Art. 2. Corrispettivo cessione 1. Il netto ricavo dell'emissione dei titoli di cui al successivo art. 8 e' suddiviso tra MIUR e MAP proporzionalmente al valore nominale dei Crediti rispettivamente ceduti. In particolare, il MIUR riceve dalla SCIC, quale corrispettivo per la cessione dei Crediti MIUR, un ammontare pari alla somma dei seguenti importi: (a) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo art. 8, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile di importo non inferiore ad Euro 550.000.000, per il cui pagamento la SCIC utilizza il ricavo dell'emissione dei medesimi titoli, al netto: (i) delle commissioni di collocamento dei titoli; (ii) delle spese e degli altri oneri iniziali a carico della stessa SCIC, ed in particolare delle commissioni dovute alle agenzie di rating, nei limiti di un importo massimo complessivo non superiore ad Euro 1.350.000; (iii) di un importo di Euro 50.000 trattenuto dalla SCIC quale fondo di liquidita' per fare fronte alle spese che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'operazione di cartolarizzazione; (iv) nonche' di un importo non inferiore ad Euro 30.000.000 trattenuto dalla SCIC in relazione all'acquisto dei Crediti ulteriori di cui al successivo art. 4; (b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi a condizione che i titoli di cui al successivo art. 8 siano stati completamente rimborsati e determinato secondo quanto stabilito nel successivo art. 6. Il corrispettivo in denaro di cui al comma 1, lettera (a), che precede e' versato dalla SCIC al MAP sul conto di contabilita' speciale n. 1201 del MAP intestato al FIT aperto presso la tesoreria provinciale di Roma, via dei Mille n. 52 (il «Conto MAP»).