Art. 7.
                        Conto di riscossione

  La  SCIC  accende presso la Tesoreria centrale dello Stato un conto
sul  quale,  secondo quanto previsto dai contratti di gestione di cui
agli articoli 3 e 5 del presente decreto, sono versate tutte le somme
riscosse a fronte dei Crediti e qualsiasi altra somma ad altro titolo
corrisposta   dalle  controparti  dei  documenti  dell'operazione  ad
eccezione  delle  somme  ricevute  dalle controparti dei contratti di
copertura  di  cui  all'art.  10.  Sulla  giacenza media del conto e'
corrisposto  all'inizio di ogni semestre un importo determinato sulla
base  del  tasso di interesse riconosciuto dalla Banca d'Italia sulle
giacenze  del  conto disponibilita', ai sensi della legge 26 novembre
1993,  n.  483.  Il  pagamento  degli  interessi  e'  posto  a carico
dell'unita'  previsionale  di  base  4.1.7.1 «Interessi sul risparmio
postale  ed  altri conti di tesoreria», capitolo 3100, dello stato di
previsione della spesa del bilancio del MEF.
  La  SCIC  puo'  utilizzare  per  il  deposito delle somme di cui al
precedente  comma  conti correnti diversi da quello summenzionato, da
aprirsi  presso  un  primario  istituto  di  credito, nel caso in cui
all'indebitamento  a  breve termine, non garantito e non subordinato,
della Repubblica italiana sia attribuito un rating inferiore a F-1 da
Fitch  Ratings Limited, P-1 da Moodys' Investors' Service, o A-1 + da
Standard  &  Poor's  e  l'utilizzo  di tali conti sia richiesto dalle
medesime  societa'  di rating come condizione per il mantenimento del
rating  sui  titoli  stessi. Ai sensi del comma 9 dell'art. 15, sugli
interessi   ed  altri  proventi  corrisposti  sui  conti  di  cui  ai
precedenti  commi  del  presente  articolo,  ovvero  su  altri  conti
intestati alla SCIC non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e
3   dell'art.   26   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600.