Articolo 1-quater.
Personale   in   servizio   all'estero   presso   talune  istituzioni
                             scolastiche
((    1. Il  personale  docente  e il personale ausiliario, tecnico e
amministrativo  (ATA)  di  ruolo  in servizio all'estero alla data di
entrata  in  vigore  della  legge di conversione del presente decreto
presso  le  istituzioni  scolastiche  diverse  dalle scuole europee e
presso  i  lettorati  di  italiano, in servizio all'11 dicembre 1996,
beneficiario  della  fase transitoria di cui all'articolo 9, comma 3,
del  contratto  collettivo nazionale di lavoro per il personale delle
scuole  italiane  all'estero  del  14 settembre  2001, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre
2001,  che  non  abbia  superato  i  dodici anni di servizio entro il
31 agosto   2005  nelle  sopracitate  istituzioni  puo',  a  domanda,
completare  senza  soluzione  di  continuita'  il  periodo massimo di
quindici anni di servizio all'estero )).