Art. 7. Conto di riscossione La SCIC accende presso la Tesoreria centrale dello Stato un conto sul quale, secondo quanto previsto dai contratti di gestione di cui agli articoli 3 e 5 del presente decreto, sono versate tutte le somme riscosse a fronte dei Crediti e qualsiasi altra somma ad altro titolo corrisposta dalle controparti dei documenti dell'operazione ad eccezione delle somme ricevute dalle controparti dei contratti di copertura di cui all'art. 10. Sulla giacenza media del conto e' corrisposto all'inizio di ogni semestre un importo determinato sulla base del tasso di interesse riconosciuto dalla Banca d'Italia sulle giacenze del conto disponibilita', ai sensi della legge 26 novembre 1993, n. 483. Il pagamento degli interessi e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria», capitolo 3100, dello stato di previsione della spesa del bilancio del MEF. La SCIC puo' utilizzare per il deposito delle somme di cui al precedente comma conti correnti diversi da quello summenzionato, da aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento a breve termine, non garantito e non subordinato, della Repubblica italiana sia attribuito un rating inferiore a F-1 da Fitch Ratings Limited, P-1 da Moodys' Investors' Service, o A-1 + da Standard & Poor's e l'utilizzo di tali conti sia richiesto dalle medesime societa' di rating come condizione per il mantenimento del rating sui titoli stessi. Ai sensi del comma 9 dell'art. 15, sugli interessi ed altri proventi corrisposti sui conti di cui ai precedenti commi del presente articolo, ovvero su altri conti intestati alla SCIC non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.