Art. 4.
                       Crediti ulteriori MIUR

  Il  contratto di cessione contiene l'impegno del MIUR a cedere alla
SCIC, entro il 31 dicembre 2004, ai sensi e per gli effetti dell'art.
15,  comma 2, in blocco e senza garanzia di solvenza, tutti i crediti
(per capitale, interessi maturandi e maturati, anche eventualmente di
mora,  accessori,  spese,  rimborso  di eventuali danni o indennizzi)
erogati  nel periodo compreso fra il 31 luglio 2004 ed il 20 dicembre
2004  nei  limiti di un importo massimo in linea capitale pari a Euro
42.000.000, a fronte dei finanziamenti a tasso agevolato parzialmente
erogati dai quali derivano i Crediti MIUR (i «Crediti ulteriori»).
  In  relazione  alla  cessione  dei  crediti  di  cui  al precedente
capoverso,  il  MIUR  sottoscrive  con  la SCIC, entro il 31 dicembre
2004,  apposito  contratto  di  cessione  dei crediti con allegato un
elenco   dei   Crediti   ulteriori.  Il  MIUR  garantira'  alla  SCIC
l'esistenza dei Crediti ulteriori per l'importo indicato nell'elenco.
  Fatta  eccezione  per  quanto  diversamente  disposto  dal presente
articolo,  il  contratto  di  cessione  relativo ai Crediti ulteriori
contiene  le  medesime  disposizioni del contratto di cessione di cui
all'art. 1.
  Il  MIUR  ricevera' dalla SCIC, quale corrispettivo per la cessione
dei Crediti ulteriori:
    (a)   un   corrispettivo   iniziale   a   titolo   definitivo  ed
irripetibile, per un importo non inferiore ad Euro 30.000.000;
    (b)  un  ulteriore  corrispettivo  da  corrispondersi, secondo le
modalita'  di  cui  all'art.  6,  a condizione che i titoli di cui al
successivo  art.  8,  unitamente  ai  relativi accessori, siano stati
completamente rimborsati.
  Il  corrispettivo iniziale per la cessione dei Crediti ulteriori e'
finanziato con i proventi dell'emissione dei titoli di cui all'art. 8
per  un  ammontare non inferiore ad Euro 30.000.000 che e' trattenuto
sul conto di cui all'art. 7 sino alla data di versamento a favore del
MIUR.
  L'eventuale  importo  non  utilizzato  per versare il corrispettivo
iniziale  dei  Crediti  ulteriori  e'  utilizzato  dalla  SCIC per il
rimborso  dei  titoli  di  cui  all'art.  8  secondo  le modalita' di
rimborso dei medesimi.
  Il  corrispettivo iniziale per la cessione dei Crediti ulteriori e'
pagato   al  MIUR  all'avvenuto  perfezionamento  della  cessione  ed
espletamento  degli  adempimenti necessari ai fini dell'opponibilita'
ai terzi della stessa.
  Con  il  contratto  di  gestione  di  cui all'art. 3 il MIUR assume
l'obbligo   di   svolgere,   in   relazione   ai  Crediti  ulteriori,
successivamente  alla  cessione  alla  SCIC,  le  stesse attivita' di
amministrazione,  gestione,  riconciliazione,  incasso  e recupero ad
esso  affidate in relazione ai Crediti MIUR in nome e per conto della
stessa.