Art. 2.
                       Corrispettivo cessione

  1.  Il  netto ricavo dell'emissione dei titoli di cui al successivo
art.  8  e'  suddiviso  tra  MIUR  e  MAP proporzionalmente al valore
nominale dei Crediti rispettivamente ceduti.
  In  particolare, il MIUR riceve dalla SCIC, quale corrispettivo per
la  cessione  dei  Crediti  MIUR,  un  ammontare  pari alla somma dei
seguenti importi:
    (a) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo
art. 8, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile
di importo non inferiore ad Euro 550.000.000, per il cui pagamento la
SCIC utilizza il ricavo dell'emissione dei medesimi titoli, al netto:
      (i) delle commissioni di collocamento dei titoli;
      (ii)  delle  spese  e degli altri oneri iniziali a carico della
stessa  SCIC, ed in particolare delle commissioni dovute alle agenzie
di rating, nei limiti di un importo massimo complessivo non superiore
ad Euro 1.350.000;
      (iii)  di un importo di Euro 50.000 trattenuto dalla SCIC quale
fondo di liquidita' per fare fronte alle spese che dovessero rendersi
necessarie nel corso dell'operazione di cartolarizzazione;
      (iv)  nonche'  di  un  importo non inferiore ad Euro 30.000.000
trattenuto dalla SCIC in relazione all'acquisto dei Crediti ulteriori
di cui al successivo art. 4;
    (b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi a condizione che
i  titoli  di  cui  al  successivo  art.  8 siano stati completamente
rimborsati e determinato secondo quanto stabilito nel successivo art.
6.
  Il  corrispettivo  in  denaro  di  cui al comma 1, lettera (a), che
precede  e'  versato  dalla  SCIC  al  MAP  sul conto di contabilita'
speciale  n. 1201 del MAP intestato al FIT aperto presso la tesoreria
provinciale di Roma, via dei Mille n. 52 (il «Conto MAP»).