Alle Amministrazioni Comunali
                              e, p.c.:
                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Al   Ministero  dell'economia  e  delle
                              finanze
                              Al Ministero delle infrastrutture e dei
                              trasporti
                              Al Ministero dell'interno
                              Al   Ministero  dell'ambiente  e  della
                              tutela del territorio
                              Ministero  per  i  beni  e le attivita'
                              culturali
                              Alle  Prefetture  - Uffici Territoriali
                              del Governo
                              All'Osservatorio              nazionale
                              dell'abusivismo edilizio
                              Alle  Procure  della  Repubblica e alle
                              Procure  Generali  presso  le  Corti di
                              Appello
                              Alle Regioni
                              Alle  Province  Autonome di Trento e di
                              Bolzano
                              Alle Amministrazioni Provinciali
                              Alle  Comunita'  montane,  isolane e di
                              arcipelago
                              Alle Unioni di Comuni
                              Alla  Conferenza  dei  Presidenti delle
                              Regioni e delle Province Autonome
                              Alla   Conferenza   Permanente   per  i
                              Rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le
                              Province Autonome di Trento e Bolzano
                              Alla    Conferenza    Stato-Citta'   ed
                              autonomie locali
                              All'Associazione    Nazionale    Comuni
                              Italiani (A.N.C.I.)
                              All'Unione Province Italiane (U.P.I.)
                              All'Unione   Nazionale  Comuni  Montani
                              (U.N.C.E.M.)
Premessa
  L'art.  32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con   modificazioni,   dalla  legge  24 novembre  2003,  n.  326,  ha
introdotto  nell'ordinamento  nuove  «misure  per la riqualificazione
urbanistica,   ambientale   e   pesaggistica,   per  l'incentivazione
dell'attivita'  di  repressione dell'abusivismo edilizio, nonche' per
la  definizione  degli  illeciti  edilizi e delle occupazioni di aree
demaniali».
  Nell'ambito  di  tali  misure,  il comma 12 ha autorizzato la Cassa
depositi  e  prestiti  S.p.A.  (CDP  S.p.A.) a mettere a disposizione
l'importo  massimo  di  50 milioni di euro per la costituzione di uno
specifico  Fondo  di  rotazione, denominato «Fondo per le demolizioni
delle  opere  abusive»,  per  la  concessione di anticipazioni, senza
interessi,  sui  costi  relativi agli interventi di demolizione delle
opere  abusive  - anche disposti dall'autorita' giudiziaria - e sulle
spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse.
  La norma ha quindi rimesso alla normazione secondaria la disciplina
delle  modalita'  e  delle  condizioni  di  restituzione  delle somme
anticipate,  comprensive  della  corrispondente  quota delle spese di
gestione del Fondo, fissando in cinque anni il periodo massimo per il
rimborso.
  Con decreto del 23 luglio 2004, registrato dalla Corte dei Conti il
6 agosto  2004  e  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n. 218 del
16 settembre  2004,  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, ha
fissato   le  predette  modalita'  e  condizioni  di  rimborso  delle
anticipazioni, definendo altresi' gli impegni accessori assunti dallo
Stato  in  relazione  alla costituzione e gestione del Fondo da parte
della CDP S.p.a.
  La presente circolare, approvata lo scorso 27 ottobre dal Consiglio
di  Amministrazione dell'Istituto, fissa le caratteristiche operative
del nuovo strumento.
Introduzione
  Prima  di  trattare  gli  aspetti  di  funzionamento  del Fondo, si
ritiene  opportuno  richiamare  sinteticamente  nei  suoi sviluppi la
disciplina  sull'abusivismo  edilizio,  al  fine  di  esplicitare  la
ripartizione  delle competenze connesse alla repressione degli abusi,
con particolare riguardo ai poteri di demolizione.
  Cio'  anche  alla  luce  delle  modifiche apportate alla disciplina
generale  -  recata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
6 giugno  2001, n. 380 (cd. «TU dell'edilizia»), che detta i principi
fondamentali  e  le  disposizioni  per  la  disciplina dell'attivita'
edilizia  - dall'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, nonche' della
sentenza della corte Costituzionale n. 196 del 28 giugno 2004, che ha
dichiarato    illegittimo    il    comma    49-ter    del    medesimo
articolo (introdotto dalla legge di conversione n. 326/2003).
  Al  riguardo, si deve anzitutto evidenziare che, in linea generale,
la   legislazione   urbanistica   ha   individuato  sin  dall'origine
nell'autorita'  comunale  il soggetto istituzionalmente competente ad
intervenire al fine di prevenire e reprimere gli abusi edilizi. Se in
un  primo  momento  la  vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia
nell'ambito del territorio comunale era demandata al sindaco, dopo le
innovazioni  introdotte, da ultimo, dal citato decreto del Presidente
della  Repubblica n. 380/2001, e' attribuito al dirigente (o comunque
al responsabile) del competente ufficio comunale il potere-dovere «di
vigilanza    sull'attivita'   urbanistico-edilizia   nel   territorio
comunale,  per  assicurarne  la  rispondenza alle norme di legge o di
regolamento,  alle  prescrizioni  degli strumenti urbanistici ed alle
modalita'  esecutive  fissate  nei  titoli  abilitativi».  A corredo,
qualora  constati  l'inosservanza  delle  norme  e  prescrizioni,  il
dirigente  provvede  alla demolizione e al ripristino dello stato dei
luoghi  (articoli 27,  31  33,  34  del  decreto del Presidente della
Repubblica  n.  380/2001  e art. 107, comma 3, lettera g) del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL).
  Fermi  restando  i  compiti  attribuiti  al  dirigente comunale, il
«testo  unico  dell'edilizia» prevede altresi', in talune fattispecie
di  abuso  edilizio  sanzionabili  con  provvedimenti di demolizione,
l'intervento    di    altre    autorita'    (autorita'   giudiziaria,
soprintendenze,   prefetti,   ecc.)  che  a  vario  titolo  detengono
competenze  in  materia,  sia  pure  concorrenti.  Cio'  al  fine  di
assicurare  una  piu'  efficace  tutela  del  territorio,  nella  sua
accezione   unitaria   urbanistica   e  paesaggistica,  come  diritto
fondamentale costituzionalmente sancito.
  In  tale quadro normativo, in sede di conversione del decreto-legge
n.  269/2003,  era  stato  inserito il comma 49-ter dell'art. 32 che,
riformulando l'art. 41, comma 3 del «testo unico dell'edilizia» aveva
concentrato nell'autorita' prefettizia la competenza a far effettuare
le  demolizioni conseguenti a tutti gli abusi edilizi, in luogo della
competenza residuale o sostitutiva, prima attribuita al prefetto solo
in caso di impossibilita' di affidamento dei lavori di demolizione da
parte dell'organo comunale.
  Con  sentenza n. 196 del 28 giugno 2004, la Corte costituzionale ha
dichiarato l'incostituzionalita' del predetto comma 49-ter, in quanto
in  contrasto con gli articoli 117 e 118 Cost., poiche' non si limita
ad agevolare l'esecuzione delle demolizioni di opere abusive da parte
dei  Comuni, ma sottrae loro una funzione amministrativa propria e la
stessa  possibilita'  di  procedere direttamente all'esecuzione delle
demolizioni,   senza   che   vi   siano   ragioni  che  ne  impongano
l'allocazione in capo ad un organo statale.
  Conclusivamente,  in  seguito  all'emanazione  della sentenza sopra
richiamata,  da  un  lato  vale  la  disciplina  preesistente sancita
dell'art.  41, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001,  per  quanto attiene alle competenze residuali riconosciute
al  prefetto in materia di demolizioni; dall'altro - piu' in generale
- risulta ribadito, nel suo complesso, il sistema normativo disegnato
dal   testo  unico  dell'edilizia,  che  vede  nelle  amministrazioni
comunali  i soggetti istituzionalmente e primariamente chiamati a far
eseguire le demolizioni a presidio della tutela del territorio.
  1. Natura e dotazione del Fondo
  Il  Fondo  ha  natura  rotativa,  in  quanto  le sue disponibilita'
vengono  dinamicamente ricostituite mediante i rimborsi effettuati da
parte degli utilizzatori.
  La dotazione e' stabilita in 50 milioni di euro, che costituisce il
limite di importo previsto dal decreto-legge n. 269/2003.
  Le   istanze   di   finanziamento  saranno  trattate  in  relazione
all'ordine  cronologico  di  arrivo,  nel  limite di dotazione di cui
sopra.
  2. Ambito soggettivo
  Ai  sensi  dell'art.  1 del decreto interministeriale del 23 luglio
2004,  gli  unici  soggetti abilitati a richiedere le anticipazioni a
valere  sulle risorse del Fondo sono i Comuni, anche nelle ipotesi in
cui  alla  demolizione  debba  provvedere  altra  autorita'  pubblica
(autorita'  giudiziaria,  soprintendenze, prefetti, ecc.) chiamata ad
eseguirla   in   forza  della  disciplina  dettata  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001.
  Per  coprire  le  spese  da  sostenersi  in ordine ai provvedimenti
demolitori,   tali   soggetti,   dandone   contestuale  comunicazione
all'Istituto,  devono  dunque rivolgersi all'amministrazione comunale
territorialmente  competente,  che e' l'unico interlocutore della CDP
S.p.a. per quanto concerne le procedure di finanziamento.
  La  Cassa  resta comunque estranea ai rapporti che intercorrono tra
il  Comune  istante e i soggetti pubblici sopra richiamati, nonche' i
soggetti terzi coinvolti nell'abuso.
  3. Ambito oggettivo
  Le  anticipazioni  a  valere sulle risorse del Fondo possono essere
richieste   per   sostenere  i  costi  relativi  agli  interventi  di
demolizione  di  opere  abusive,  nonche'  per  le spese giudiziarie,
tecniche e amministrative connesse.
  Si  precisa che trattandosi di anticipazioni, il finanziamento puo'
essere  accordato  esclusivamente  per spese per le quali il soggetto
competente  alla  demolizione  non  abbia  concluso la fase contabile
dell'impegno in data anteriore a novanta giorni.
  In  considerazione  delle  finalita'  sottese alla costituzione del
Fondo  - volte a fornire ai Comuni risorse finanziarie altrimenti non
disponibili,  per  agevolare il necessario compimento delle procedure
di  esecuzione  prescritte  dalla legge (decreto del Presidente della
Repubblica  n.  380/2001,  articoli 27,  31, 33, 34) - non si ritiene
opportuno stabilire alcuna soglia di importo per l'accesso.
  In  relazione  alle  modalita'  di rimborso delle anticipazioni, si
rende  necessario  che  ogni  anticipazione  corrisponda  ad un unico
intervento  di demolizione. A fronte di eventuali istanze cumulative,
la  CDP  S.p.a.  procedera'  dunque  alla  loro  suddivisione in piu'
finanziamenti.
  4. Rimborso
  Le  somme  erogate in anticipazione, unitamente alla corrispondente
quota  delle  spese di gestione del Fondo, pari allo 0,1 per cento in
ragione  d'anno sul capitale erogato, sono rimborsate dai Comuni alla
CDP  S.p.a.  entro 60 giorni dall'effettiva riscossione delle somme a
carico dei responsabili degli abusi.
  In ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle
anticipazioni,  il  rimborso  delle somme e' comunque dovuto a carico
dei Comuni.
  Il  mancato  rispetto  del  termine  massimo  quinquennale comporta
l'applicazione  degli  interessi  di  mora,  calcolati  al  saggio di
interesse legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del
predetto termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento.
  In tale evenienza, la CDP S.p.a., entro i 60 giorni successivi alla
scadenza del termine, informa il Ministero dell'interno, che provvede
alla   restituzione   delle   somme   anticipate,   unitamente   alla
corrispondente  quota  delle  spese  di  gestione  del  Fondo ed agli
interessi  di  mora,  trattenendo  le  relative  somme  dai fondi del
bilancio  dello  Stato  da  trasferire  a  qualsiasi titolo ai Comuni
inadempienti,  ivi  comprese  le  quote  annuali spettanti al singolo
Comune a titolo di compartecipazione al gettito IRPEF in sostituzione
di trasferimenti erariali.
  Si fa presente che nessun onere per interessi grava sui bilanci dei
soggetti  beneficiari  delle  anticipazioni,  in  quanto  sulle somme
erogate  a  valere  sulla  dotazione  del  Fondo,  alla  CDP S.p.a e'
riconosciuto,  ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale del
23 luglio  2004,  un  indennizzo  posto  a totale carico del bilancio
dello Stato.
  5. Procedura di finanziamento
  In  questa  sede  e'  opportuno far presente che, per effetto della
legge   di  trasformazione  in  societa'  per  azioni  dell'Istituto,
l'attuale  procedura  di  finanziamento sulla gestione separata della
CDP  S.p.a.  sara'  oggetto  di  una prossima generale rivisitazione,
disciplinata  dai  decreti ministeriali, di natura non regolamentare,
previsti dall'art. 5, comma 11, del decreto-legge n. 269/2003.
  Nelle   Circolari  esplicative  che  seguiranno,  saranno  pertanto
comunicati  anche  gli  aggiornamenti  alla procedura istruttoria del
Fondo,  di  seguito  descritta, in particolare per quanto riguarda la
fase della «concessione», nella quale il previsto provvedimento sara'
sostituito da apposito atto negoziale.
  5.1. Domanda
  La  domanda di anticipazione deve contenere l'elenco delle opere da
demolire  nonche'  l'analitica  previsione  delle spese da sostenere,
distinte  per  natura  delle  stesse (costi per la demolizione, spese
giudiziarie, tecniche e amministrative).
  Alla domanda devono essere allegate:
    a) la  determinazione  di  demolizione  emessa  dal  dirigente  o
responsabile  del  competente  ufficio  comunale, ovvero, in luogo di
questa,  nel  caso  di  demolizioni  da  eseguirsi a cura delle altre
autorita' pubbliche, il relativo provvedimento di demolizione;
    b) un'attestazione   da   parte  del  responsabile  comunale  del
procedimento  di  finanziamento,  dalla quale risulti che trattasi di
spese  per  le  quali  la  fase  contabile  dell'impegno  non risulta
conclusa  in  data  anteriore  a  novanta  giorni  dall'istanza (tale
attestazione deve essere prodotta anche in caso di demolizione a cura
di altre autorita);
    c) la  determinazione  di assunzione dell'anticipazione, adottata
utilizzando lo schema di cui all'Allegato A.
  La  CDP  S.p.a. si riserva, in ogni caso, la facolta' di richiedere
eventuali  integrazioni  istruttorie che si rendessero necessarie per
la corretta valutazione delle istanze di anticipazione.
  5.2 Concessione
  Verificata la regolarita' della documentazione trasmessa dall'ente,
la  CDP  S.p.a.  accorda,  con apposito provvedimento di concessione,
l'anticipazione.
  5.3 Erogazione
  Le anticipazioni sono somministrate, in una o piu' soluzioni, sulla
base della domanda di erogazione formulata in relazione alle esigenze
finanziarie    che    via    via   si   manifestano   nell'attuazione
dell'intervento di demolizione.
  5.4 Rimborso
  Come   gia'  anticipato,  a  decorrere  dalla  data  dell'effettiva
riscossione  delle  somme a carico degli esecutori degli abusi, anche
nei  casi alla riscossione abbia provveduto altra autorita' pubblica,
il  Comune  che ha attivato l'anticipazione deve, entro il termine di
60   giorni,   rimborsare   alla  CDP  S.p.a.  le  somme  anticipate,
comprensive della quota di spese di gestione del Fondo.
  Le   estinzioni   delle  anticipazioni  devono  avvenire  in  unica
soluzione, non essendo ammesse estinzioni parziali.
  Al  pagamento  di  quanto  dovuto  gli  enti provvedono mediante le
consuete modalita' di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui.
    Roma, 28 ottobre 2004
                                      Il direttore generale: Turicchi