Art. 2.
  I  fiammiferi «Athena Saf 40», «Prometeo», «Uragano», «Etna Fiamma»
e «Maxi 260» sono iscritti nella tariffa di vendita al pubblico anche
come  pubblicitari  omaggio  o  nominativi,  e la relativa imposta di
fabbricazione  e'  stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10,
nella misura di seguito indicata:


ATHENA SAF 40     euro  0,0165

PROMETEO          euro  0,090

URAGANO           euro  0,0341

ETNA FIAMMA       euro  0,0501

MAXI 260          euro  0,0083

  Le  caratteristiche  delle  marche  contrassegno  per i fiammiferi,
previste all'articolo 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si
applicano  anche per le marche contrassegno da apporre sui nuovi tipi
di  fiammiferi,  omaggio  o  nominativi,  di  cui  all'articolo 1 del
presente decreto, con la seguente variante:
    colore «blu caldo», con legenda «Athena Saf 40» in basso;
    colore «giallo limone», con legenda «Prometeo» in basso;
    colore «verde americano», con legenda «Uragano» in basso;
    colore «rosso-giallo», con legenda «Etna fiamma» in basso;
    colore «amaranto», con legenda «Maxi 260» in basso.
  Fino  a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche
contrassegno,    possono   essere   applicate   sui   condizionamenti
pubblicitari omaggio o nominativi le marche di cui all'articolo 1 del
ripetuto  decreto ministeriale 22 dicembre 1958, indicate al n. 29 di
colore  rosso pompeiano, per i fiammiferi denominati «Athena Saf 40»,
al  n.  18  di  colore  rosso-giallo,  per  i  fiammiferi  denominati
«Prometeo»,  al  n.  17  di  colore  rosso-giallo,  per  i fiammiferi
denominati  «Uragano»,  al  n.  22  di  colore  verde smeraldo, per i
fiammiferi  denominati  «Etna  Fiamma»,  ed  al n. 43 di colore rosso
violaceo, per i fiammiferi denominati «Maxi 260».