Articolo 3-ter.
Modifica  all'articolo  1  del  decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191
((  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  12 luglio  2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il
comma 12 e' abrogato )).

          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          12 luglio  2004, n. 168, recante «Interventi urgenti per il
          contenimento   della   spesa   pubblica»,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   30 luglio   2004,  n.  191
          (pubblicata  in  Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2004, n. 178,
          serie ordinaria) come modificato dalla presente legge:
              «Articolo   1   (Interventi   correttivi   di   finanza
          pubblica).   -   1.   L'autorizzazione   di  spesa  di  cui
          all'articolo  61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
          289,  e'  ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2004. A
          tale   fine   sono  ridotte  di  pari  importo  le  risorse
          disponibili,  gia'  preordinate con delibera CIPE n. 16 del
          9 maggio  2003,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156
          dell'8 luglio  2003,  al finanziamento degli interventi per
          l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni
          effettuate  negli  ambiti  territoriali  di cui al comma 10
          dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
              2.  Gli  importi  disponibili  derivanti  dalle revoche
          degli  incentivi  alle  imprese,  nonche' dei finanziamenti
          relativi  agli  strumenti  della  programmazione negoziata,
          gia'  disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono
          utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e
          per  quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le
          procedure  di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992,  n.  488,  nonche' per quelle relative agli strumenti
          della     programmazione    negoziata.    Conseguentemente,
          l'autorizzazione  di spesa destinata al finanziamento degli
          incentivi,  di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992,
          e'  ridotta  di  750  milioni  di  euro  per  l'anno 2004 e
          l'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 61, comma 1,
          della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289, come rifinanziata
          dalla  tabella  D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per
          la   parte   relativa   agli  strumenti  di  programmazione
          negoziata  di  cui  all'articolo  2, comma 203, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area
          e  ai  contratti di programma, e' ridotta di 250 milioni di
          euro  per  l'anno  2004.  Le  predette somme sono prelevate
          dalla  contabilita'  speciale  n.  1726  intestata al Fondo
          innovazione  tecnologica per essere versate all'entrata del
          bilancio  dello  Stato.  Per l'anno 2004 le erogazioni alle
          imprese   per   contributi   a   fondo   perduto   relative
          all'articolo  1,  comma  2, del citato decreto-legge n. 415
          del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488
          del   1992,   all'articolo   2,   comma  203,  della  legge
          23 dicembre  1996, n. 662, alla legge 1° marzo 1986, n. 64,
          e  alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare
          l'importo  complessivo  di  euro 1.700 milioni; ai fini del
          relativo   monitoraggio   il   Ministero   delle  attivita'
          produttive  comunica mensilmente al Ministero dell'economia
          e delle finanze i pagamenti effettuati.
              3.  L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 61
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per
          le  aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle
          tabelle  D  ed  F  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
          ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2004.
              4.  All'articolo  26  della  legge 23 dicembre 1999, n.
          488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
          modificazioni:
                a) nella  rubrica  sono  soppresse  le  parole:  "che
          abbiano rilevanza nazionale";
                b) al  comma 1 sono soppresse le parole: "a rilevanza
          nazionale";
                c) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
                "3.  Le  amministrazioni  pubbliche possono ricorrere
          alle  convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne
          utilizzano  i  parametri  di  prezzo-qualita',  come limiti
          massimi,  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche  per  l'acquisizione di beni e servizi ai sensi
          del  decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002,
          n.  101.  La stipulazione di un contratto in violazione del
          presente  comma e' causa di responsabilita' amministrativa;
          ai  fini  della  determinazione del danno erariale si tiene
          anche  conto  della differenza tra il prezzo previsto nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni  di  cui al presente comma non si applicano ai
          comuni  con  popolazione  fino a 1.000 abitanti e ai comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
              3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli  acquisti  di  beni  e  servizi sono trasmessi alle
          strutture  e agli uffici preposti al controllo di gestione,
          per   l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e  di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto  il  contratto allega allo stesso una apposita
          dichiarazione  con  la  quale  attesta,  ai sensi e per gli
          effetti  degli  articoli 47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445, e
          successive   modifiche,   il  rispetto  delle  disposizioni
          contenute nel comma 3."
              5.  Dopo  l'articolo  198  del  testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e inserito il seguente:
              "Articolo  198-bis  (Comunicazione  del  referto). - 1.
          Nell'ambito  dei  sistemi  di  controllo di gestione di cui
          agli  articoli 196,  197 e 198, la struttura operativa alla
          quale  e'  assegnata  la funzione del controllo di gestione
          fornisce  la  conclusione del predetto controllo, oltre che
          agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi
          di  quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei
          conti.".
              6.   Al   fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di
          autorizzazioni  di  spesa  e  di spese discrezionali di cui
          alla   allegata   Tabella   n.   1,  per  gli  importi  ivi
          distintamente indicati. Al fine di assicurare la necessaria
          flessibilita'   del   bilancio,  resta  comunque  ferma  la
          possibilita'  di  disporre variazioni compensative ai sensi
          della vigente normativa e, in particolare, dell'articolo 2,
          comma  4-quinquies,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468, e
          successive modifiche, dell'articolo 3, comma 5, del decreto
          legislativo  7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche,
          e  dell'articolo  18,  commi  10,  11  e  22,  della  legge
          24 dicembre 2003, n. 351.
              7.  I  residui  di  stanziamento  delle  spese in conto
          capitale  del bilancio dello Stato, accertati alla data del
          31 dicembre  2003, con esclusione delle spese relative alla
          Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri,  al  Ministero
          dell'interno,  alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione
          allo   sviluppo,   alle   calamita'  naturali,  ad  accordi
          internazionali,      al     federalismo     amministrativo,
          all'informatica  e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti
          del 50 per cento.
              8.  Per  l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si
          adeguano  ai principi di cui al presente articolo riducendo
          le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non
          aventi  natura  obbligatoria  in misura non inferiore al 30
          per  cento  rispetto  alle previsioni iniziali. Gli importi
          derivanti  da tali riduzioni sono resi indisponibili previo
          accantonamento   in   apposito   fondo,   fino   a  diversa
          determinazione   da   adottare  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica,
          comunque,   alle  spese  dipendenti  dalla  prestazione  di
          servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.
              9.  La  spesa  annua  sostenuta  nell'anno  2004  dalle
          pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2,
          del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le
          universita',   gli   enti   di   ricerca  e  gli  organismi
          equiparati,  per studi ed incarichi di consulenza conferiti
          a  soggetti  estranei  all'amministrazione, deve essere non
          superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio
          2001  e  2002,  ridotta  del 15 per cento. L'affidamento di
          incarichi  di  studio  o di ricerca, ovvero di consulenze a
          soggetti  estranei  all'amministrazione  in  materie  e per
          oggetti   rientranti   nelle   competenze  della  struttura
          burocratica  dell'ente,  deve essere adeguatamente motivato
          ed  e'  possibile  soltanto  nei  casi previsti dalla legge
          ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va
          preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli
          organi  di  revisione  di  ciascun  ente.  L'affidamento di
          incarichi  in  assenza  dei  presupposti di cui al presente
          comma   costituisce   illecito   disciplinare  e  determina
          responsabilita'  erariale.  Le  pubbliche  amministrazioni,
          nell'esercizio  dei  diritti  dell'azionista  nei confronti
          delle   societa'   di   capitali  a  totale  partecipazione
          pubblica,  adottano  le opportune direttive per conformarsi
          ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive
          sono  comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La
          disposizione  di  cui al presente comma non si applica agli
          organismi  collegiali previsti per legge o per regolamento,
          ovvero   dichiarati   comunque   indispensabili   ai  sensi
          dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
              10.  La  spesa  annua  sostenuta  nell'anno  2004 dalle
          pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni
          all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e
          convegni,  deve  essere  non  superiore  alla  spesa  annua
          mediamente  sostenuta  negli anni dal 2001 al 2003, ridotta
          del  15  per cento. Gli atti e i contratti posti in essere,
          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, in
          violazione  della  disposizione contenuta nel primo periodo
          del  presente  comma  costituiscono illecito disciplinare e
          determinano   responsabilita'   erariale.   Gli  organi  di
          controllo  e  gli  organi  di  revisione  di  ciascun  ente
          vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. Il
          limite  di  spesa  stabilito dal presente comma puo' essere
          superato   in  casi  eccezionali,  previa  adozione  di  un
          motivato  provvedimento  adottato  dall'organo  di  vertice
          dell'amministrazione,  da  comunicare  preventivamente agli
          organi  di  controllo ed agli organi di revisione dell'ente
          (3).
              11.  In  coerenza con le riduzioni di spesa per consumi
          intermedi  previste  dal  presente  articolo, ai fini della
          tutela  dell'unita'  economica  della  Repubblica, ciascuna
          regione  a  statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun
          comune   con   popolazione   superiore   a  5.000  abitanti
          concorrono  alla  realizzazione  degli obiettivi di finanza
          pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa
          per l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente
          dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi
          dell'utente,  sostenuta  nell'anno  2004  non sia superiore
          alla  spesa  annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001
          al  2003,  ridotta  del  10  per  cento.  Tale riduzione si
          applica  anche  alla spesa per missioni all'estero e per il
          funzionamento  di  uffici all'estero, nonche' alle spese di
          rappresentanza,  relazioni  pubbliche  e  convegni  ed alla
          spesa  per  studi  ed  incarichi  di consulenza conferiti a
          soggetti  estranei  all'amministrazione,  inclusi quelli ad
          alto  contenuto  di professionalita' conferiti ai sensi del
          comma  6  dell'articolo  110  del  testo  unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali  di  cui  al  decreto
          legislativo   18 agosto  2000,  n.  267.  Si  applicano  il
          secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo
          del  comma  9,  nonche'  il  secondo, il terzo ed il quarto
          periodo  del comma 10. Per le regioni e gli enti locali che
          hanno  rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004,
          gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilita'
          interno,  la  riduzione del 10 per cento non si applica con
          riferimento  alle spese che siano gia' state impegnate alla
          data di entrata in vigore del presente decreto (4).
              12. (Abrogato).
              13.  All'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre
          2003,  n.  350,  dopo  le parole: «sono da intendere», sono
          inserite  le  seguenti: «come contributo pluriennale per la
          realizzazione di investimenti e di azioni mirate a favorire
          il   trasporto   delle  merci  con  modalita'  alternative,
          includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti
          dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero».».