Articolo 3-quater.
     Disciplina tributaria concernente taluni fondi immobiliari
((    1.  All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
e   successive  modificazioni,  il  comma  1-bis  e'  sostituito  dal
seguente:
  «1-bis.  Gli  apporti  ai  fondi  immobiliari  chiusi  disciplinati
dall'articolo  37  del  testo  unico delle disposizioni in materia di
intermediazione   finanziaria,   di   cui   al   decreto  legislativo
24 febbraio  1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo
14-bis   della   legge   25 gennaio   1994,   n.   86,  e  successive
modificazioni,    costituiti    da   una   pluralita'   di   immobili
prevalentemente   locati  al  momento  dell'apporto,  si  considerano
compresi,  agli  effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, tra le
operazioni  di  cui  all'articolo 2,  terzo  comma,  lettera  b), del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633,
e successive  modificazioni,  nonche',  agli effetti delle imposte di
registro, ipotecaria e catastale, fra gli atti previsti nell'articolo
4,  comma  1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata
al  testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131,  nell'articolo  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
concernenti  le  imposte  ipotecaria  e  catastale, di cui al decreto
legislativo  31 ottobre  1990,  n. 347, e successive modificazioni, e
nell'articolo  4  della tariffa allegata al citato testo unico di cui
al  decreto  legislativo  n. 347 del 1990. La disposizione recata dal
presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004».
  2.  All'articolo  3  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma
123 e' abrogato )).

          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
          25 settembre  2001, n. 351 recante «Disposizioni urgenti in
          materia  di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
          immobiliare  pubblico  e  di  sviluppo  dei fondi comuni di
          investimento  immobiliare»  convertito,  con modificazioni,
          dalla   legge  23 novembre  2001,  n.  410  (pubblicata  in
          Gazzetta   Ufficiale   24 novembre   2001,   n.  274)  come
          modificato dalla presente legge:
              «Articolo  8 (Regime tributario del fondo ai fini IVA).
          -  1.  La  societa' di gestione e' soggetto passivo ai fini
          dell'imposta  sul valore aggiunto per le cessioni di beni e
          le  prestazioni  di  servizi  relative  alle operazioni dei
          fondi  immobiliari  da essa istituiti. L'imposta sul valore
          aggiunto   e'   determinata   e   liquidata   separatamente
          dall'imposta  dovuta per l'attivita' della societa' secondo
          le  disposizioni  previste dal decreto del Presidente della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
          modificazioni,  ed  e'  applicata distintamente per ciascun
          fondo.    Al    versamento    dell'imposta    si    procede
          cumulativamente  per le somme complessivamente dovute dalla
          societa'  e  dai fondi. Gli acquisti di immobili effettuati
          dalla  societa'  di  gestione  e imputati ai singoli fondi,
          nonche'  le  manutenzioni  degli stessi, danno diritto alla
          detrazione  dell'imposta  ai  sensi  dell'articolo  19  del
          citato  decreto.  Ai fini dell'articolo 38-bis del medesimo
          decreto, gli immobili costituenti patrimonio del fondo e le
          spese  di manutenzione sono considerati beni ammortizzabili
          ed  ai rimborsi d'imposta si provvede entro e non oltre sei
          mesi,  senza  presentazione  delle  garanzie  previste  dal
          medesimo articolo.
              1-bis.   Gli   apporti   ai  fondi  immobiliari  chiusi
          disciplinati   dall'articolo   37  del  testo  unico  delle
          disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, di
          cui  al  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n. 58, e
          successive  modificazioni,  e  dall'articolo  14-bis  della
          legge  25 gennaio  1994, n. 86, e successive modificazioni,
          costituiti  da  una  pluralita' di immobili prevalentemente
          locati  al  momento  dell'apporto, si considerano compresi,
          agli  effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  tra le
          operazioni  di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b),
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633,  e  successive modificazioni, nonche', agli
          effetti  delle imposte di registro, ipotecaria e catastale,
          fra gli atti previsti nell'articolo 4, comma 1, lettera a),
          numero  3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico
          delle  disposizioni  concernenti  l'imposta di registro, di
          cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1986,  n.  131,  nell'articolo 10, comma 2, del testo unico
          delle  disposizioni  concernenti  le  imposte  ipotecaria e
          catastale,  di  cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
          n. 347, e successive modificazioni, e nell'articolo 4 della
          tariffa  allegata  al  citato testo unico di cui al decreto
          legislativo  n.  347  del  1990. La disposizione recata dal
          presente comma ha effetto dal 1° gennaio 2004.
              2.   In  alternativa  alla  richiesta  di  rimborso  la
          societa' di gestione puo' computare gli importi, in tutto o
          in  parte,  in compensazione delle imposte e dei contributi
          ai  sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
          1997,  n.  241, anche oltre il limite fissato dall'articolo
          25,  comma  2,  del  citato decreto. Puo' altresi' cedere a
          terzi  il  credito indicato nella dichiarazione annuale. Si
          applicano  le  disposizioni  degli articoli 43-bis e 43-ter
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  602.  Gli  atti  pubblici o le scritture private
          autenticate,  aventi  ad  oggetto  la cessione del credito,
          sono  soggetti ad imposta di registro nella misura fissa di
          L. 250.000.
              3.  Con  decreto  dell'amministrazione finanziaria sono
          stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni dei
          commi 1 e 2, anche con riguardo al versamento dell'imposta,
          all'effettuazione  delle  compensazioni e alle cessioni dei
          crediti.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3 della legge
          24 dicembre  2003,  n.  350  recante  «Disposizioni  per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2004)» (pubblicata in Gazzetta Ufficiale
          27 dicembre  2003, n. 299, serie ordinaria) come modificato
          dal presente decreto:
              «Articolo 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e
          di  personale  e per il funzionamento di amministrazioni ed
          enti pubblici). - (Commi da 1 a 122: omissis).
              123. (Abrogato).
              (Commi da 124 a 172: omissis).».