Articolo 2.
    1.   Per   le   iniziative  escluse  dalle  agevolazioni  di  cui
all'articolo 1,  con  successivi  provvedimenti  sono individualmente
comunicati    alle   imprese   interessate   gli   specifici   motivi
dell'esclusione  totale o parziale dalle agevolazioni e dalla data di
ricezione  del provvedimento decorrera' il termine per l'impugnazione
dello  stesso.  Si  precisa  che  tali  provvedimenti individuali non
saranno inviati a quelle iniziative escluse dalle agevolazioni con le
note  di  rigetto  inviate  dalle  banche concessionarie alle imprese
interessate   e,   per  conoscenza,  al  Ministero,  per  i  casi  di
invalidita'  o  decadenza  della  domanda  previsti  dall'articolo 5,
comma 4  del  decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, in quanto
tali note contengono gia' specifici motivi di esclusione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 27 ottobre 2004
                             Il direttore generale: Pasca di Magliano