Art. 6. Corrispettivo differito L'ulteriore corrispettivo di cui all'art. 2 e all'art. 4 e' versato dalla SCIC: (a) in denaro, se e nella misura in cui il ricavo effettivo per la SCIC derivante dalla riscossione dei Crediti MIUR (comprensivi dei Crediti ulteriori) e della riscossione dei Crediti MAP, nonche' dalle altre operazioni accessorie poste in essere per l'operazione di cartolarizzazione, ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra il corrispettivo iniziale di acquisto dei Crediti MIUR di cui al precedente art. 2, il corrispettivo iniziale di acquisto dei Crediti ulteriori a cui al precedente art. 4 e il corrispettivo iniziale di acquisto dei Crediti MAP di cui al precedente art. 2, gli oneri sostenuti per interessi, per altri eventuali oneri accessori e per i costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. All'importo cosi' calcolato si aggiungera' ogni altra somma che la SCIC avra' ricevuto dal MIUR, dal MAP o da terzi ai sensi del contratto di cessione o di altri contratti relativi all'operazione di cartolarizzazione e che non sia stata utilizzata per il rimborso dei titoli di cui al successivo art. 8 o dei nuovi titoli che dovessero essere emessi o dei finanziamenti che dovessero essere contratti ai sensi dell'ultimo capoverso del presente articolo, per il pagamento dei relativi interessi, o per sostenere i costi connessi all'operazione di cartolarizzazione; ovvero, (b) a scelta e su richiesta congiunta del MIUR e del MAP, d'intesa con il MEF, successivamente all'integrale rimborso dei titoli o dei finanziamenti di cui al presente articolo, lettera (a), mediante retrocessione dalla SCIC al MIUR dei Crediti MIUR (comprensivi dei Crediti ulteriori) ed al MAP dei Crediti MAP non ancora riscossi nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno, senza garanzia di solvenza o di esistenza, nonche' di ogni altra somma, credito o diritto vantato dalla SCIC nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione. L'ulteriore corrispettivo, di cui al precedente comma, lettera (a), e' ripartito fra il MIUR ed il MAP tenuto conto dei crediti ceduti da ciascuno di essi, nonche' in funzione dei costi, dei tempi e dei proventi della riscossione e dei recuperi dei crediti ceduti riferiti a ciascun Ministero, con le modalita' specificate nel contratto di cessione. Al fine della ripartizione di tale ulteriore corrispettivo fra il MIUR ed il MAP, la SCIC ovvero soggetti terzi dalla stessa designati, provvedono a tenere una contabilita' separata dei crediti ceduti, dei tempi e dei proventi della riscossione dei crediti ceduti, nonche' di ogni altro dato ed elemento che possa essere rilevante ai fini del calcolo di cui sopra. Il MEF, di concerto con il MIUR ed il MAP, anche separatamente, possono chiedere alla SCIC di anticipare in tutto o in parte, in una o piu' soluzioni, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di cui al precedente comma 1, ove la SCIC sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante emissione e collocamento di nuovi titoli ovvero mediante assunzione di finanziamenti, secondo termini e modalita' contenuti in successivi decreti da emettersi dal MEF di concerto con il MIUR ed il MAP, e a condizione che tale emissione o tali finanziamenti non determinino una diminuzione del rating attribuito ai titoli, di cui al successivo art. 8, in essere in quel momento.