Articolo 1-quinquies.
                       Differimento di termini
((    1. All'articolo 3  della  legge  27 dicembre  2002,  n.  289, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al    comma 1,   lettera b),   sesto   periodo,   le   parole:
«30 settembre  2004»  sono  sostituite  dalle seguenti: «30 settembre
2005»;
    b) al   comma 1,   lettera   b),   decimo   periodo,  le  parole:
«30 settembre  2004»  sono  sostituite  dalle seguenti: «30 settembre
2005»  e le parole: «31 ottobre 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«31 ottobre 2005» )).

          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo 3  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,
          recante   «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»
          (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n.
          305,  supplemento ordinario) come modificato dalla presente
          legge:
              «Articolo 3 (Sospensione     degli     aumenti    delle
          addizionali   all'imposta   sul   reddito   delle   persone
          fisiche). 1. - In  funzione  dell'attuazione  del  titolo V
          della  parte  seconda  della Costituzione e in attesa della
          legge quadro sul federalismo fiscale:
                a) gli  aumenti  delle  addizionali  all'imposta  sul
          reddito  delle  persone  fisiche per i comuni e le regioni,
          nonche'   la   maggiorazione   dell'aliquota   dell'imposta
          regionale     sulle    attivita'    produttive    di    cui
          all'articolo 16,    comma 3,    del   decreto   legislativo
          15 dicembre  1997,  n.  446,  deliberati successivamente al
          29 settembre  2002  e  che  non  siano  confermativi  delle
          aliquote  in  vigore  per  l'anno 2002, sono sospesi fino a
          quando  non  si  raggiunga  un accordo ai sensi del decreto
          legislativo  28 agosto  1997, n. 281, in sede di Conferenza
          unificata  tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi
          strutturali del federalismo fiscale;
                b) fermo   restando   quanto  stabilito  dall'Accordo
          interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le
          province  e  le  comunita'  montane  stipulato il 20 giugno
          2002,   e'  istituita  l'Alta  Commissione  di  studio  per
          indicare  al  Governo,  sulla base dell'accordo di cui alla
          lettera a),  i  principi  generali  del coordinamento della
          finanza  pubblica  e del sistema tributario, ai sensi degli
          articoli 117,  terzo  comma,  118 e 119 della Costituzione.
          Per   consentire   l'applicazione   del   principio   della
          compartecipazione   al   gettito   dei   tributi   erariali
          riferibili   al  territorio  di  comuni,  province,  citta'
          metropolitane  e  regioni, previsto dall'articolo 119 della
          Costituzione,  l'Alta  Commissione  di  cui  al  precedente
          periodo  propone  anche  i  parametri  da utilizzare per la
          regionalizzazione  del  reddito  delle imprese che hanno la
          sede  legale  e  tutta o parte dell'attivita' produttiva in
          regioni  diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione
          del  disposto  dell'articolo 37 dello statuto della Regione
          siciliana,  di  cui  al regio decreto legislativo 15 maggio
          1946,  n.  455,  l'Alta  Commissione  propone  le modalita'
          mediante   le  quali,  sulla  base  dei  criteri  stabiliti
          dall'articolo 4,    comma 2,    del   decreto   legislativo
          15 dicembre  1997,  n.  446,  e successive modificazioni, i
          soggetti  passivi  dell'imposta  sul  reddito delle persone
          fisiche   e   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone
          giuridiche,    che   esercitano   imprese   industriali   e
          commerciali  con  sede  legale  fuori  dal territorio della
          Regione   siciliana,   ma   che   in   essa  dispongono  di
          stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione
          tributaria  nei confronti della Regione stessa. Con decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro   per   gli  affari  regionali,  con  il  Ministro
          dell'interno e con il Ministro per le riforme istituzionali
          e  la  devoluzione,  e'  definita la composizione dell'Alta
          Commissione,  della  quale fanno parte anche rappresentanti
          delle   regioni   e  degli  enti  locali,  designati  dalla
          Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo 8  del decreto
          legislativo   28 agosto  1997,  n.  281,  sono  emanate  le
          disposizioni  occorrenti  per  il  suo  funzionamento ed e'
          stabilita la data di inizio delle sue attivita'. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al
          precedente  periodo  e'  emanato  entro il 31 gennaio 2003.
          L'Alta  Commissione  di  studio  presenta al Governo la sua
          relazione  entro  il 30 settembre 2005; il Governo presenta
          al   Parlamento   entro  i  successivi  trenta  giorni  una
          relazione  nella  quale  viene dato conto degli interventi,
          anche   di   carattere   legislativo,  necessari  per  dare
          attuazione   all'articolo 119   della   Costituzione.   Per
          l'espletamento  della  sua  attivita' l'Alta Commissione si
          avvale   della  struttura  di  supporto  della  Commissione
          tecnica  per  la  spesa pubblica, la quale e' soppressa con
          decorrenza    dalla    data   di   costituzione   dell'Alta
          Commissione.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze
          fornisce  i  mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta
          Commissione.  A  tal  fine,  le risorse, anche finanziarie,
          previste  per  il funzionamento della soppressa Commissione
          tecnica   per   la   spesa   pubblica   sono  destinate  al
          funzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri
          relativi  agli  emolumenti  da corrispondere ai componenti,
          fissati  con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle
          finanze.  Se  la  scadenza  del  30 settembre  2005  non e'
          rispettata,  la Commissione e' sciolta, tutti i suoi membri
          decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il
          31 ottobre  2005,  i  motivi per i quali non ha ritenuto di
          proporre al Parlamento l'attuazione dell'articolo 119 della
          Costituzione   con   particolare  riferimento  ai  principi
          costituzionali  dell'autonomia  finanziaria di entrata e di
          spese    dei   comuni,   delle   province,   delle   citta'
          metropolitane    e    delle    regioni    e    della   loro
          compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili
          al loro territori.
              2. Omissis.».