Art. 8.

  Il  giorno 27 ottobre 2004 la Banca d'Italia ricevera' da Barclays,
JPMorgan,  MCC-Capitalia e Morgan Stanley, tramite il sistema TARGET,
l'importo  risultante  dalla  moltiplicazione  del  «Coefficiente  di
indicizzazione»  riferito  alla  data di regolamento per la somma del
prezzo  di  emissione  (al netto della commissione di collocamento) e
del rateo reale di interesse maturato, per l'importo nominale emesso,
diviso per 100.
  Il  medesimo giorno 27 ottobre 2004 la Banca d'Italia provvedera' a
versare l'importo cosi' determinato, nonche' l'importo corrispondente
alla commissione di collocamento di cui all'art. 1, presso la sezione
di  Roma  della  tesoreria provinciale dello Stato, con valuta stesso
giorno.
  L'importo   della  suddetta  commissione  sara'  scritturato  dalla
sezione  di  Roma  della  tesoreria  provinciale  fra i «pagamenti da
regolare».
  La  predetta sezione di tesoreria rilascera', per detto versamento,
apposite   quietanze   di   entrata  al  bilancio  dello  Stato,  con
imputazione  al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di
base  6.4.1),  per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione,
ed  al capitolo 3240, art. 3 (unita' previsionale di base 6.2.6), per
quello   relativo  ai  dietimi  d'interesse  dovuti,  al  lordo,  per
quarantadue giorni.
  L'onere   relativo  al  pagamento  della  suddetta  commissione  di
collocamento  fara'  carico  al capitolo 2242 (unita' previsionale di
base  3.1.7.5)  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.