Art. 6.

  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni
fiscali  in  materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli
interessi e al rimborso del capitale, ai buoni emessi con il presente
decreto  si  applicano  le  disposizioni  del  decreto legislativo 1°
aprile  1996,  n.  239,  e  successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
  Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato decreto
legislativo   n.   239   del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle
sottoscrizioni  dell'emissione  di  cui  al presente decreto, ai fini
dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art. 2 del
medesimo  provvedimento  legislativo  alla differenza fra il capitale
nominale  sottoscritto  da  rimborsare  ed il prezzo di emissione, il
prezzo di riferimento rimane quello della prima tranche del prestito.
  La  riapertura  della  presente emissione potra' avvenire anche nel
corso  degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo
relativo   concorrera'   al  raggiungimento  del  limite  massimo  di
indebitamento previsto per gli anni stessi.
  I  buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono
compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.
  Ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  ministeriale 15 luglio 1998,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  167 del 20 luglio 1998, a
partire  dalla  data di regolamento della presente emissione, possono
essere   sottoposte   alla   Monte  Titoli  S.p.A.  le  richieste  di
separazione  delle  «componenti  cedolari»  dal «mantello» del titolo
(operazioni  di  «coupon stripping»). L'importo minimo delle predette
richieste  sara'  pari a 1.000 euro. L'importo unitario delle singole
componenti  separate  sara'  pari a un centesimo di euro. L'ammontare
complessivo  massimo  dei  buoni  che  puo'  essere  oggetto  di tali
operazioni  non puo' superare il 75% del capitale nominale circolante
dei buoni stessi.