Art. 5.

  Gli  interessi  semestrali  lordi sono determinati moltiplicando il
«tasso  cedolare»,  di  cui all'art. 1, diviso due, comprensivo di un
numero  di  cifre  decimali non inferiori a sei, relativo all'importo
minimo   sottoscrivibile   del   prestito   (mille   euro),   per  il
«Coefficiente  di  indicizzazione»  relativo  al giorno del pagamento
della cedola.
  Il  risultato  ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali
non  inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui
detto  importo  minimo  e'  compreso  nel valore nominale oggetto del
pagamento.   Ai   fini   del  pagamento  medesimo,  il  valore  cosi'
determinato e' arrotondato al secondo decimale.
  Il  valore  dell'ultima  cedola  viene  determinato  con  lo stesso
procedimento seguito per le cedole precedenti, anche nel caso in cui,
alla data di scadenza del titolo, il «Coefficiente di indicizzazione»
sia inferiore all'unita'.
  La Banca d'Italia provvedera' a comunicare ai mercati gli interessi
dei   titoli,  con  riferimento  al  taglio  minimo  di  mille  euro,
determinati con le modalita' di cui al presente articolo.
  Il rateo di interesse in corso di maturazione dei buoni relativo al
tasso  cedolare indicato all'art. 1, calcolato secondo le convenzioni
utilizzate  per i buoni del Tesoro poliennali, verra' determinato con
riferimento  ad  una  base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento
alla  quinta  cifra  decimale.  L'importo da corrispondere si ottiene
moltiplicando   il   rateo   di  interesse  cosi'  ottenuto,  per  il
«Coefficiente di indicizzazione» relativo al giorno cui il calcolo si
riferisce, per l'ammontare sottoscritto diviso per 100.