Articolo 3-bis. Autorizzazione al commissario straordinario dell'associazione italiana della Croce Rossa. (( 1. Il commissario straordinario dell'ente associazione italiana della Croce Rossa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, che qualifica la predetta associazione ente d'alto rilievo ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e' autorizzato a ratificare, previo parere dei Ministri vigilanti, le ordinanze commissariali n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003, n. 1657 dell'8 settembre 2003 e n. 1996 del 24 novembre 2003, relative alla nuova organizzazione centrale e periferica della struttura amministrativa dell'ente. 2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )). Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente» (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 2 aprile 1975, n. 87): «Articolo 20 (Direttore generale). - Con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, sentite le federazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sara' stabilito il trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati dalla presente legge secondo tre livelli retributivi determinati in relazione all'importanza degli enti stessi e corrispondenti al trattamento economico onnicomprensivo spettante rispettivamente al dirigente generale B, al dirigente generale C e al dirigente superiore delle amministrazioni dello Stato. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importanza degli enti sara' desunta dal concorso dei seguenti elementi: a) dimensione dell'organizzazione territoriale considerata unitariamente negli uffici periferici o negli enti federati, dalla natura dei compiti istituzionali svolti, nonche' dal numero degli assistiti, nel caso degli enti di assistenza; b) numero dei dipendenti stabilmente e organicamente preposti ai servizi d'istituto; c) volume delle entrate e delle uscite finanziarie di carattere ordinario. I direttori generali, ove particolari esigenze di servizio lo richiedano, sono tenuti a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario ordinario, senza diritto al compenso per lavoro straordinario. Nella prima applicazione della presente legge, il provvedimento di cui al primo comma, e' emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa.».