Articolo 2.
Interpretazione    autentica    dell'articolo 1-bis,    comma 6   del
decreto-legge  12 luglio  2004,  n.  168,  ed  altre  disposizioni in
                    materia di imposte sui mutui
  1. Il comma 6 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.
191,  si interpreta nel senso che l'aliquota dell'imposta sostitutiva
nella  misura del 2 per cento, di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica ai
soli  finanziamenti  erogati  per  l'acquisto,  la  costruzione  o la
ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze,
per  i  quali  non  ricorrono  le  condizioni di cui alla nota II-bis
all'articolo 1  della  tariffa,  parte  prima, annessa al testo unico
delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro,  di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
((    1-bis. Le  disposizioni  di  cui  agli articoli 15, 17 e 18 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive  modificazioni, trovano applicazione anche con riferimento
alle operazioni di mutuo relative all'acquisto di abitazioni poste in
essere  da  enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti
di  propri  dipendenti  ed  iscritti.  La  disposizione  del  periodo
precedente si applica ai mutui erogati in base a contratti conclusi a
decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
  1-ter. All'onere   derivante   dall'attuazione   del   comma 1-bis,
valutato  in  2 milioni  d'euro  per il 2004 ed in 6 milioni d'euro a
decorrere  dal  2005,  si  provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2004,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
  1-quater. Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze provvede al
monitoraggio  dell'attuazione  dei commi 1-bis e 1-ter, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e successive modificazioni, e trasmette alle Camere,
corredati  da  apposite  relazioni,  gli eventuali decreti emanati ai
sensi  dell'articolo 7,  secondo  comma,  n. 2), della legge 5 agosto
1978, n. 468.
  1-quinquies. Al  comma 1  dell'articolo 10  della legge 21 novembre
2000, n. 342, e successive modificazioni, le parole: «chiuso entro il
31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «in corso alla data
del 31 dicembre 2002» )).

          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo   dell'articolo 1-bis   del
          decreto-legge  12 luglio  2004,  n.  168,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   30 luglio   2004,  n.  191
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  31 luglio 2004, n.
          178), recante «Interventi urgenti per il contenimento della
          spesa pubblica»:
              «Articolo 1-bis (Ulteriori                   interventi
          correttivi). - 1. Nello  stato  di previsione del Ministero
          della  difesa  e'  istituito  un  fondo da ripartire per le
          esigenze    correnti    di    funzionamento   dei   servizi
          dell'Amministrazione,  con  una dotazione, per l'anno 2004,
          di  575  milioni  di  euro.  Con decreti del Ministro della
          difesa,  da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
          Ministero  dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
          centrale  del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
          parlamentari  e  alla  Corte  dei  conti,  si provvede alla
          ripartizione  del  fondo tra le unita' previsionali di base
          relative   a   consumi  intermedi  del  medesimo  stato  di
          previsione.
              2. Per  le  esigenze infrastrutturali e di investimento
          delle  Forze  armate,  e'  autorizzata  la  spesa  di 282,5
          milioni di euro per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello
          stato   di   previsione  del  Ministero  della  difesa,  da
          ripartire   nel   corso   della   gestione  tra  le  unita'
          previsionali  di  base  relative a investimenti fissi lordi
          con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche
          con  evidenze  informatiche,  al  Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  tramite  l'Ufficio  centrale del bilancio,
          nonche'  alle  competenti  Commissioni  parlamentari e alla
          Corte dei conti.
              3. Al  fine  di  incrementare  la  dotazione  del Fondo
          nazionale  per  il  sostegno all'accesso alle abitazioni in
          locazione,  di  cui  all'articolo 11,  comma 1, della legge
          9 dicembre  1998,  n. 431, e' autorizzata, per l'anno 2004,
          la spesa di 110 milioni di euro.
              4.   Lo   stanziamento   del   Fondo   di  solidarieta'
          nazionale-incentivi  assicurativi,  di cui all'articolo 15,
          comma  2,  primo  periodo, del decreto legislativo 29 marzo
          2004,  n.  102,  e'  incrementato,  per  l'anno 2004, di 50
          milioni di euro.
              5. Lo  stanziamento  del Fondo per la protezione civile
          e' incrementato, per l'anno 2004, di 15 milioni di euro.
              6. All'articolo 18  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma
          e'  aggiunto  il seguente: «Qualora il finanziamento stesso
          non   si   riferisca   all'acquisto  della  prima  casa  di
          abitazione,  e  delle  relative  pertinenze,  l'aliquota si
          applica   nella  misura  del  2  per  cento  dell'ammontare
          complessivo   dei   finanziamenti  di  cui  all'articolo 15
          erogati  in ciascun esercizio». La disposizione del periodo
          precedente  si  applica  ai finanziamenti erogati in base a
          contratti  conclusi  a  decorrere  dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.
              7. Per  i  beni  immobili  diversi  dalla prima casa di
          abitazione,   ai  soli  fini  delle  imposte  di  registro,
          ipotecaria  e  catastale,  i  moltiplicatori  previsti  dal
          comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
          concernenti  l'imposta  di  registro, di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 aprile 1986, n. 131, sono
          rivalutati,   in   luogo   del   10   per   cento  previsto
          dall'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n.
          350,  nella  misura  del  20 per cento. La disposizione del
          periodo  precedente  si applica agli atti pubblici formati,
          agli  atti  giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture
          private  autenticate  e a quelle non autenticate presentate
          per  la  registrazione,  alle  successioni apertesi ed alle
          donazioni fatte a decorrere dalla data di entrata in vigore
          della legge di conversione del presente decreto.
              8. Ai  fini  di  cui  ai commi 6 e 7, per beni immobili
          diversi  dalla prima casa di abitazione si intendono quelli
          per  i  quali  non  ricorrono  le  condizioni  di  cui alla
          nota II-bis  all'articolo 1  della  tariffa,  parte  prima,
          annessa  al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta  di  registro,  di  cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
              9. Limitatamente  all'esercizio  in  corso alla data di
          entrata   in   vigore   del  presente  decreto,  la  misura
          dell'acconto    dell'ammontare   dell'imposta   sostitutiva
          relativa alle operazioni da effettuare nel secondo semestre
          del  medesimo esercizio, prevista dall'articolo 3, comma 3,
          del  decreto-legge  13 maggio 1991, n. 151, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  12 luglio  1991,  n.  202, e'
          elevata  al  300  per  cento  relativamente alle operazioni
          indicate  nell'articolo 15 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
              10. Al   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          26 ottobre   1972,   n.   642,  concernente  la  disciplina
          dell'imposta   di   bollo,   sono   apportate  le  seguenti
          modificazioni:
                a) all'articolo 3, primo comma, dopo il numero 3), e'
          aggiunto il seguente:
                «3-bis) mediante     pagamento     dell'imposta    ad
          intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il
          quale   rilascia,   con   modalita'  telematiche,  apposito
          contrassegno  che  sostituisce,  a  tutti  gli  effetti, le
          marche da bollo.»;
                b) all'articolo 4,  dopo  il terzo comma, e' aggiunto
          il seguente:
                «Con  provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle
          entrate  sono  stabilite  le caratteristiche e le modalita'
          d'uso   del  contrassegno  rilasciato  dagli  intermediari,
          nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico
          idoneo  a  consentire  il  collegamento  telematico  con la
          stessa Agenzia.»;
                c) all'articolo 39:
                  1) al primo comma, e' aggiunto il seguente periodo:
          «Il   pagamento   con  modalita'  telematiche  puo'  essere
          eseguito  presso  i rivenditori di generi di monopolio, gli
          ufficiali   giudiziari   e   gli  altri  distributori  gia'
          autorizzati,  al  30 giugno  2004,  alla  vendita di valori
          bollati,   previa   stipula   da   parte  degli  stessi  di
          convenzione  disciplinante le modalita' di riscossione e di
          riversamento  delle  somme  introitate nonche' le penalita'
          per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.»;
                  2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
                  «Ai  soggetti di cui al primo comma compete l'aggio
          calcolato:
                  a)  sull'ammontare  complessivo  dei valori bollati
          prelevati nell'anno, nella seguente misura:
                    1)  rivenditori di generi di monopolio: del 5 per
          cento;
                    2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
                    3)  distributori  diversi  da  quelli  di  cui ai
          numeri 1) e 2): del 2 per cento;
                  b) sulle  somme  riscosse all'atto del rilascio del
          contrassegno di cui all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis),
          nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal primo
          comma del presente articolo»;
                  d) alla   tariffa,   come  sostituita  dal  decreto
          ministeriale  20 agosto  1992  del  Ministro delle finanze,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992:
                    1) le parole: «lire 20.000» sono sostituite dalle
          seguenti: «euro 11»;
                    2) all'articolo 1:
                      2.1)  nel comma 1-bis le parole: «lire 320.000»
          sono sostituite dalle seguenti: «euro 176»;
                      2.2) nel  comma 1-ter,  le parole: «euro 41,32»
          sono sostituite dalle seguenti:
                      «a)  se  presentate  da ditte individuali, euro
          32;
                      b) se  presentate  da societa' di persone, euro
          45;
                      c)  se presentate da societa' di capitali, euro
          50»;
                    3) all'articolo 6:
                      3.1) nei  commi 1,  lettere a)  e  b),  e 2, le
          parole: «per ogni mille lire o frazione di mille lire» sono
          soppresse  e,  dopo le rispettive aliquote di imposta «12»,
          «9» e «11», sono aggiunte le parole: «per mille»;
                      3.2) nei  commi  da 3 a 8, le parole: «per ogni
          milione  di lire o frazione di milione» sono soppresse e la
          rispettiva  aliquota  di  imposta «100» e' sostituita dalla
          seguente: «0,1 per mille»;
                    4) all'articolo 10,  commi 1, lettera a), e 2, le
          parole:  «per  ogni  mille  lire ad anno» sono soppresse e,
          dopo  le  rispettive  aliquote  d'imposta  «6»  e «4», sono
          aggiunte le parole: «per mille per ogni anno»;
                    5) all'articolo 14,  comma 1,  le parole: «quando
          la  somma  non  supera  lire 100.000»  e  le parole: «oltre
          lire 100.000    e   fino   a   lire 250.000»,   nonche'   i
          corrispondenti  importi  di  lire  «1.000»  e  «2.000» sono
          sostituiti, rispettivamente, dalle parole: «quando la somma
          non supera euro 129,11» e «euro 1,29»;
                    6) all'articolo 29,   comma 1,   lettera c),   le
          parole:  «per  ogni  milione di lire o frazione di milione»
          sono  soppresse e l'importo di lire «100» e' sostituito dal
          seguente: «0,1 per mille»;
                    7) sono   abrogati   gli  articoli 8,  15  e  29,
          comma 1, lettera a).
              11. Agli  oneri  derivanti dalle disposizioni contenute
          nei   commi 1,   2,   3,  4  e  5  del  presente  articolo,
          quantificati  in  euro  1.032,5 milioni per l'anno 2004, si
          provvede:
                a) quanto  ad  euro  553,5  milioni,  con le maggiori
          entrate  derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 6, 7,
          8, 9 e 10;
                b) quanto  ad  euro  479  milioni  per  l'anno  2004,
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2004-2006,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2004,
          allo   scopo   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 15, 17 e 18 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  601, recante «Disciplina delle agevolazioni tributarie»
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
          268, supplemento ordinario):
              «Articolo 15 (Operazioni  di  credito  a  medio e lungo
          termine). - Le operazioni relative ai finanziamenti a medio
          e  lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e
          formalita'  inerenti  alle  operazioni  medesime, alla loro
          esecuzione,  modificazione  ed estinzione, alle garanzie di
          qualunque  tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate
          e    alle    loro    eventuali    surroghe,   sostituzioni,
          postergazioni,    frazionamenti   e   cancellazioni   anche
          parziali,  ivi comprese le cessioni di credito stipulate in
          relazione  a  tali  finanziamenti,  effettuate da aziende e
          istituti  di  credito  e  da  loro  sezioni  o gestioni che
          esercitano,  in  conformita'  a  disposizioni  legislative,
          statutarie  o  amministrative,  il  credito a medio e lungo
          termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta
          di  bollo,  dalle  imposte  ipotecarie  e catastali e dalle
          stesse sulle concessioni governative.
              In  deroga  al  precedente  comma,  gli atti giudiziari
          relativi  alle  operazioni  ivi indicate sono soggetti alle
          suddette  imposte secondo il regime ordinario e le cambiali
          emesse  in  relazione  alle operazioni stesse sono soggette
          alla  imposta  di  bollo  di  lire  100  per ogni milione o
          frazione di milione.
              Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e
          lungo  termine le operazioni di finanziamento la cui durata
          contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi.».
              «Articolo 17 (Imposta   sostitutiva). - Gli   enti  che
          effettuano  le  operazioni  indicate negli articoli 15 e 16
          sono  tenuti  a  corrispondere,  in  luogo delle imposte di
          registro,  di  bollo,  ipotecarie e catastali e delle tasse
          sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva.
              Per  gli  istituti  di  credito costituiti ai sensi dei
          decreti-legge  2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923,
          n.  3148,  e 20 maggio 1924, n. 731, degli articoli 14 e 18
          del    decreto-legge   29 luglio   1927,   n.   1509,   dei
          decreti-legge  13 novembre  1931, n. 1398, e 2 giugno 1946,
          n.  491, del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418,
          della  legge 22 giugno 1950, n. 445, dell'articolo 17 della
          legge 25 luglio  1952, n. 949, e delle leggi 12 marzo 1953,
          n.  208,  11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742,
          nonche'  per  gli  istituti  autorizzati  all'esercizio del
          credito fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n.
          646,  per  gli  istituti soggetti alla disciplina di cui al
          decreto  legislativo 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni
          autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n.
          108  e  11 marzo  1958, n. 238, e per le sezioni interventi
          speciali  di  cui  alle  leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e
          18 maggio  1973,  n.  274,  l'imposta sostitutiva comprende
          anche  le  imposte  di  bollo  e  di  registro,  le imposte
          ipotecarie   e  catastali  e  le  tasse  sulle  concessioni
          governative  sugli  altri  atti  ed  operazioni  che  detti
          istituti  pongono in essere per il loro funzionamento e per
          lo  svolgimento  della  loro attivita', in conformita' alle
          norme  legislative  o  agli  statuti  che li reggono, salvo
          quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 15 per gli
          atti giudiziari e le cambiali.».
              «Articolo 18 (Aliquote  e  base imponibile dell'imposta
          sostitutiva). - L'imposta sostitutiva si applica in ragione
          dello   0,75   per  cento  dell'ammontare  complessivo  dei
          finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati
          in  ciascun  esercizio.  Per i finanziamenti fatti mediante
          apertura  di credito in conto corrente o in qualsiasi altra
          forma tecnica si tiene conto dell'ammontare del fido.
              L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,25  per  cento  per  i
          finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) 8) e 9)
          dell'articolo 16.
              Qualora   il  finanziamento  stesso  non  si  riferisca
          all'acquisto  della  prima  casa  di  abitazione,  e  delle
          relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del
          2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di
          cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio.».
              - Si  riporta  il testo degli articoli 7 e 11-ter della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468, recante «Riforma di alcune
          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
          bilancio»  (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 22 agosto
          1978, n. 233):
              «Articolo 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie
          e  di  ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          «Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1) per  il  pagamento  dei  residui  passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
                2) per  aumentare  gli  stanziamenti  dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.».
              «Articolo 11-ter (Copertura      finanziaria      delle
          leggi). - 1. In  attuazione dell'articolo 81, quarto comma,
          della  Costituzione,  ciascuna  legge  che comporti nuove o
          maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per
          ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che
          si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative
          previsioni  di  spesa,  definendo una specifica clausola di
          salvaguardia   per   la  compensazione  degli  effetti  che
          eccedano  le  previsioni medesime. La copertura finanziaria
          delle  leggi  che  importino nuove o maggiori spese, ovvero
          minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
          seguenti modalita':
                a) mediante  utilizzo  degli  accantonamenti iscritti
          nei  fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando
          precluso   sia   l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto
          capitale  per  iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
          per  finalita'  difformi  di accantonamenti per regolazioni
          contabili  e  per  provvedimenti in adempimento di obblighi
          internazionali;
                b)  mediante  riduzione  di precedenti autorizzazioni
          legislative  di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni fossero
          affluite  in  conti  correnti  o  in  contabilita' speciali
          presso  la  Tesoreria  statale, si procede alla contestuale
          iscrizione  nello  stato  di previsione della entrata delle
          risorse da utilizzare come copertura;
                c) (abrogata);
                d)  mediante modificazioni legislative che comportino
          nuove  o  maggiori  entrate;  resta in ogni caso esclusa la
          copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
          conto capitale.
              2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.
              3.   Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere  al  Governo  la relazione di cui al comma 2 per
          tutte  le  proposte  legislative  e gli emendamenti al loro
          esame  ai fini della verifica tecnica della quantificazione
          degli oneri da essi recati.
              4.  I  disegni  di  legge di iniziativa regionale e del
          CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
          relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
              5.   Per   le   disposizioni   legislative  in  materia
          pensionistica  la  relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
          un   quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno
          decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
          ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
          materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
          sul  numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario, sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti   pubblici   omologabili.  Per  le  disposizioni
          legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
          appartenenti  al  settore  pubblico  allargato la relazione
          riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
              6.  Ogni  quattro  mesi la Corte dei conti trasmette al
          Parlamento  una  relazione  sulla tipologia delle coperture
          adottate  nelle  leggi  approvate nel periodo considerato e
          sulle  tecniche  di  quantificazione  degli oneri. La Corte
          riferisce,   inoltre,   su   richiesta   delle  Commissioni
          parlamentari   competenti   nelle  modalita'  previste  dai
          Regolamenti   parlamentari,   sulla   congruenza   tra   le
          conseguenze  finanziarie dei decreti legislativi e le norme
          di copertura recate dalla legge di delega.
              6-bis.  Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
          spese   hanno   effetto   entro   i   limiti   della  spesa
          espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
          legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
          dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
          l'anno in corso alla medesima data.
              6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici  centrali  del  bilancio e le ragionerie provinciali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis.  Per  gli  enti ed
          organismi  pubblici  non territoriali gli organi interni di
          revisione   e   di   controllo   provvedono  agli  analoghi
          adempimenti  di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
          Ministero dell'economia e delle finanze.
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
              - Si riporta il testo dell'articolo 10, come modificato
          dalla presente legge, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
          recante  «Misure  in  materia  fiscale»  (pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  25 novembre  2000, n. 276, supplemento
          ordinario):
              «Articolo    10    (Ambito    di   applicazione   della
          rivalutazione).  - 1. I soggetti indicati nell'articolo 87,
          comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  possono, anche in
          deroga  all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra
          disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni
          materiali  e  immateriali con esclusione di quelli alla cui
          produzione  o  al  cui  scambio  e'  diretta l'attivita' di
          impresa,  nonche' le partecipazioni in societa' controllate
          e  in  societa'  collegate  ai sensi dell'articolo 2359 del
          codice  civile costituenti immobilizzazioni, risultanti dal
          bilancio  relativo  all'esercizio  in  corso  alla data del
          31 dicembre 2002.».