Articolo 3-bis.
Autorizzazione   al   commissario   straordinario   dell'associazione
                     italiana della Croce Rossa.
((    1. Il commissario straordinario dell'ente associazione italiana
della  Croce  Rossa, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  4 giugno  2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 179 del 2 agosto 2004, che
qualifica  la  predetta  associazione  ente  d'alto  rilievo ai sensi
dell'articolo  20  della legge 20 marzo 1975, n. 70, e' autorizzato a
ratificare,  previo  parere  dei  Ministri  vigilanti,  le  ordinanze
commissariali n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003, n.
1657  dell'8 settembre  2003 e n. 1996 del 24 novembre 2003, relative
alla  nuova  organizzazione  centrale  e  periferica  della struttura
amministrativa dell'ente.
  2.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )).

          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 20 della legge
          20 marzo   1975,   n.   70,   recante   «Disposizioni   sul
          riordinamento  degli enti pubblici e del rapporto di lavoro
          del personale dipendente» (pubblicata in Gazzetta Ufficiale
          2 aprile 1975, n. 87):
              «Articolo  20  (Direttore  generale). - Con decreto del
          Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per il
          lavoro  e la previdenza sociale e per il tesoro, sentite le
          federazioni    sindacali    di    categoria    maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale,  sara' stabilito il
          trattamento   economico   onnicomprensivo   dei   direttori
          generali  degli  enti  pubblici  contemplati dalla presente
          legge   secondo  tre  livelli  retributivi  determinati  in
          relazione all'importanza degli enti stessi e corrispondenti
          al    trattamento   economico   onnicomprensivo   spettante
          rispettivamente  al  dirigente  generale  B,  al  dirigente
          generale  C  e al dirigente superiore delle amministrazioni
          dello Stato.
              Ai   fini   dell'applicazione   del  comma  precedente,
          l'importanza  degli  enti  sara'  desunta  dal concorso dei
          seguenti elementi:
                a)    dimensione   dell'organizzazione   territoriale
          considerata  unitariamente  negli uffici periferici o negli
          enti  federati,  dalla  natura  dei  compiti  istituzionali
          svolti,  nonche' dal numero degli assistiti, nel caso degli
          enti di assistenza;
                b)  numero dei dipendenti stabilmente e organicamente
          preposti ai servizi d'istituto;
                c) volume delle entrate e delle uscite finanziarie di
          carattere ordinario.
              I  direttori  generali,  ove  particolari  esigenze  di
          servizio   lo   richiedano,  sono  tenuti  a  protrarre  le
          prestazioni  giornaliere  di  servizio anche oltre l'orario
          ordinario,   senza   diritto   al   compenso   per   lavoro
          straordinario.
              Nella  prima  applicazione  della  presente  legge,  il
          provvedimento  di  cui  al primo comma, e' emanato entro un
          mese dall'entrata in vigore della legge stessa.».