IL DIRETTORE GENERALE
                             del Tesoro

  Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia di debito
pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l'altro,  di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato
interno  od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio
e  lungo  termine,  indicandone  l'ammontare  nominale,  il  tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo  sottoscrivibile,  il  sistema  di  collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
  Visto  il  decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato
in  attuazione  dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del
2003,  con  il  quale  sono  stabiliti  gli  obiettivi, i limiti e le
modalita'   cui   il   Dipartimento   del   tesoro   deve   attenersi
nell'effettuare   le   operazioni  finanziarie  di  cui  al  medesimo
articolo,  e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della
direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito
pubblico;
  Vista  la  determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale
il  direttore  generale  del  Tesoro  ha  delegato il direttore della
direzione  seconda  del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
  Visti,   altresi',   gli  articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto
legislativo  n.  396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei
titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  Titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  157,  recante
«Attuazione  della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici
di  servizi», ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera d), ove si
stabilisce che le disposizioni del decreto stesso non si applicano ai
contratti    per    servizi    finanziari   relativi   all'emissione,
all'acquisto,  alla  vendita ed al trasferimento di titoli o di altri
strumenti finanziari;
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il
20 ottobre  2004  ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 77.246 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del Tesoro
poliennali  con  godimento  15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre
2035,  indicizzati,  nel  capitale  e  negli interessi, all'andamento
dell'Indice  armonizzato  dei  prezzi  al consumo nell'area dell'euro
(IAPC),  con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi
indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;
  Considerata  l'opportunita'  di affidare il collocamento dei citati
buoni  ad  un  consorzio  organizzato  dagli  intermediari finanziari
Barclays,  JPMorgan,  MCC-Capitalia  e  Morgan  Stanley,  al  fine di
ottenere   la  piu'  ampia  distribuzione  del  prestito  presso  gli
investitori  e  di  contenere  i  costi derivanti dall'accensione del
medesimo;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 3 del decreto legislativo
30 dicembre  2003,  n.  396,  nonche'  del  decreto  ministeriale del
7 aprile  2004, citato nelle premesse, e' disposta l'emissione di una
prima  tranche di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'«Indice
Eurostat»  («BTP  Euroi»),  di  cui  alle  premesse,  con le seguenti
caratteristiche:
    importo: 4.000 milioni di euro;
    decorrenza: 15 settembre 2004;
    scadenza: 15 settembre 2035;
    interesse: semestrale, pagabile il 15 marzo ed il 15 settembre di
ogni anno di durata del prestito;
    tasso cedolare base: 2,35% annuo;
    rimborso  del  capitale  e pagamento degli interessi: indicizzati
all'andamento  dell'«Indice  Eurostat» secondo le disposizioni di cui
agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto;
    dietimi  d'interesse:  quarantadue  giorni  (dal  15 settembre al
27 ottobre 2004);
    prezzo di emissione: 99,684%;
    commissione   di   collocamento:   0,35%   dell'importo  nominale
dell'emissione.