Art. 9. Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative. Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi buoni e' esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti spettanti agli enti locali. Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.