Articolo 2. 1. Per le iniziative escluse dalle agevolazioni di cui all'articolo 1, con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni e dalla data di ricezione del provvedimento decorrera' il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali provvedimenti individuali non saranno inviati a quelle iniziative escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dalle banche concessionarie alle imprese interessate e, per conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidita' o decadenza della domanda previsti dall'articolo 5, comma 4 del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, in quanto tali note contengono gia' specifici motivi di esclusione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 2004 Il direttore generale: Pasca di Magliano