Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente art., avra' inizio il collocamento della sesta tranche dei
titoli  stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare
nominale  indicato  nell'art.  1  del  presente decreto; tale tranche
supplementare  sara'  riservata agli operatori «specialisti in titoli
di  Stato»  individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato
con  decreto  ministeriale  13 maggio  1999, n. 219, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n. 159 del 9 luglio
1999,  che  abbiano  partecipato  all'asta  della  quinta tranche con
almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo
di  esclusione.».  La  tranche  supplementare verra' assegnata con le
modalita'  indicate  negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 25
agosto  2004,  in quanto applicabili, e verra' collocata al prezzo di
aggiudicazione  determinato  nell'asta  relativa  alla tranche di cui
all'art. 1 del presente decreto.
  Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
12 del giorno 29 ottobre 2004.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui
all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale complessivamente
assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.