di preammortamento l'onere per
          interessi  rimane  interamente a carico del fondo di cui al
          comma 1.
              5.   Le   somme  di  cui  al  comma  1,  sono  altresi'
          finalizzate  a  ridurre  al  3  per cento annuo il tasso di
          interesse  dovuto  dalle predette imprese sui finanziamenti
          accordati  dalle banche con i prestiti concessi alle banche
          stesse  dalla  Cassa  per il credito alle imprese artigiane
          S.p.a.  - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1,
          della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
              6.  Gli  interventi  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito  ai  sensi  della legge 14 ottobre 1964, n. 1068,
          presso  la  Cassa  per  il  credito  alle imprese artigiane
          S.p.a.   -   Artigiancassa  sono  estesi  ai  finanziamenti
          agevolati  alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e
          5  del  presente  articolo.  Per  gli  interventi del Fondo
          nessun  onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie.
          Ai  fini  di cui al presente comma la natura della garanzia
          del  Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la
          misura  del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
          della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
              7.  Avviate  le  procedure  di riscossione coattiva del
          credito,  le  banche  possono  chiedere  l'intervento della
          garanzia    del    Fondo,   che   assicura   la   copertura
          dell'insolvenza  nella  misura massima del 50 per cento; la
          restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura
          delle procedure stesse.
              7-bis. La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile fino
          al  cento  per  cento  con  altre  forme  di  garanzia, ivi
          comprese quelle collettive e consortili.
              7-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  6 e 7 del
          presente  articolo  si  applicano  a  tutti i finanziamenti
          anche  gia'  ammessi  agli interventi del Fondo centrale di
          garanzia,  di  cui al citato comma 6, previa liberazione di
          ulteriori  garanzie,  se  acquisite, salvo quanto precisato
          dall'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre
          1994,  n.  691,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          16 febbraio  1995,  n. 35. Qualora i finanziamenti concessi
          ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
          1994,  n.  691,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          16 febbraio  1995,  n.  35,  siano  assistiti  da  garanzie
          rilasciate  dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di
          garanzia  resta  subordinato  all'utilizzo  delle  predette
          garanzie.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 4-quinquies del
          decreto-legge  28 agosto  1995,  n. 364, recante «Ulteriori
          disposizioni  a  favore delle zone alluvionate nel novembre
          1994»,  convertito  in legge, con modificazioni dalla legge
          27 ottobre  1995,  n. 438 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale
          28 ottobre 1995, n. 253):
              «Articolo   4-quinquies (Conversione dei mutui). - 1. I
          mutui  contratti  precedentemente  alle  alluvioni  del 5 e
          6 novembre  1994  per l'esercizio dell'attivita' di impresa
          dalle   imprese  risultate  poi  danneggiate  dagli  eventi
          alluvionali  in  questione potranno essere convertiti con i
          mutui  previsti  per  le  imprese  dagli articoli 2 e 3 del
          decreto-legge  19 dicembre  1994,  n.  691, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio  1995,  n.  35, e
          successive   modificazioni,   nei   limiti  delle  relative
          autorizzazioni  di  spesa,  per il massimo dell'importo dei
          danni  subiti  e  nei  limiti delle garanzie e della durata
          previste.».
              - Si  riporta il testo dell'articolo 3-quinquies, comma
          1,  del  decreto-legge  13 maggio  1999,  n.  132,  recante
          «Interventi  urgenti  in  materia  di  protezione  civile»,
          convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
          13 luglio  1999,  n.  226 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale
          14 luglio 1999, n. 163):
              «Articolo  3-quinquies (Misure a favore delle attivita'
          produttive  danneggiate  da  eventi  calamitosi).  -  1.  I
          soggetti   beneficiari   dei   finanziamenti  di  cui  agli
          articoli 2  e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio
          1995,  n.  35,  e  successive  modificazioni ivi compresi i
          soggetti  mutuatari  di  cui  all'articolo 4-quinquies  del
          decreto-legge  28 agosto  1995,  n.  364,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, possono
          chiedere  all'istituto  mutuante di rinegoziare, nei limiti
          delle  disponibilita'  dei fondi di cui agli articoli 2 e 3
          del  citato  decreto-legge  n.  691  del  1994, gestiti dal
          Mediocredito  centrale  e dall'Artigiancassa, le operazioni
          finanziarie  gia'  stipulate ai vigenti tassi d'interesse e
          nell'ulteriore  termine  di  dieci  anni,  di  cui  tre  di
          preammortamento,  ai  sensi  dei  citati articoli 2 e 3. Il
          tasso  d'interesse  a carico delle imprese beneficiarie dei
          finanziamenti  di cui ai predetti articoli 2 e 3 e' ridotto
          all'1,5  per  cento  nominale annuo posticipato a decorrere
          dall'inizio   del   nuovo   periodo   di  ammortamento  del
          finanziamento,   con   oneri   a   carico   delle  predette
          disponibilita'  finanziarie.  Con  decreto del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          adottato  di  concerto  con il Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno
          delegato  per  il coordinamento della protezione civile, si
          provvede  a  disciplinare  le  condizioni  e  le  modalita'
          attuative della presente disposizione, stabilendo anche che
          la  rinegoziazione  non  costituisce  una  nuova operazione
          finanziaria e che il periodo di preammortamento puo' essere
          utilizzato  anche  ai  fini  del differimento del pagamento
          delle   rate   non   pagate,   tenendo  conto  degli  oneri
          amministrativi  e  finanziari  sostenuti delle banche. Alle
          operazioni   finanziarie  rinegoziate  non  possono  essere
          estesi  i  benefici  previsti  dall'articolo 18 della legge
          7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni.
              2. - 3. (omissis).».
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 4-quinquies del
          decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, recante «Disposizioni
          urgenti  per  prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi
          sul  territorio nazionale, nonche' interventi in materia di
          protezione  civile,  ambiente e agricoltura», convertito in
          legge,  con  modificazioni,  dalla legge 16 luglio 1997, n.
          228  (pubblicata  in  Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1997, n.
          167).
              «Articolo  4-quinquies  (Rilocalizzazione  di attivita'
          produttive  collocate  in aree a rischio di esondazione). -
          1.   I   titolari   di  imprese  industriali,  artigianali,
          commerciali,    di   servizi,   turistico-alberghiere   con
          insediamenti  ricompresi  nelle  fasce  fluviali soggette a
          vincolo  derivante  dalle  delibere  adottate  dal comitato
          istituzionale  delle  autorita'  di  bacino del fiume Po ai
          sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n.
          183,  e  dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
          n.   398,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          4 dicembre 1993, n. 493, possono, entro due anni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  accedere ai crediti agevolati destinati
          alle   attivita'   produttive   danneggiate   dagli  eventi
          alluvionali   che  hanno  colpito  l'Italia  settentrionale
          nel novembre   1994,   di  cui  agli  articoli 2  e  3  del
          decreto-legge  19 dicembre  1994,  n.  691, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio  1995,  n.  35, e
          successive  modificazioni,  allo  scopo di rilocalizzare in
          condizioni  di  sicurezza  la propria attivita' al di fuori
          delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del
          medesimo  comune  o  di  altri  comuni distanti non piu' di
          trenta   chilometri,   nel  limite  delle  risorse  residue
          assegnate  al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per
          il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai
          sensi  dei  citati  articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691
          del  1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35
          del 1995.
              2.   I   finanziamenti   ricomprendono   gli  oneri  di
          acquisizione   di   aree  idonee,  di  realizzazione  degli
          insediamenti  e di trasferimento delle attrezzature e degli
          impianti  produttivi,  nonche'  delle abitazioni funzionali
          all'impresa   stessa   nel   limite  della  pari  capacita'
          produttiva  nonche'  di  demolizione  e di ripristino delle
          aree  dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95
          per  cento  per  spesa  prevista  non  superiore a lire due
          miliardi,  fino  al  75  per  cento  per spesa prevista non
          superiore  a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per
          spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.
              3.  I  finanziamenti  di  cui al presente articolo sono
          concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la
          propria   capacita'  produttiva  o  attuano  interventi  di
          innovazione  tecnologica, fermi restando i relativi oneri a
          carico dell'impresa medesima.
              4.  I  titolari  di  imprese  industriali, commerciali,
          artigianali  e  di  servizi  di cui al comma 1, che abbiano
          fruito  dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691
          del  1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35
          del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate
          dagli   eventi   alluvionali   del novembre  1994,  possono
          accedere   ai  finanziamenti  di  cui  al  comma  1  ed  il
          precedente  finanziamento viene contestualmente estinto con
          oneri  a  carico delle disponibilita' finanziarie di cui al
          medesimo comma 1.
              4-bis.  Fermi  restando  gli  stanziamenti  di  cui  al
          decreto-legge  19 dicembre  1994,  n.  691, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio  1995,  n.  35, e
          successive modificazioni, l'estinzione del finanziamento ai
          sensi  del  comma  4  e' da considerare contributo in conto
          capitale   e,   pertanto,   ai  sensi  di  quanto  disposto
          dall'articolo  6,  comma  16-quinquies,  del  decreto-legge
          24 novembre  1994,  n.  646, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   21 gennaio   1995,   n.  22,  e  successive
          modificazioni,  non  concorre  alla  formazione del reddito
          d'impresa   del  soggetto  che  ha  fruito  della  predetta
          estinzione.
              5.   Le   condizioni  e  le  modalita'  dell'intervento
          agevolativo  del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa
          per   il   credito   alle   imprese   artigiane   S.p.a.  -
          Artigiancassa  sui  finanziamenti  concessi dalle banche ai
          sensi  del  presente  articolo sono stabilite, ove non gia'
          disciplinate,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, di
          concerto  con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  con il
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          con   il  Ministro  delegato  per  il  coordinamento  della
          protezione  civile.  Per  la gestione delle agevolazioni si
          applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.
              6.  I  limiti  e  le  condizioni di cui all'articolo 3,
          comma   214,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  e
          all'articolo  8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997,  n. 30, riguardanti i pagamenti ed i prelevamenti sui
          conti  aperti  presso  la  Tesoreria  dello  Stato,  non si
          applicano  ai  fondi  pubblici  assegnati alla Cassa per il
          credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ed al
          Mediocredito centrale S.p.a.
              6-bis.  Nei  limiti delle risorse disponibili, iscritte
          nello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e   della  programmazione  economica  all'unita'
          previsionale  di base 3.2.1.8 «Sviluppo dell'esportazione e
          della  domanda  estera»,  ai  titolari di aziende agricole,
          singole   e  associate,  comprese  le  cooperative  per  la
          raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei
          prodotti  agricoli  che  intendono rilocalizzare la propria
          attivita',  si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente
          alle disposizioni relative alla possibilita' di accedere ai
          finanziamenti  di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge
          19 dicembre  1994,  n.  691, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' il comma 5 del
          presente articolo.
              6-ter.  Nei  casi di avvenuta delocalizzazione previsti
          dal  presente  articolo,  i  proprietari dei territori resi
          liberi,  ricompresi  nelle  fasce  A e B del piano-stralcio
          adottato  dall'Autorita'  di  bacino  del fiume Po, possono
          accedere,  nei  limiti  delle risorse disponibili, iscritte
          nello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e  della  programmazione  economica  nell'ambito
          dell'unita'   previsionale   di   base   3.2.1.8  «Sviluppo
          dell'esportazione  e  della  domanda  estera»,  ai  crediti
          agevolati  di  cui  al presente articolo al fine di avviare
          sui  medesimi  terreni attivita' agricole, a condizione che
          il  5  per cento degli stessi venga destinato ad interventi
          di  rinaturalizzazione.  In  questi  casi  il finanziamento
          ricomprende    gli   oneri   relativi   alla   bonifica   e
          all'adeguamento   ad   uso   agricolo   del  terreno,  agli
          interventi  di rinaturalizzazione della porzione allo scopo
          riservata,   all'avviamento  dell'attivita'  produttiva  ed
          all'acquisto  di  mezzi  e  scorte  ad  essa destinati, nei
          limiti  stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti
          agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei
          terreni  medesimi.  L'esercente  l'attivita'  agricola deve
          assicurare  idonea  manutenzione  anche  delle  porzioni di
          terreno   sulle   quali   ha   attuato  gli  interventi  di
          rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca
          del   credito  agevolato.  Le  condizioni  e  le  modalita'
          dell'intervento   agevolativo   del  Mediocredito  centrale
          S.p.a.  e della Cassa per il credito alle imprese artigiane
          S.p.a.  -  Artigiancassa,  ove non gia' disciplinate con il
          decreto  ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono
          disciplinate  con  un  ulteriore  decreto  del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di
          concerto  con il Ministro per le politiche agricole, con il
          Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente
          e  con  il  Ministro  delegato  per  il coordinamento della
          protezione civile.».
              - Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 28, della
          legge  28 dicembre  2001, n. 448, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato» (legge finanziaria 2002)», pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, serie ordinaria:
              «Art.  52  (Interventi  vari).  -  (Commi  da  1  a 27:
          omissis).
              28.  Nell'ambito  delle  residue  disponibilita' di cui
          agli  articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.
          691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
          1995,  n.  35, e successive modificazioni, il contributo al
          pagamento  degli  interessi  ivi previsto e' concesso sulla
          base  delle spese effettivamente sostenute e documentate ai
          fini  della  ripresa  dell'attivita' da parte delle imprese
          danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del
          mese  di novembre 1994, anche in difformita' con le voci di
          spesa  preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla
          base  di documentazione presentata anche successivamente al
          periodo  di  preammortamento,  e  ricomprese tutte le spese
          sostenute   per   l'estinzione  di  finanziamenti  connessi
          all'attivita' delle imprese antecedenti al mese di novembre
          1994.  In  caso  di  cessazione dell'attivita' o fallimento
          dell'impresa  danneggiata, il contributo di cui al presente
          comma   e'   concesso  sulla  base  della  stima  dei  beni
          danneggiati,  comprese  le scorte. Con decreto del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          dell'interno  e con il Ministro delle attivita' produttive,
          emanato    ai    sensi    dell'articolo 2,   comma 9,   del
          decreto-legge  19 dicembre  1994,  n.  691, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio 1995, n. 35, sono
          stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione del
          presente   comma,   in   sostituzione   delle  disposizioni
          contenute   nel  decreto  ministeriale  23 marzo  1995  del
          Ministro  del  tesoro,  emanato di concerto con il Ministro
          dell'interno   e   con   il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  84  del 10 aprile 1995, nonche' le modalita'
          per  l'annullamento  delle  revoche  gia' avvenute ai sensi
          delle medesime disposizioni.
              (Commi da 29 a 88: omissis).».
              - Si   riporta   il   testo  dell'articolo  4-bis,  del
          decreto-legge  12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi
          urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e
          in  materia  di protezione civile, nonche' a favore di zone
          colpite  da  calamita'  naturali», convertito in legge, con
          modificazioni,   dalla   legge  11 dicembre  2000,  n.  365
          (pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  11 dicembre  2000, n.
          288):
              «Articolo 4-bis (Interventi urgenti a favore delle zone
          danneggiate  dalle  calamita' idrogeologiche dell'ottobre e
          del novembre 2000). - 1. Ai soggetti privati e alle imprese
          gravemente  danneggiati  dalle calamita' idrogeologiche dei
          mesi  di ottobre  e novembre 2000 nei territori per i quali
          e' intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai
          sensi  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i
          benefici  e  le  disposizioni  di  cui ai commi 2, 3, 4, 5,
          5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell'articolo 4.
              2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si
          applicano   le   disposizioni   previste   dall'articolo 3,
          comma 6,  dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato
          per  il  coordinamento  della protezione civile n. 3090 del
          18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246
          del 20 ottobre 2000.
              3. Alle  attivita'  produttive,  che  hanno  subito una
          riduzione  del  volume  di  affari  di almeno il trenta per
          cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente
          per   effetto   della   interruzione   delle  comunicazioni
          protrattasi  per  oltre  trenta  giorni in conseguenza alle
          calamita'  di  cui  al  comma 1, sono concessi contributi a
          fondo  perduto al 75 per cento dei minori introiti. Al fine
          di  assicurare  omogeneita' per la concessione dei benefici
          di  cui al presente comma, il Dipartimento della protezione
          civile emana apposita direttiva.
              4. Ai  soggetti proprietari o titolari di diritti reali
          di  immobili  residenziali,  gia'  danneggiati dagli eventi
          alluvionali  della  prima  decade del mese di novembre 1994
          verificatisi  in  Piemonte,  e'  assegnato  un contributo a
          fondo  perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria
          per  la  riparazione dei danni alle abitazioni principali e
          fino  al  60 per cento per ogni altra unita' immobiliare ad
          uso  abitativo.  La  spesa  ammissibile  non  puo' superare
          l'importo  determinato secondo i criteri di cui al comma 2,
          primo periodo, dell'articolo 4.
              5. Alle  imprese,  ai  soggetti  che  esercitano libera
          attivita'    professionale,    alle    organizzazioni    di
          volontariato  e  del  terzo settore, gia' danneggiati dagli
          eventi  alluvionali della prima decade del mese di novembre
          1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a
          fondo  perduto fino al 100 per cento dell'entita' dei danni
          subiti.   Le   imprese,   beneficiarie   dei  finanziamenti
          agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio
          1995, n. 35, danneggiate nuovamente dall'evento alluvionale
          del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di
          cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo
          contratto  ai  sensi  del  citato  decreto-legge n. 691 del
          1994,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del
          1995,  con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita'
          residue del medesimo decreto.».