Art. 4. Crediti ulteriori MIUR Il contratto di cessione contiene l'impegno del MIUR a cedere alla SCIC, entro il 31 dicembre 2004, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, in blocco e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti (per capitale, interessi maturandi e maturati, anche eventualmente di mora, accessori, spese, rimborso di eventuali danni o indennizzi) erogati nel periodo compreso fra il 31 luglio 2004 ed il 20 dicembre 2004 nei limiti di un importo massimo in linea capitale pari a Euro 42.000.000, a fronte dei finanziamenti a tasso agevolato parzialmente erogati dai quali derivano i Crediti MIUR (i «Crediti ulteriori»). In relazione alla cessione dei crediti di cui al precedente capoverso, il MIUR sottoscrive con la SCIC, entro il 31 dicembre 2004, apposito contratto di cessione dei crediti con allegato un elenco dei Crediti ulteriori. Il MIUR garantira' alla SCIC l'esistenza dei Crediti ulteriori per l'importo indicato nell'elenco. Fatta eccezione per quanto diversamente disposto dal presente articolo, il contratto di cessione relativo ai Crediti ulteriori contiene le medesime disposizioni del contratto di cessione di cui all'art. 1. Il MIUR ricevera' dalla SCIC, quale corrispettivo per la cessione dei Crediti ulteriori: (a) un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile, per un importo non inferiore ad Euro 30.000.000; (b) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi, secondo le modalita' di cui all'art. 6, a condizione che i titoli di cui al successivo art. 8, unitamente ai relativi accessori, siano stati completamente rimborsati. Il corrispettivo iniziale per la cessione dei Crediti ulteriori e' finanziato con i proventi dell'emissione dei titoli di cui all'art. 8 per un ammontare non inferiore ad Euro 30.000.000 che e' trattenuto sul conto di cui all'art. 7 sino alla data di versamento a favore del MIUR. L'eventuale importo non utilizzato per versare il corrispettivo iniziale dei Crediti ulteriori e' utilizzato dalla SCIC per il rimborso dei titoli di cui all'art. 8 secondo le modalita' di rimborso dei medesimi. Il corrispettivo iniziale per la cessione dei Crediti ulteriori e' pagato al MIUR all'avvenuto perfezionamento della cessione ed espletamento degli adempimenti necessari ai fini dell'opponibilita' ai terzi della stessa. Con il contratto di gestione di cui all'art. 3 il MIUR assume l'obbligo di svolgere, in relazione ai Crediti ulteriori, successivamente alla cessione alla SCIC, le stesse attivita' di amministrazione, gestione, riconciliazione, incasso e recupero ad esso affidate in relazione ai Crediti MIUR in nome e per conto della stessa.