Articolo 3-quinquies.
    Proroga di termine in materia di aggiornamento professionale
((    1.  Il  termine  di  cui  all'articolo 57, comma 5, del decreto
legislativo  5 ottobre 2000, n. 334, e' prorogato al 31 dicembre 2007
)).

          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 57 del decreto
          legislativo  5 ottobre  2000,  n. 334 recante «Riordino dei
          ruoli  del personale direttivo e dirigente della Polizia di
          Stato,  a  norma  dell'articolo  5,  comma  1,  della legge
          31 marzo  2000,  n.  78»  pubblicato  in Gazzetta Ufficiale
          20 novembre 2000, n. 271, supplemento ordinario:
              «Articolo  57  (Aggiornamento  professionale).  - 1. Al
          fine  di  assicurare  periodici  percorsi  formativi per il
          personale   appartenente  ai  ruoli  dei  direttivi  e  dei
          dirigenti  della  Polizia  di  Stato, il dipartimento della
          pubblica  sicurezza,  oltre  ai  corsi  per  la  formazione
          iniziale,  per  quella  specialistica  e  di  aggiornamento
          professionale,  organizza  i  seguenti corsi collegati alla
          progressione in carriera:
                a)  corso  di  aggiornamento  per gli appartenenti ai
          ruoli direttivi;
                b) corso di aggiornamento per i primi dirigenti.
              2.  Con regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi
          dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  da  emanare  entro  un  anno dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto, sono stabiliti la durata, i
          contenuti,  le  modalita' di svolgimento, nonche' i criteri
          per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al
          comma  1  che  possono  essere anche effettuati, attraverso
          apposite  convenzioni, presso strutture formative pubbliche
          o private.
              3.  La frequenza con profitto dei corsi di cui al comma
          1,  lettere  a)  e  b),  costituisce  requisito necessario,
          rispettivamente,  per  gli  scrutini per la promozione alla
          qualifica  di  vice  questore  aggiunto del ruolo direttivo
          speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso
          alla  qualifica  di  primo  dirigente  e  la  promozione  a
          dirigente superiore.
              4.  Ai  medesimi  fini  e  ferma  restando  la  vigente
          disciplina  relativa  ai  corsi  di  alta formazione tenuti
          dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, e'
          equiparata  la  frequenza con profitto di corsi organizzati
          dalla  citata Scuola per il personale direttivo e dirigente
          che espleta funzioni di polizia.
              5.  Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle
          promozioni   da  conferire  con  decorrenza  successiva  al
          31 dicembre 2005.».