Art. 2. I fiammiferi «Athena Saf 40», «Prometeo», «Uragano», «Etna Fiamma» e «Maxi 260» sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico anche come pubblicitari omaggio o nominativi, e la relativa imposta di fabbricazione e' stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nella misura di seguito indicata: ATHENA SAF 40 euro 0,0165 PROMETEO euro 0,090 URAGANO euro 0,0341 ETNA FIAMMA euro 0,0501 MAXI 260 euro 0,0083 Le caratteristiche delle marche contrassegno per i fiammiferi, previste all'articolo 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si applicano anche per le marche contrassegno da apporre sui nuovi tipi di fiammiferi, omaggio o nominativi, di cui all'articolo 1 del presente decreto, con la seguente variante: colore «blu caldo», con legenda «Athena Saf 40» in basso; colore «giallo limone», con legenda «Prometeo» in basso; colore «verde americano», con legenda «Uragano» in basso; colore «rosso-giallo», con legenda «Etna fiamma» in basso; colore «amaranto», con legenda «Maxi 260» in basso. Fino a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche contrassegno, possono essere applicate sui condizionamenti pubblicitari omaggio o nominativi le marche di cui all'articolo 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, indicate al n. 29 di colore rosso pompeiano, per i fiammiferi denominati «Athena Saf 40», al n. 18 di colore rosso-giallo, per i fiammiferi denominati «Prometeo», al n. 17 di colore rosso-giallo, per i fiammiferi denominati «Uragano», al n. 22 di colore verde smeraldo, per i fiammiferi denominati «Etna Fiamma», ed al n. 43 di colore rosso violaceo, per i fiammiferi denominati «Maxi 260».