Art. 5. 1. Il termine della validita' dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sara' fissato dopo l'ultimazione dell'attivita' di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 2004 Il direttore generale: Abate