Art. 6.
                       Corrispettivo differito

  L'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 2 e all'art. 4 e' versato
dalla SCIC:
    (a)  in  denaro, se e nella misura in cui il ricavo effettivo per
la SCIC derivante dalla riscossione dei Crediti MIUR (comprensivi dei
Crediti ulteriori) e della riscossione dei Crediti MAP, nonche' dalle
altre  operazioni  accessorie  poste  in  essere  per l'operazione di
cartolarizzazione,  ecceda  l'ammontare risultante dalla somma tra il
corrispettivo  iniziale  di  acquisto  dei  Crediti  MIUR  di  cui al
precedente  art. 2, il corrispettivo iniziale di acquisto dei Crediti
ulteriori  a  cui al precedente art. 4 e il corrispettivo iniziale di
acquisto  dei  Crediti  MAP  di  cui  al precedente art. 2, gli oneri
sostenuti  per interessi, per altri eventuali oneri accessori e per i
costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. All'importo cosi'
calcolato  si aggiungera' ogni altra somma che la SCIC avra' ricevuto
dal  MIUR, dal MAP o da terzi ai sensi del contratto di cessione o di
altri  contratti  relativi  all'operazione di cartolarizzazione e che
non  sia  stata  utilizzata  per  il  rimborso  dei  titoli di cui al
successivo  art.  8  o dei nuovi titoli che dovessero essere emessi o
dei finanziamenti che dovessero essere contratti ai sensi dell'ultimo
capoverso  del  presente  articolo,  per  il  pagamento  dei relativi
interessi,  o  per  sostenere  i  costi  connessi  all'operazione  di
cartolarizzazione; ovvero,
      (b)  a  scelta  e  su  richiesta  congiunta del MIUR e del MAP,
d'intesa  con  il  MEF,  successivamente  all'integrale  rimborso dei
titoli  o dei finanziamenti di cui al presente articolo, lettera (a),
mediante   retrocessione   dalla   SCIC  al  MIUR  dei  Crediti  MIUR
(comprensivi  dei  Crediti  ulteriori)  ed al MAP dei Crediti MAP non
ancora  riscossi  nello  stato  di  fatto e di diritto in cui essi si
troveranno,  senza  garanzia  di  solvenza o di esistenza, nonche' di
ogni  altra  somma,  credito o diritto vantato dalla SCIC nell'ambito
dell'operazione di cartolarizzazione.
  L'ulteriore corrispettivo, di cui al precedente comma, lettera (a),
e' ripartito fra il MIUR ed il MAP tenuto conto dei crediti ceduti da
ciascuno  di  essi,  nonche'  in  funzione dei costi, dei tempi e dei
proventi della riscossione e dei recuperi dei crediti ceduti riferiti
a  ciascun  Ministero,  con le modalita' specificate nel contratto di
cessione.
  Al  fine  della ripartizione di tale ulteriore corrispettivo fra il
MIUR ed il MAP, la SCIC ovvero soggetti terzi dalla stessa designati,
provvedono a tenere una contabilita' separata dei crediti ceduti, dei
tempi e dei proventi della riscossione dei crediti ceduti, nonche' di
ogni  altro  dato  ed elemento che possa essere rilevante ai fini del
calcolo di cui sopra.
  Il  MEF,  di  concerto  con il MIUR ed il MAP, anche separatamente,
possono  chiedere alla SCIC di anticipare in tutto o in parte, in una
o piu' soluzioni, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di cui al
precedente  comma  1,  ove  la  SCIC  sia in grado di finanziare tale
anticipato  pagamento  mediante  emissione  e  collocamento  di nuovi
titoli ovvero mediante assunzione di finanziamenti, secondo termini e
modalita'  contenuti  in  successivi  decreti da emettersi dal MEF di
concerto  con  il MIUR ed il MAP, e a condizione che tale emissione o
tali   finanziamenti  non  determinino  una  diminuzione  del  rating
attribuito  ai titoli, di cui al successivo art. 8, in essere in quel
momento.