Articolo 1-ter.
    Assunzioni di personale a tempo determinato delle universita'
((    1. All'articolo 3,  comma 68,  della legge 24 dicembre 2003, n.
350,  e'  aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per l'anno 2004 per
le  universita'  sono  fatte  salve  inoltre,  nel limite di spesa di
500.000   euro,   da   ripartire   secondo   le   procedure   di  cui
all'articolo 39,  comma 3-ter,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le  assunzioni  a  tempo  determinato  gia'  in  essere alla data del
1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare
svolgimento  e  la funzionalita' di servizi di supporto all'attivita'
di laboratorio e di ricerca dei medesimi atenei; al relativo onere si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione,  per  l'anno  2004,
dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui  al  comma 54  del  presente
articolo.» )).

          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo dell'articolo 3, comma 68, come
          modificato  dalla  presente  legge, della legge 24 dicembre
          2003,  n.  350, recante «Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria  2004)»  (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario):
              «Articolo 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e
          di  personale  e per il funzionamento di amministrazioni ed
          enti pubblici). - (Commi da 1 a 67: omissis).
              68. Per   l'anno   2004,   per  gli  enti  di  ricerca,
          l'Istituto superiore di sanita' (ISS), l'Istituto superiore
          per  la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli
          Istituti   di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico
          (IRCCS),  l'ASI,  l'ENEA,  nonche'  per le universita' e le
          scuole   superiori  ad  ordinamento  speciale,  sono  fatte
          comunque  salve  le  assunzioni  a  tempo  determinato e la
          stipula   di   contratti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero
          di  progetti  finalizzati al miglioramento di servizi anche
          didattici  per  gli  studenti,  i cui oneri non risultino a
          carico  dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo
          di  finanziamento  degli  enti o del fondo di finanziamento
          ordinario   delle  universita'.  Per  l'anno  2004  per  le
          universita'  sono  fatte salve inoltre, nel limite di spesa
          di  500.000  euro, da ripartire secondo le procedure di cui
          all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449,  le  assunzioni a tempo determinato gia' in essere
          alla  data  del 1° gennaio 1998, esclusivamente finalizzate
          ad assicurare il regolare svolgimento e la funzionalita' di
          servizi  di  supporto  all'attivita'  di  laboratorio  e di
          ricerca  dei medesimi atenei; al relativo onere si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione,   per  l'anno  2004,
          dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui  al  comma 54  del
          presente articolo.
              (Commi da 69 a 172: omissis).».